Cass., Sez. un., c.c. 29 ottobre 2020, Pres. Cassano, Rel. Caputo, ric. Gialluisi
Con ordinanza 21824/2020, la I Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché risolvessero la questione «se e a quali condizioni possa darsi esecuzione alla sentenza di condanna in ordine alla quale la Corte di cassazione, pronunciando l’annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono al trattamento sanzionatorio, abbia determinato, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la formazione della cosa giudicata sull’affermazione di responsabilità e sulle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 29 ottobre scorso le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «in caso di annullamento parziale (art. 624 cod. proc. pen.) è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con la parte attinta dall’annullamento parziale per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in ordine alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione.
La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili.
In attesa del deposito delle motivazioni, può leggersi in questa Rivista l’ordinanza di rimessione.