Cass., Sez. I, ord. 23 giugno 2020 (dep. 15 luglio 2020), n. 20988, Pres. Iasillo, Est. Aprile, ric. Lovric
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza, depositata lo scorso 15 luglio, con cui la I Sezione della Corte di cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché siano decise le seguenti questioni:
«se, in caso di sentenza pronunciata in assenza, siano deducibili ex art. 670 c.p.p. le nullità assolute insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, ovvero se esse siano coperte dal giudicato, essendo piuttosto esperibile in relazione a tali situazioni unicamente il rimedio rescissorio di cui all'art. 629-bis stesso codice allo scopo di far valere, nel termine di trenta giorni, l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo riferito all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium»;
«se i due rimedi possano, invece, concorrere, essendo l'incidente ex art. 670 c.p.p. rivolto ad eliminare l'irrevocabilità della sentenza viziata dall'indicata nullità assoluta insanabile, mentre la rescissione presuppone la legittimità formale del contraddittorio ed è tesa a far valere specificamente l'incolpevole mancata conoscenza dell'accusa portata a giudizio».
(F.L.)