Abstract. Il contributo affronta in chiave critica alcune potenziali prospettive di esercizio della delega legislativa, relativa alla necessità di prevedere fattispecie di reato, fondate in particolare su paradigmi omissivi, in materia di intelligenza artificiale. La rilevanza penale di condotte omissive, tra gli altri, del produttore, del programmatore e del ‘controllore’ delle macchine intelligenti sembra, invero, essere condizionata ad una lettura soltanto retrospettiva, che favorisce uno scivolamento verso una logica disfunzionale del ‘senno di poi’. L’incapacità di garantire un sicuro dominio sugli sviluppi operativi dei vari sistemi, inoltre, aumenta il rischio, anche in questo comparto di tutela, di ipotesi di responsabilità oggettiva ‘da posizione’. In quest’ottica, si tenta di offrire qualche spunto per la costruzione di uno statuto di tipicità maggiormente compatibile con i principi di offensività, colpevolezza e proporzionalità dell’incriminazione. Da ultimo, il lavoro analizza gli effetti collaterali che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale potrebbe provocare sull’attività medico-sanitaria, con il pericolo di inaugurare un nuovo capitolo della cd. medicina difensiva.
SOMMARIO:
1. Introduzione. La delega al Governo sancita all’art. 24, comma 5, lett. b), l. 132/2025. – 2. I dubbi su certe tecniche di incriminazione nell’esercizio del potere delegato. – 2.1. Oltre la delega: i rischi indiretti sull’esercizio dell’attività medico-sanitaria di un utilizzo massiccio dei sistemi di intelligenza artificiale. Verso un altro capitolo della medicina difensiva? – 3. Conclusioni.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.



Nicola Maria Maiello