Cass., Sez. un., c.c. 30 settembre 2021, Pres. Cassano, Rel. Tardio, ric. Gallo
Con ord. 22444/2021 la I Sezione penale della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché si pronunciassero sulle seguenti questioni:
«se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari di cui all’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., debba essere notificata, a cura della parte richiedente, alla persona offesa anche in mancanza di sua dichiarazione o elezione di domicilio o di nomina di difensore»;
«se, ai fini dell’obbligo della notificazione suddetta, sia richiesta o meno l’esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificamente riferita a quest’ultima e se, quindi, in caso di reato di omicidio, per persone offese cui deve essere effettuata la notifica, possano intendersi anche gli eredi della vittima».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 30 settembre scorso, le Sezioni unite hanno dato le seguenti soluzioni.
Al primo quesito: «nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio».
Al secondo quesito: «in ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo, della notifica di cui all’art. 299, commi 3 e 4-bis, cod. proc. pen., essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza di reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in questa Rivista l'ordinanza di rimessione.
(F.L.)