Cass., Sez. un., u.p. 25 novembre 2021, Pres. Cassano, rel. Verga
Con ord. 35944/2021, la Sezione VI della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «se, attestata dall’addetto al servizio postale incaricato della notificazione la irreperibilità dell’imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norme dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero sia necessaria l’osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell’art. 170, comma 3, cod. proc. pen.».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Suprema Corte, le Sezioni unite hanno adottato la seguente soluzione: «Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza degli ulteriori presupposti necessari ai fini della dichiarazione di assenza)».