Cass., Sez. un., sent. 25 novembre 2021 (dep. 14 aprile 2022), n. 14573, Pres. Cassano, est. Verga
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto, già reso noto dall'informazione provvisoria diramata all'esito dell'udienza del 25 novembre 2021: «Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3 c.p.p., il tentativo di notificazione con il mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’art. 170 stesso codice e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’art. 161, comma 4, prima parte, c.p.p., con la conseguenza che in tal caso la notificazione va eseguita da parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p.».