Corte cost. sent. 1 dicembre 2025 (dep. 29 gennaio 2026), n. 10, Pres. Amoroso, red. Viganò
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza n. 10/2026, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187 del Codice della strada (d.lgs. 285/1992), così come modificato dalla l. 25 novembre 2024, n. 177, nella parte in cui prevede che «è punito “[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida».
Nei mesi scorsi, in questa Rivista, sono stati pubblicati i commenti alle ordinanze di rimessione sollevate dal GIP di Pordenone, dal GIP di Macerata e dal GIP di Siena, nonchè il testo dell'opinione scritta depositata in qualità di amicus curiae dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP).
Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa diffuso dalla Corte.
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GUIDA DOPO L’ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI: L’AUTORE È PUNIBILE SOLO SE CREA UN PERICOLO PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026, depositata oggi.
Tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187 operata nel 2024. Sino a quel momento la norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. Il legislatore del 2024 ha eliminato il requisito dell’alterazione psicofisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che la norma oggi punisce semplicemente la guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.
Secondo i giudici rimettenti (alla cui prospettazione hanno aderito l’Unione delle camere penali italiane e l’Associazione italiana dei professori di diritto penale, che hanno presentato opinioni come amici curiae), la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima. Essa pertanto produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale; non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili; e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol.
La Corte non ha condiviso queste censure, ma ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore.
In forza di questa interpretazione, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”.
In altre parole, non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore. Ma occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale.
Roma, 29 gennaio 2026