Cass., Sez. un., sent. 27 febbraio 2020 (dep. 22 aprile 2020), n. 12778, Pres. Carcano, Est. Rago
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione di diritto «se sia valida la notifica all’imputato detenuto eseguita presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione».
Sulla questione può leggersi in questa Rivista la scheda all'ordinanza di rimessione a firma di Giovanni Chiarini.
In attesa di ospitare contributi di approfondimento, riportiamo di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite e anticipato dall'informazione provvisoria diffusa all'esito della pubblica udienza del 27 febbraio 2020.
«Le notifiche all'imputato detenuto, anche quando egli abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione con le modalità di cui all'art. 156, comma 1, c.p.p. La notifica al detenuto eventualmente eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo a una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 c.p.p.».
(Francesco Lazzeri)