Cass., Sez. un., c.c. 27 febbraio 2020, Pres. Carcano, Rel. Rago
Con ordinanza n. 50429 del 13 dicembre 2019, la III Sezione della Corte di cassazione, preso atto di un contrasto di giurisprudenza, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «se sia valida la notifica all’imputato detenuto eseguita presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione».
All’esito dell’udienza del 27 febbraio scorso, secondo quanto reso noto dal servizio novità della Corte di cassazione, le Sezioni unite hanno dato alla questione la seguente soluzione (su conclusioni difformi del Procuratore generale): «la notifica all’imputato detenuto va eseguita presso il luogo di detenzione».
Daremo notizia del deposito delle motivazioni.
(F.L.)