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04 Agosto 2026


La giurisdizione penale e l’intelligenza artificiale: meriti e limiti della scelta regolatoria e classificatoria dell’Unione europea e prospettive di evoluzione del diritto nazionale


Pubblichiamo di seguito il testo della relazione tenuta dal Dott. Giovanni Salvi in occasione del Corso della Scuola Superiore della magistratura "Le premesse tecnologiche dell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore penale: funzionamento, opportunità e rischi", corso dedicato a Vittorio Occorsio, 17 giugno 2026. 

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Questo corso, breve e molto concentrato, può essere considerato una premessa a un più articolato e costante impegno conoscitivo. Sin dalla sua costituzione, la Fondazione Vittorio Occorsio opera per la diffusione tra coloro che sono deputati all’attuazione della legge, al Law Enforcement, dei temi che le nuove tecnologie impongono.

La scelta che la Fondazione fece, nel 2020 e a seguito anche dello stimolo proveniente dalla Procura generale della cassazione, all’epoca da me diretta, non fu di occuparsi del tema dell’impiego della IA nell’organizzazione della giurisdizione e nemmeno dell’assistenza al magistrato nel percorso decisionale, fornendogli elementi di giudizio. Temi ben arati, il secondo quanto meno a partire dalla storica sentenza Loomis (Corte Suprema Wisconsin 2016) e dall’irrompere sulla scena di potenziali e inconsapevoli Bias (pregiudizi) che gli algoritmi portavano con sé.

Si scelse invece un settore all’epoca poco esplorato nella pratica e nell’approccio conoscitivo, almeno in Italia: la trasformazione delle attività illecite derivanti dall’impiego malevolo della IA e contestualmente di quelle volte a contrastarle, a fini di accertamento dei reati.

Si individuarono così alcuni settori di maggiore rilievo. Dai crypto-assets alle manipolazioni del mercato, fino alle manipolazioni del contesto politico. Un particolare settore ha poi avuto un notevole sviluppo, rendendo oggi la nostra Procura generale leader nel contesto europeo della Rete in materia ambientale: le potenzialità dell’IA avanzata nell’’individuare fatti gravi di inquinamento, fornendo gli elementi utili per l’individuazione della loro provenienza. Tema, almeno nel nostro ambito, all’epoca del tutto inesplorato.

Su questa strada continuiamo oggi, affrontando – almeno nelle intenzioni – il prossimo futuro, partendo dalle novità che si prospettano all’orizzonte e che muteranno le nostre vite. Si tratta solo di premesse, che oggi poniamo e che ci auguriamo possano essere sviluppate insieme alla SSM, come è stato in passato.

Un’acquisizione importante del lavoro della Fondazione è stata la specificità con la quale si pone, nel campo delle tecnologie informatiche e in particolare di IA, il tema della giurisdizione. A questo fu dedicato il seminario internazionale Spazio virtuale - Le garanzie di giurisdizione nella resilienza e nella difesa della sicurezza nazionale tenutosi presso il MAECI l’11 e 12 ottobre 2024, con la partecipazione di alcuni dei maggiori specialisti ed attori (come il Centro di Eccellenza NATO di Helsinki, l’agenzia sul crimine organizzato UNODC, l’Alto Commissario per le nuove tecnologie del Segretariato generale delle NU). Ritorneremo oggi su questo punto, dopo averne esaminate alcune premesse.

Questi mesi si sono rivelati decisivi per l’approccio regolamentare all’IA. Ciò è avvenuto per diversi aspetti.

Sembrava che l’amministrazione TRUMP fosse restia ad accettare un approccio che prevedesse la regolamentazione preventiva dei sistemi di IA[1], tanto che un Executive Order (EO) del Presidente, annunciato con clamore, era stato poi revocato prima ancora di esser emesso[2]. E invece, pochi giorni dopo, un nuovo e diverso EO veniva deliberato. Esso riprende e semplifica il precedente, mantenendo l’approccio apparentemente basato sulla volontaria sottoposizione dei Frontier Models al preventivo esame dell’Amministrazione.

Nell’ambito dei sistemi generalisti di IA, che non sono costruiti per svolgere un particolare compito, e che quindi sono in grado di svolgere attività di ogni genere, i sistemi più avanzati in un determinato momento vengono definiti “di frontiera”. Essi, al momento, sono in grado di svolgere compiti altamente complessi, compresa la risoluzione di problemi, attraverso lo Advanced Reasoning e altre funzionalità[3].

Tuttavia, se l’esame è volontario, solo tale passaggio comporta la validazione a fini di sicurezza. E’ quindi prevedibile che questo sarà un terreno di effettivo esercizio di poteri, cui corrisponderà una resistenza da parte dei regolati.

E in effetti il 13 giugno scorso, ad appena quattro giorni dall’emanazione dello EO, Anthropic  ha comunicato che il Governo degli Stati Uniti aveva appena ordinato il blocco degli accessi di tutti i cittadini e le entità straniere a Mythos e Fable 5, per ragioni di sicurezza nazionale. Anthropic ha di conseguenza dovuto bloccare il funzionamento dei due sistemi anche negli USA, per la difficoltà di distinguere tra utilizzatori. Applicazione della nuova strategia o pura rappresaglia?

Dunque, la Casa Bianca ha deciso di intraprendere una nuova strada, la verifica preventiva dei sistemi generalisti di IA, Foundation Models, al fine di valutarne le potenzialità e i rischi connessi. Approccio, questo, non dissimile nell’impostazione da quello seguito dall’UE e tanto vituperato dai principali esponenti delle Big Companies o Big Tech, che alcuni anni fa la Fondazione ebbe modo di definire come le Nuove Compagnie delle Indie, per la pretesa di esercitare poteri statali di fatto nell’ambito di loro interesse.

Si vedrà come questa caratteristica ha avuto non irrilevanti conseguenze persino nella disciplina dell’Ordine Europeo di Indagine, quanto alla acquisizione delle prove digitali quando detenute dalle Big Tech, nella quale il contenuto delle informazioni archiviate presso i Cloud all’estero vengono acquisite direttamente, con rapporti diretti tra Stati e Compagnie.

È possibile che il nuovo orientamento della Casa Bianca dipenda anche dalla posizione fortemente critica assunta da uno dei principali attori della IA circa le reali potenzialità della IA generalista.

Dopo la presa di posizione di Dario Amodei (Machine Loving Grace, che disegna una AI benevolente e compassionevole), 2025, la società da lui diretta, Anthropic, ha reso noto un paper, cioè un documento di lavoro, sconvolgente nelle premesse tecniche e nelle conclusioni, When AI Build Itself, maggio 2026.

Anthropic è una delle principali società di innovazione tecnologica. Essa è cresciuta in maniera incredibile nella capitalizzazione, grazie al suo carattere innovativo. È questa forza contrattuale che ha consentito ad Anthropic di opporsi all’utilizzo a fini bellici dei suoi modelli.

Tuttavia, Anthropic sembra aver raggiunto un punto di svolta, un crinale dopo il quale la strada non è più visibile. Meglio, può diversificarsi in maniera al momento non prevedibile.

Le enormi capacità di calcolo che supportano le nuove tecnologie di IA e l’interazione tra gli “ingegneri”, come il paper definisce gli esperti umani, e l’agente informatico hanno determinato lo sviluppo di una capacità di auto-miglioramento ricorsivo, Recursive Self-Improvement, che ha reso enormemente più efficiente la creazione degli algoritmi.

I dati sono impressionanti in positivo, ma pongono gravi problemi perché è ormai imminente il momento in cui l’interazione tra i soggetti sopra citati cambierà forma: l’essere umano, l’ingegnere, sarà completamente sostituito dalla macchina, salva la possibilità di un’attività di sorveglianza e controllo. Anche quest’ultima, tuttavia, è posta in discussione nella sua effettività, in considerazione della enorme distanza tra la capacità di auto-modificazione, secondo logiche oscure, e quella di verifica umana.

Da questa progressione deriveranno certamente grandi benefici, in termini di possibilità di nuove realtà anche produttive, ma al contempo non minori rischi, anche sotto il profilo della stabilità dei sistemi sociali e politici.

L’utilizzo da parte di Anthropic di sistemi di IA avanzata, come Mythos, che sono insieme causa e strumento di monitoraggio di questa progressione, indicano che vi sono dei colli di bottiglia e che ancora almeno la scelta degli obiettivi sembra essere maggiormente efficace quando fatta dagli esseri umani.

È questo lo Alignment Problem, cioè la sfida dell’allineamento tra le scelte dell’essere umano e l’attuazione da parte della macchina: verificare cioè che il sistema di IA sia coerente con i valori umani, gli obiettivi e le intenzioni di coloro che la attivano.

Siamo dunque al punto in cui la macchina potrà non solo programmarsi da sé nella costruzione degli algoritmi, ma anche determinare quali obiettivi perseguire.

Secondo Anthropic, è il momento di fermarsi.

Ma non ci si può fermare da soli. Ciò implicherebbe semplicemente la sostituzione dell’attuale leadership nella AI con altre, che non si pongono il problema o che addirittura lo sfruttano. Sarebbe dunque necessaria una moratoria a livello mondiale, come – esemplifica Anthropic – fu per le armi atomiche.

Ma il paragone non regge. È molto più difficile controllare i progressi immateriali (salve le enormi quantità di energia e la enorme capacità di calcolo, che sono però neutri dal punto di vista degli obiettivi perseguiti) che la costruzione di silos e missili balistici….

Vi sono già casi documentati di sistemi di IA che hanno reagito impedendo lo spegnimento della macchina, o falsificando i dati di verifica per impedire la modificazione degli obiettivi ricevuti.

Anthropic ha ritirato il suo più avanzato sistema dal mercato, Mythos, attraverso il programma Project Glasswing, offrendolo solo alle grandi società concorrenti, come strumento di verifica e di scoperta degli errori, dei bugs e dei rischi.

Tattiche commerciali e reputazionali? È possibile, come opposto da molti e in particolare dai concorrenti, che rilevano come la proposta di moratoria sia in realtà del tutto impraticabile, restando solo la possibilità offerta da Mythos anche alle altre Big Companies di utilizzarne i benefici di prevenzione.

I dati del superamento delle previsioni circa i tempi di sviluppo dell’autonomia dei sistemi sembrano indicare una realtà non addomesticabile. D’altra parte, un’analoga imprevista progressione si è verificata anche nelle capacità generaliste della IA, che hanno del tutto sopravanzato le più ottimistiche previsioni già nell’anno 2020.

Quando parliamo di Human in the Loop o addirittura In Command dovremmo fare i conti con la realtà di una autonomizzazione, le cui frontiere ancora non sono state raggiunte.

Uno straordinario propulsore di questo percorso viene dalle guerre e in particolare da quella in Ucraina.

Come rilevammo già nei seminari sull’IA, sin dal 2022, le guerre sono sempre state l’occasione per la sperimentazione di nuove tecnologie, che si trasferiscono rapidamente nella vita civile. Basti pensare al passaggio in pochi anni dagli aerei in legno e tela o in lamiera ondulata, con motori a pistoni, ai jet dei primi anni ’40 e ai nuovi materiali, per non parlare di altre vicende più oscure, dal nucleare fino ai progressi nella genetica dovuti all’utilizzo dei bestiali programmi di ricerca scientifica su cavie umane, effettuati dai nazisti nei campi di concentramento, su ebrei, zingari, comunisti e oppositori, e su persone con disabilità. Nel Museo dell’Olocausto di Washington, tra la varia terrificante documentazione esposta, vi è la serie di immagini di una persona con deformità ossee, prima fotografata viva e vestita, poi viva ma nuda e infine come scheletro…

Vedo due aspetti della guerra in Ucraina che hanno già conseguenze rilevanti nella vita civile.

Innanzitutto, le armi autonome e in particolare quelle letali (Lethal Autonomous Weapons – LAW). Il vantaggio competitivo di queste armi, infatti, sta nella progressiva limitazione del controllo umano, più lento e fallace.

A ciò si aggiunga che per funzionare, cioè per operare sul campo di battaglia in continua trasformazione ed effettuare la discriminazione amico-nemico (Friend-Foe) il LAW System necessita di una massa enorme di dati, non filtrati dalla privacy o altre analoghe limitazioni. Ciò comporta una esponenziale acquisizione di informazioni da parte delle Compagnie (private) che gestiscono il Campo di battaglia. È questo che ha portato in breve tempo al dominio di Starlink o di Palantir Technologies e infine alla necessaria alleanza tra i due sistemi, uno di acquisizione e guida e l’altro di elaborazione.

Starlink ha dimostrato di essere arbitro dell’utilizzo dei mezzi sul campo. Basta una sua disabilitazione per rovesciare le capacità dei combattenti.

Quanto tempo ci vorrà per trasferire queste nuove abilità al campo civile, dall’automotive alla sanità alle assicurazioni?

Il tema posto da Anthropic ha un suo parallelo nella cooperazione internazionale in materia di delitti transnazionali commessi con le tecnologie informatiche. I modelli di cooperazione attuali e futuri si basano sulla volontaria cooperazione tra Stati. Quelli più avanzati superano il consenso prestato di volta in volta e ricorrono al consenso preventivo oppure alla costituzione di corpi (non squadre, che sono riferite a singole indagini[4]) comuni. È questa la strada seguita, ad esempio, dalla Convenzione delle NU sul Cybercrime (2024) con gli Joint Investigative Bodies.

Ma il consenso vale solo tra chi ci sta e non sempre. Basti pensare alle attività illecite condotte da proxies per conto di Stati che magari hanno patrocinato la Convenzione, e non è un esempio di scuola. Basti pensare, per restare nel campo di ciò che emerso in varie indagini, ai c.d. collettivi filorussi, gruppi che praticano gli attacchi hacker e il ransomware e che sono probabilmente utilizzati e controllati da entità statuali russe, pur essendone ufficialmente autonomi.

Che fare rispetto a gravi condotte illegali che possono arrivare a minacciare la stabilità dei mercati finanziari, o quella politica di Paesi avversi, o a determinare gravi danni potenziali a infrastrutture critiche e alla vita delle persone, anche per mere finalità economiche (ransomware)?

Il tema è stato ampiamente discusso nel seminario della FVO dell’11 e 12 ottobre 2024, presso la Farnesina, come side event del G7 a presidenza italiana, i cui atti sono ora pubblicati dalla Scuola Interforze del Ministero dell’Interno e possono comunque leggersi sul sito. Il punto di partenza è la distinzione tra l’affermazione della giurisdizione penale e il suo effettivo esercizio.

La prima non costa nulla e infatti molti Stati affermano la loro giurisdizione universale in casi sensibili oppure hanno, come il nostro sistema penale, casi in cui il principio di territorialità è posto in secondo piano. L’esercizio della giurisdizione, cioè il suo Enforcement, è altra cosa. Comporta l’attivazione di poteri anche coercitivi e impinge nella sovranità di altri Stati.

Quali limiti incontra secondo il diritto internazionale (se ancora esiste….) l’esercizio diretto dei poteri di enforcement rispetto a condotte aggressive provenienti da Stati non cooperativi? E se tali spazi esistono, quali ne sono i limiti derivanti dalla legislazione interna e internazionale?

Qui si tocca la sfida epocale al principio di sovranità che viene dalla transnazionalità intrinseca, dal carattere ibrido (insieme materiale e immateriale) delle condotte che si svolgono nello Spazio Virtuale. Anche su questo tema rinvio al seminario appena citato e ai molti altri che ne hanno sviluppato le implicazioni, tra cui quello svoltosi con la SSM nella splendida cornice fiorentina, nel 2025[5].

Quanto sin qui osservato consente di guardare con sguardo avvertito alla disciplina europea sull’IA. Essa si basa infatti su due presupposti. Innanzitutto, l’individuazione e la classificazione del rischio; in secondo luogo, sugli strumenti tradizionali della cooperazione tra Stati.

L’art. 3, par. 1, n. 1, EU AI Act[6], definisce un “sistema di IA come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali revisioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

La definizione tiene contro dei progressi di comprensione del reale funzionamento della IA. Basti pensare a quanto fosse diversa, solo tre anni prima, la definizione che di IA aveva dato il Parlamento Europeo, nella risoluzione del 2021 su Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale (al di fuori degli aspetti penali), nella quale abbiamo evidenziato in rosso concetti che non sono affatto pacifici o connaturati alla IA:

  • “sistema di intelligenza artificiale (IA)”: un sistema basato su software o integrato in dispositivi hardware che mostra un comportamento che simula l'intelligenza, tra l'altro raccogliendo e trattando dati, analizzando e interpretando il proprio ambiente e intraprendendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici.

Che l’IA simuli quella umana è un nostro desiderio, forse pregiudizio. In realtà, lo sviluppo impetuoso delle capacità di calcolo e di comunicazione (e di interconnessione) fa sì che la capacità della macchina di imparare (Machine Learning) dalle infinite fonti e connessioni porti verso lidi inesplorati; lo stesso può dirsi per la specificità degli obiettivi della macchina. Ricordiamo quello che scrive oggi Anthropic.

Che poi l’IA operi con “un certo grado di autonomia” è anch’esso un nostro auspicio, perché la limitazione di grado rende possibile l’opposto, cioè il controllo da parte dell’agente umano, ma tale grado dipende da una serie di fattori e di limiti, anche esterni, che non costituiscono componente necessaria della IA. Questo aspetto della definizione è poi del tutto sopravanzato dai Foundation Models, alla base dei modelli generalisti di frontiera di cui abbiamo sopra discusso.

Come noto, l’AI Act detta i requisiti di sicurezza che ciascun sistema di IA. deve soddisfare per poter essere introdotto sul mercato. In particolare, l’AI Act divide i dispositivi di intelligenza artificiale in tre categorie – a  seconda del rischio che questi pongono per la sicurezza degli utenti ed il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini –, individuando per ciascuna categoria un regime giuridico applicabile: i sistemi di IA che presentano rischi considerati “inaccettabili” non potranno essere introdotti nel mercato europeo (art. 5); i sistemi ad alto rischio (artt. 6 e 7) potranno essere commercializzati, purché rispettino una serie di requisiti (artt. 8-15); per i sistemi a rischio limitato (art. 50), infine, basterà il rispetto di alcuni obblighi di trasparenza. Disposizioni specifiche sono inoltre previste per i modelli di IA per finalità generali (art. 51 ss.), ossia per quei modelli che sono «in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti» (art. 3, n. 63).

La legge 23 settembre 2025, n. 132, contenente Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale dà attuazione alla disciplina dell’Atto europeo[7].

Vi è la previsione di nuove fattispecie e di aggravanti alle quali è stato dato seguito con lo schema di decreto delegato legislativo appena approvato dal Consiglio dei ministri ma ancora lontano dalla definitiva entrata in vigore.

Vedremo anche se i decreti chiariranno la portata dell’art. 24, comma 5, lett. a) della legge delega, che prevede l’introduzione di «strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive». Come interpretare il riferimento all’impiego della IA? È solo un pleonastico richiamo dello strumento utilizzato per generare i contenuti illeciti, o implica che i sistemi cautelari potranno a loro volta basarsi sulla IA? Una differenza non da poco.  Ritengo, tuttavia, l’utilizzo di strumenti di IA a fini di accertamento dei reati, di interruzione delle condotte illecite in atto, di prevenzione sia nelle cose; la legge potrebbe disciplinarne limiti e modalità, a fini di garanzia.

Per ciò che qui più importa:

La legge si pone in linea di continuità con il risk-based approach adottato dall’AI Act, prefiggendosi l’obiettivo, da un lato, di promuovere «un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale», e, dall’altro lato, di garantire «la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale» (art. 1, c. 1).

Il fondamento politico-valoriale su cui poggia il Regolamento europeo – e, sulla sua scia, la legge 132/2025 – consiste infatti nell’idea che l’intelligenza artificiale possa essere all’origine di enormi benefici sul piano dello sviluppo economico sociale, e che, al contempo, essa possa tuttavia essere fonte di rischi per la tutela dei diritti fondamentali (e se vogliamo, dal punto di vista penalistico, dei beni giuridici). In questo contesto, la normativa europea – di cui la legge italiana aspira ad essere complemento normativo – mira a realizzare un bilanciamento tra le opportunità e i rischi dello sviluppo dei sistemi di IA.

Anche i principi generali espressi dall’art. 3 della legge attuativa hanno chiare radici nel dibattito europeo sviluppatosi intorno all’intelligenza artificiale, ripercorrendo i principi etici che costituiscono il cuore dell’AI Act.

Si va dalla tutela dei diritti fondamentali (comma 1), alla necessità che nei processi di sviluppo dell’intelligenza artificiale siano garantite «la correttezza,  l’attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità» (comma 2), fino all’adesione ai principi della human-centered AI, in base ai quali i sistemi di IA «devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità», assicurando «la sorveglianza e l’intervento umano» (comma 3) e senza  pregiudizio per «lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica» (comma 4).

Come si vede, le scelte statunitensi ed europee sembrano avvicinarsi nel richiedere un approccio attento ai rischi, prima ancora che i programmi vengano messi a disposizione dell’utilizzatore.

Tuttavia, l’approccio antropocentrico rischia di essere utopistico, se non accompagnato da una chiara consapevolezza dei suoi limiti e delle sue implicazioni effettive. Rimando ai lavori, davvero notevoli, di Maria Rosaria Taddeo sull’approccio risk-based, anche con riferimento alle macchine autonome[8]. Un passo avanti enorme rispetto alle facili affermazioni dell’etica umana come centro dell’approccio all’Intelligenza Artificiale.

È importante, a questo proposito, lo sforzo di Papa Leone XIV di andare oltre tali banalità, del quale è testimonianza la presenza di Anthropic tra i principali riferimenti dell’Enciclica.

A proposito della giurisdizione come espressione della territorialità si può accennare al fatto che il Pacchetto UE sulla prova elettronica[9], già in vigore, ma che diventerà operativo ad agosto 2026, certifica l'abbandono della dimensione della territorialità nelle misure di acquisizione della prova transfrontaliera, perché per la prima volta (sebbene un'anticipazione sia stata già l'art. 10 del Digital Service Act) un ordine di produzione emesso dall'Autorità Giudiziaria nazionale avrà efficacia transfrontaliera diretta nei confronti di soggetti stranieri, senza la necessità dell'intermediazione di uno Stato estero, cioè senza bisogno di decreto di riconoscimento; il ruolo dello Stato di Esecuzione è sì previsto dal Regolamento, ma è residuale e non sempre necessario (v. art. 8, par. 1 e 2); si potrebbe dire che l'ordine di produzione ha efficacia diretta più che in uno Stato estero (giurisdizione in senso classico; es. l'Irlanda dove molti providers hanno il legale rappresentante) in una “speciale giurisdizione”, che è quella “privata” dei detentori delle prove elettroniche cioè delle Big Tech; è come se si certificasse che loro stessi costituiscono una ‘giurisdizione’ (virtuale e non fisica) alla quale l’autorità si deve rivolgere...

I problemi di giurisdizione sono, comunque, tutt’altro che risolti. L’accesso ai dati di contenuto detenuti da providers esteri, soprattutto statunitensi, – previsto nello stesso Pacchetto - è ancora in alto mare.

Nel seminario G7 della Fondazione del 2024 si è posta in luce un’ulteriore questione, molto significativa per la perdita di rilevanza del sistema penale, inteso come volto ad accertare la responsabilità personale (o di enti) per fatti previsti dalla legge come reato. La reale prospettiva, meno ambiziosa, è ormai quella di interrompere, attraverso gli strumenti cautelari, le condotte in atto, come finalità principale del procedimento, vista la scarsissima probabilità di giungere a individuare le responsabilità di soggetti che operano dall’estero.

Una sorta di “giurisdizione senza giudizio”, che è stata addirittura disciplinata in un provvedimento dell’Attorney general statunitense, nelle ultime fasi della Presidenza Biden.

 

 

 

Le traduzioni sono state fatte utilizzando il traduttore Google.

[1] Executive Order 14179 del 23 gennaio 2025 (Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence), emesso dal Presidente con questa premessa: “Ho revocato il tentativo del mio predecessore di paralizzare questo settore e ho ordinato alla mia Amministrazione di rimuovere le barriere alla leadership statunitense sull'IA”. Tale ordine fu seguito da Ensuring a national Policy Framework for Artificial Intelligence, EO dell11 dicembre 2025

[2] Il Politico ne ha pubblicato il testo, senza smentite dalla Casa Bianca. Secondo il periodico e dalla lettura del testo risulta un approccio severo, sia nei confronti di attori criminali, sia verso le compagnie che producono i modelli generali, quest’ultimo tuttavia basato sulla sottomissione volontaria dei Frontier Models al controllo preventivo, almeno 90 giorni prima della diffusione al pubblico.

Molto interessante, per quello che appresso si dirà, è che secondo Il Politico la base di partenza dell’EO è costituita dalle prospettive indicate da Anthropic: Il documento era inteso a rispondere alle preoccupazioni che prodotti di IA avanzati di aziende come Anthropic potessero scatenare devastanti attacchi informatici e causare altri danni se finissero nelle mani sbagliate”. 

[3] Tra le quali è di uso comune il risultato dei Natural Language Models, di grande complessità ma che a noi appaiono invece, nell’uso comune, semplici gestori di chat, supporti nella traduzione e nella organizzazione di testi.

[4] Su questo le esperienze già approdate a esiti pubblici sono notevoli. La cooperazione strutturata e aperta, fin dall'inizio delle indagini, è stata sperimentata nei casi “Noname057”, gestito da Eugenio Albamonte nella Procura di Roma o “Ragnar Locker” di Eugenio Fusco a Milano e in altri casi di indagine su cyberattacchi o di centrali di ransomware indirizzate verso Paesi, di solito occidentali.

[5] Fondazione Vittorio Occorsio – Scuola Superiore della Magistratura, Corso FPFP25030 La crisi della giurisdizione penale nella società digitalizzata - Sfide, ostacoli, nuovi modelli di investigazione e di cooperazione giudiziaria   Firenze, Palazzo di Giustizia, 27 – 29 ottobre 2025.

[6] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale.

[7] Per la sintesi della legge ho attinto al lavoro di B. Fragasso, Profili penalistici della legge sull’intelligenza artificiale: osservazioni a prima lettura in Sistema Penale, 16 ottobre 2025. Beatrice Fragasso, giovane ricercatrice, ha collaborato con la FVO anche nei rapporti con la SSM e i suoi risultati sono a mio parere il segno tangibile dalla utilità del nostro lavoro, così come per Clementina Salvi, anch’essa collaboratrice della FVO alle sue origini, la cui tesi dottorale sulle Fake News avanzate è in corso di pubblicazione per i tipi della Bloombsbury, Addressing Deepfakes - Harmful AI-generated Content between Criminal Law and Digital Regulation.

[8] V., in particolare, Alexander Blanchard · Claudio Novelli · Luciano Floridi · Mariarosaria Taddeo, A Risk-Based Regulatory Approach To Autonomous Weapon Systems, in Digital Society, 2025, nonché Mariarosaria Taddeo · Alexander Blanchard, A Comparative Analysis of the Definitions of Autonomous Weapons Systems, in Science and Engineering Ethics, 23 August 2022

 

[9] Devo queste riflessioni sugli effetti del “pacchetto UE” sulla giurisdizione territoriale a Simona Ragazzi, magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione e relatrice al Corso FPFP25030, in premessa citato, sul tema, organizzato in collaborazione con la FVO.