Abstract. Il tentativo del legislatore europeo di positivizzare la nozione di Artificial Intelligence nell’A.I. Act ha il pregio di fornire una nozione in nuce di intelligenza artificiale dalla quale gli operatori del diritto possono e devono iniziare a trarne delle conseguenze. I sistemi di intelligenza artificiale (id est i loro meccanismi di funzionamento) costituiscono una rivoluzione copernicana che chiama tutti gli studiosi ad interrogarsi. Sovviene la considerazione che l’i.a., come ogni strumento, potrebbe essere utilizzata non solo a vantaggio della collettività, ma al contrario per realizzare finalità criminali. Il penalista è spinto a domandarsi in che modo l’uso di sistemi di intelligenza artificiale possa essere ricondotto nel sistema del diritto penale, nel rispetto del principio di legalità e dei suoi corollari e in armonia con le categorie tradizionali della materia. In particolare, il suo utilizzo potrebbe creare incertezze in termini di imputabilità, in relazione al nesso di causalità (che deve legare l’azione/omissione e la relativa modificazione della realtà materiale) nonché rispetto alla nozione di colpa e di negligenza. Di qui, questo articolo si ripropone di sviluppare i seguenti interrogativi: in primo luogo, sul versante delle condotte assistite da dolo, come viene punito un soggetto che abbia realizzato un reato mediante l’aiuto di sistemi di i.a.? Ancora, si possono imputare ad un soggetto che abbia agito con l’ausilio dell’i.a. tutte le conseguenze dannose derivanti dalla collaborazione uomo-macchina? In secondo luogo, sul versante delle condotte colpose, come impatta la collaborazione uomo-macchina sull’imputabilità e sul nesso causale e quali sono gli obblighi incombenti sull’uomo? Vedremo che anche nel diritto penale si rende necessario un bilanciamento tra i benefici dello sviluppo tecnologico e la tutela dei diritti fondamentali della persona, il cui sacrificio sull’altare del progresso non può essere giustificato.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Condotte dolose. – 2.1. Elemento materiale: riconducibilità delle condotte realizzate con l’intelligenza artificiale a reati preesistenti. – 2.2. Elemento soggettivo: qual è l’oggetto del dolo? – 3. Condotte colpose. – 3.1. Premessa. – 3.2. Gli obblighi positivi introdotti dall’A.I. Act. – 3.4. Obbligo di human oversight. – 4. L’accertamento causale. – 5. Un possibile scenario: fra colpa dell’utilizzatore e responsibility gap. – 6. Considerazioni conclusive.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.