ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Nota a sentenza  
19 Ottobre 2022


Responsabile civile e poteri dell’imputato di citazione in giudizio. Un altro capitolo della giurisprudenza costituzionale

Nota a Corte cost., sent. 24 giugno 2022, n. 159, Pres. Amato, Red. Modugno



Per leggere la sentenza, clicca qui.

AbstractCondivise le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale ad una nuova pronuncia di illegittimità dell’art. 83 cod. proc. pen. – nella parte in cui non consente la chiamata in giudizio del responsabile civile ad opera dell’imputato – in riferimento, questa volta, all’assicurazione per la responsabilità civile da attività venatoria, l’Autrice esamina criticamente le posizioni assunte dalla giurisprudenza costituzionale sin dalla prima declaratoria di incostituzionalità. Gli argomenti svolti allora, in riguardo all’assicurazione per la responsabilità civile da circolazione di veicoli e natanti, non hanno guidato con la coerenza attesa le determinazioni successive, che hanno interessato altre ipotesi di responsabilità del terzo per i danni prodotti dall’imputato. Il timore che l’apertura del processo penale ad una pluralità di soggetti potesse frustrare l’aspirazione ad una maggiore speditezza ed efficienza ha impedito il riconoscimento in capo all’imputato, le cui esigenze di difesa avrebbero meritato maggiore attenzione, di un più ampio potere di chiamata in giudizio del responsabile civile.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le ragioni della rimessione alla Corte costituzionale. – 3. I precedenti costituzionali in materia. –  4. La pronuncia di incostituzionalità e il litisconsorzio necessario. Irrilevanza. – 5. Segue: l’azione diretta nei confronti del terzo assicuratore. – 6. Segue: la duplice funzione di garanzia dell’assicurazione. – 7. Conclusioni.

 

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.