ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Scheda  
03 Febbraio 2026


Guida “dopo” l’assunzione di stupefacenti: la Consulta salva l’art. 187 C.d.S., purché interpretato alla luce dei principi di proporzionalità e offensività

Corte cost. sent. 1 dicembre 2025 (dep. 29 gennaio 2026), n. 10, Pres. Amoroso, red. Viganò



*Contributo destinato alla pubbblicazione nel fascicolo 2/2026.

 

1. Con la sentenza n. 10 del 2026 la Corte costituzionale si pronuncia sulla discussa legittimità costituzionale dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, Codice della strada – così come modificati dalla l. n. 177 del 2024 – disciplinanti la c.d. guida “dopo” l’assunzione di sostanze stupefacenti.

La Consulta ritiene, in particolar modo, che la norma censurata non sia costituzionalmente illegittima a patto, però, che essa sia interpretata in modo costituzionalmente conforme ai principi di proporzionalità e necessaria offensività, oltreché alla stessa ratio legis.

Una interpretazione che impone, nei fatti, al giudice di accertare in concreto che il conduttore del veicolo abbia assunto una quantità di sostanza stupefacente tale da alterare la capacità di guida di un assuntore medio, onde poterlo sanzionare.

La pronuncia si segnala – oltreché, ovviamente, per aver tracciato i binari dell’interpretazione costituzionalmente conforme di una norma ampiamente applicata nella prassi – per il determinante uso del principio di proporzionalità (non della sanzione bensì) delle scelte di incriminazione, accanto a quello di necessaria offensività, quale canone ermeneutico per giungere ad una tale interpretazione.

 

2. Procediamo, però, con ordine. Le questioni di legittimità costituzionale originano da tre distinte ordinanze di rimessione – provenienti, rispettivamente, dai GIP dei tribunali di Macerata, Siena[1] e Pordenone[2] – di cui questa rivista ha, a suo tempo, dato conto.

Basti qui rammentare:

  • che l’art. 1, co. 1 lett. b), n. 1 e 2 della legge n. 177 del 2024, di riforma del codice della strada, ha soppresso le parole «in stato di alterazione psico-fisica» dall’art. 187 C.d.S. A seguito di tale intervento normativo i commi 1 e 1-bis dell’art. 187 C.d.S. recitano: 1) «chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno»; 1-bis) «se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate (…)».
  • Che l’intento del legislatore – testimoniato dai lavori preparatori – era quello di riformulare il «fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico […]. Il dichiarato intento della modifica – pertanto – è di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione»[3].
  • Che la riformata disciplina dei commi 1 e 1-bis dell’art. 187 cod. strada – imperniata sul solo nesso cronologico tra assunzione della sostanza e guida del veicolo – avrebbe violato, a giudizio dei rimettenti, vari principi costituzionali: il principio di ragionevolezza e proporzionalità discendente dall’art. 3 Cost.; i principi di necessaria offensività e tassatività o determinatezza del reato, entrambi desumibili dall’art. 25, secondo comma, Cost.; la finalità rieducativa delle pene di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. in relazione a plurimi tertia comparationis[4]. In estrema sintesi, irragionevole sarebbe stata la presunzione di pericolosità della condotta di guida cronologicamente successiva all’assunzione di stupefacenti stabilita dalle disposizioni censurate, senza ulteriori specificazioni concernenti l’ampiezza del lasso temporale intercorso tra i due momenti, la tipologia o quantità di sostanza assunta e l’effettiva idoneità della sostanza a determinare un’alterazione dello stato psico-fisico del conducente. Inoltre, l’imprecisione della norma – radicalmente carente di indicazioni al giudice circa gli elementi da considerare al fine di identificare la condotta tipica – avrebbe, per l’effetto, consentito di perseguire e punire condotte non realmente offensive della sicurezza stradale, e dunque soggetti non meritevoli di punizione, in relazione al quali la pena non avrebbe potuto assolvere ad alcune funzione rieducativa.
  • Che, infine, tutti i giudici rimettenti avevano motivato espressamente sull’impossibilità di dare della disposizione censurata un’interpretazione conforme a costituzione, per via dei limiti del testo o dell’impossibilità di opporsi all’intentio del legislatore, chiaramente manifestata nei lavori preparatori.

 

3. Investita delle questioni, la Corte afferma, innanzi tutto, che «[q]ualsiasi scelta di incriminazione da parte del legislatore deve potersi giustificare al metro del principio di proporzionalità, nonché del principio di necessaria offensività». A tale affermazione fa seguire importanti considerazioni circa la consistenza di tali principi, particolarmente innovative, come si è detto, soprattutto con riferimento alla giustapposizione, accanto al principio di offensività – ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza costituzionale, nonostante la sua origine dottrinale –, del principio di proporzionalità (non della pena bensì) delle scelte di incriminazione, di cui la Consulta definisce con chiarezza la fisionomia.

 

3.1. Più in particolare, l’affermazione che «qualsiasi legge dalla quale derivino compressioni dei diritti costituzionali della persona richiede un puntuale controllo, da parte di questa Corte, non solo della sua generale ragionevolezza, ma anche – più specificamente – della sua proporzionalità rispetto alle finalità perseguite» – già contenuta nella sentenza n. 46 del 2024, con la quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la pena per il delitto di appropriazione indebita[5] –– è dall’odierna sentenza ulteriormente specificata, con riferimento ai tre distinti livelli di incisione sui diritti fondamentali che la legge penale è in grado di realizzare:

  • in primo luogo «già la stessa vigenza di una norma penale, per definizione, limita la libertà di azione dei suoi destinatari, ai quali è precluso compiere la condotta sanzionata dalla legge medesima» e – osserva la Corte – non è infrequente che tale limitazione abbia ad oggetto l’esercizio di un diritto o di una libertà tutelati dalla stessa Costituzione.
  • In secondo luogo, «il meccanismo di enforcement della legge penale ad opera delle forze di polizia, del pubblico ministero e della giurisdizione penale comporta significative compressioni dei diritti costituzionali della persona attinta dalle indagini e poi dell’imputato».
  • Infine «la pronuncia di una sentenza di condanna convoglia uno stigma sociale a carico del condannato, che ne pregiudica l’onore e la reputazione agli occhi della collettività; e l’esecuzione della pena, che di ordinario ne consegue, comporta necessariamente la compressione di diritti costituzionali, a cominciare dalla libertà personale: che è posta in causa non solo dalle pene detentive, ma anche da quelle pecuniarie, le quali possono essere convertite, in caso di mancato pagamento, in sanzioni che comprimono la libertà personale».

Questa capacità della norma penale di incidere, a vari livelli, sui diritti del destinatario impone alla Corte un attento vaglio di proporzionalità della norma medesima rispetto alle sue finalità. Un test che deve svolgersi attraverso le scansioni: a) della compatibilità con la Costituzione della finalità perseguita dal legislatore; b) dell’idoneità dell’incriminazione a conseguire tale fine; c) della sua effettiva necessità, ovvero – osserva la Corte – della sua non sostituibilità con strumenti alternativi meno limitativi dei diritti costituzionali dei suoi destinatari; d) della sua proporzionalità in senso stretto, ovvero della sostenibilità costituzionale del bilanciamento operato dal legislatore tra i diritti incisi dal precetto penale e i controinteressi, individuali e collettivi, da esso tutelati.

 

3.2. Venendo, poi, al principio di offensività, i giudici ribadiscono come esso imponga che «la norma incriminatrice stessa de[bba] essere strutturata in modo da colpire, di regola, soltanto condotte che siano direttamente lesive del bene giuridico o che, quanto meno, siano suscettibili di esporlo a pericolo». Di talché, in radicale contrasto con tale principio si pongono quelle fattispecie di reato nelle quali si colpisca non un “fatto”, bensì un modo di essere dell’autore del reato, una sua mera qualità personale, un suo mero status o una sua generica pericolosità.

Tale principio non si oppone, viceversa, a che il legislatore configuri reati di pericolo, anche “astratto” o “presunto”, «a condizione – però – che la presunzione legislativa di pericolosità appaia essa stessa ragionevole e fondata su affidabili generalizzazioni derivanti dall’esperienza, rimanendo peraltro doveroso per il giudice assolvere l’imputato allorché dall’esame delle circostanze del caso concreto risulti evidente l’assenza di qualsiasi pericolo per il bene giuridico derivante dalla condotta[6]».

 

4. Una volta delineata la fisionomia dei principi di proporzionalità e necessaria offensività del reato, la Corte si misura con l’interpretazione delle norme censurate fornita dai rimettenti, secondo i quali l’unica interpretazione compatibile con il tenore letterale delle disposizioni e con l’inequivoca intentio legislatoris sarebbe quella di attribuire rilievo a qualsiasi condotta di guida di un veicolo successiva all’assunzione, non importa in quale momento, di una sostanza stupefacente o psicotropa.

Una tale interpretazione – afferma la Consulta – sarebbe sicuramente in contrasto coi i principi delineati.

4.1. Con riferimento al principio di proporzionalità, la Corte osserva che:

a) le disposizioni censurate mirano a tutelare il bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale (cioè la vita, l’integrità fisica e i beni patrimoniali di tutti gli utenti della strada). Trattasi di un bene di spiccato rilievo costituzionale, messo a repentaglio dalle condotte di chi, ponendosi alla guida di un veicolo condizioni psico-fisiche alterate dall’uso di sostanze stupefacenti non sia in grado di controllare adeguatamente il veicolo stesso e per tale ragione – conclude la Corte – non può che considerarsi legittima la finalità, perseguita dal legislatore, di contrastare efficacemente condotte di tal genere.

b) Non può negarsi che la scelta di vietare a chiunque assuma sostanze stupefacenti di porsi alla guida di un autoveicolo in qualsiasi momento successivo all’assunzione potrebbe, di per sé, essere considerata idonea a tutelare quei beni. Tramite questo generalizzato divieto, infatti, si intercetterebbero (anche) le condotte di chi si ponga alla guida essendo ancora sotto il loro effetto.

c) Una limitazione di tale ampiezza – pur idonea a perseguire una finalità legittima – difetterebbe tuttavia macroscopicamente del requisito della necessità: la norma comprenderebbe, infatti, anche condotte non suscettibili di creare alcun pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, in quanto poste in essere in un momento in cui la sostanza stupefacente ha ormai esaurito i propri effetti. E ciò in presenza di soluzioni alternative, agevolmente prospettabili, che consentano di circoscrivere più ragionevolmente l’area della rilevanza penale e di tutelare in maniera egualmente efficace il bene giuridico della sicurezza stradale.

d) Infine – conclude la Corte – una interpretazione dell’art. 187 C.d.S. che, al mero scopo di contrastare il consumo di droghe, finisse per sanzionare penalmente chiunque si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti in qualsiasi momento anteriore, risulterebbe viziata da un eclatante difetto di proporzionalità in senso stretto, comprimendo senza limiti temporali la libertà di guidare veicoli anche di persone che non facciano da tempo uso di droghe, senza che una tale conseguenza possa ritenersi giustificata dalla tutela di prevalenti controinteressi individuali o collettivi[7].

 

4.2. Con riguardo, invece, al principio di offensività, la Consulta sottolinea come – dopo la riforma del codice della strada intervenuta nel 2024 – le norme censurate siano apparentemente strutturate secondo un puro modello di reato di pericolo presunto, richiedendosi testualmente soltanto che il conducente si sia posto alla guida «dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Una interpretazione della norma del tipo di quella propugnata dai rimettenti – la norma sarebbe applicabile a qualsiasi condotta di guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche dopo che queste abbiano certamente esaurito i loro effetti sull’organismo dell’assuntore – comporterebbe senz’altro la violazione del principio di offensività. Infatti, «la presunzione legislativa si disvelerebbe come del tutto irragionevole, dal momento che le incriminazioni finirebbero per abbracciare anche condotte certamente inidonee a porre in pericolo i beni giuridici protetti, colpendo così […] la mera attitudine antisociale dell’autore, che sarebbe dimostrata dalla previa assunzione di sostanze stupefacenti».

 

5. Come anticipato, tuttavia, la Consulta ritiene infondate le questioni sollevate, poiché sarebbe possibile e doveroso fornire della disposizione censurata una interpretazione restrittiva conforme a Costituzione e, prima ancora, alla stessa ratio delle disposizioni censurate[8].

 

5.1. Una tale opzione – osservano i giudici in limine – è praticabile in via generale, perché «una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale in sostanza si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in conformità alla stessa ratio della disposizione, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale. Tale principio, infatti, osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi ulteriori rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espressioni da essa utilizzate […] ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all’opposto, riducano l’area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati».

 

5.2. Con riferimento al caso di specie, viene osservato che la riconduzione a legittimità costituzionale delle disposizioni censurate imponga la limitazione dell’area della rilevanza penale «a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida».

Tale interpretazione restrittiva dell’art. 187 C.d.S., infatti:

  • appare più conforme alla stessa ratio oggettiva di tutela della sicurezza stradale tradizionalmente ascritta a tali norme, senza essere in contrasto con la specifica intentio legislatoris sottostante la modifica in esame, come emergente, tra l’altro, dalla circolare congiunta tra il Ministero dell’interno e il Ministero della salute dell’11 aprile 2025. Tale circolare – viene osservato – interpreta restrittivamente la locuzione «dopo aver assunto», ritenendo che essa debba leggersi come indicativa di uno «stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo», precisando altresì che tale correlazione temporale si deve concretizzare in una «perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida»[9].
  • È imposta dal rispetto dei principi di proporzionalità e necessaria offensività, che – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – si atteggiano a canoni ermeneutici per il giudice, che dovrà privilegiare, nel novero delle interpretazioni possibili, quella conforme a costituzione.
  • Non trova ostacolo nel testo delle disposizioni censurate, nelle quali la preposizione “dopo”, non dissimilmente da quanto avviene nel linguaggio comune, «assume significato in relazione al contesto dell’enunciato. Così, per esempio, la frase “vengo a prenderti dopo cena” non può certo essere interpretata come impegno a presentarsi in qualsivoglia momento successivo alla cena, ma implica ragionevolmente un qualche rapporto di (almeno relativa) contiguità temporale».

 

6. L’interpretazione restrittiva suddetta – afferma poi la Corte – è compatibile con il principio costituzionale di precisione della norma penale, cui non si oppone una tecnica normativa che affidi al giudice il compito di accertare, in ciascun singolo caso concreto, che la condotta incriminata in astratto dal legislatore abbia creato una situazione di pericolo per il bene giuridico protetto. Ciò: da un lato, sotto il profilo della prevedibilità della sanzione penale – poiché il consociato riceverà dai precetti in esame un chiaro avvertimento sulla possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, allorché ancora si possa assumere una loro efficacia sul suo organismo – e sulla conseguente possibilità di compiere libere scelte d’azione – segnatamente, astenersi dalla condotta di guida; dall’altro, sul versante del principio della separazione tra potere legislativo e giudiziario, poiché la demarcazione tra condotte punibili e non punibili rimarrà affidata all’applicazione di criteri di natura scientifica, di cui il giudice è mero fruitore, non già a valutazioni politico-criminali di quest’ultimo sulla opportunità di sanzionare determinate condotte e non altre.

Una tale interpretazione, inoltre, pone al riparo le disposizioni censurate da tutti gli ulteriori vizi di costituzionalità denunciati dai rimettenti, ancillari rispetto ai denunciati vulnera di proporzionalità e offensività.

 

7. Abbiamo osservato come l’uso dei canoni ermeneutici dell’interpretazione restrittiva secondo la ratio e dell’interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di proporzionalità e di necessaria offensività debbano indurre l’interprete – il giudice, certo, ma prima ancora gli organi deputati all’accertamento – a circoscrivere l’incriminazione «alle condotte di guida non solo successive all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida».

Un tale accertamento, tuttavia, non implica – come la Consulta sottolinea ampiamente – il ripristino della situazione precedente alla riforma del 2024, seppure in via ermeneutica.

 

7.1. Prima della riforma – sottolinea la Corte – il reato, di pericolo concreto, imponeva agli organi accertatori e poi alla pubblica accusa di dimostrare la sussistenza di un effettivo stato di alterazione psico-fisica del singolo guidatore, conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Oggetto di prova era, dunque, non solo la presenza nei liquidi corporei di un quantitativo di sostanza astrattamente in grado di determinare lo stato di alterazione, ma anche la concreta incidenza di tale quantitativo di sostanza sullo stato di salute psico-fisica del singolo assuntore.

 

7.2. Dopo la riforma, alla luce dell’interpretazione indicata dalla Consulta, sarà sufficiente invece qualcosa di meno: «[i]l nuovo thema probandum sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei, e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza – in base alla qualità e quantità riscontrata – a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica». Pur in presenza di un accertamento in concreto del pericolo – presenza di una determinata quantità di sostanza nei liquidi corporei – l’effetto sulla salute psico-fisica del singolo assuntore non dovrà essere specificamente oggetto di prova, essendo sufficiente dimostrare che il quantitativo di stupefacente è in grado di provocare lo stato di alterazione nell’assuntore medio.

 

8. La consulta “salva”, dunque, il riformato art. 187 C.d.S. propugnandone, tuttavia, un’interpretazione costituzionalmente orientata – un’opzione, questa, che era già stata affacciata dalla dottrina[10], propugnata dall’amicus curiae dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale[11] e adottata da alcune sentenze di merito[12]. Si noti, per incidens, che nel valutare l’ammissibilità delle questioni la Corte si è contentata di accertare che i giudici a quibus avessero motivatamente escluso la possibilità di dare della norma un’interpretazione costituzionalmente conforme, considerando attinente al merito delle questioni se tale interpretazione fosse, davvero, l’unica praticabile. Un’impostazione che denuncia un favor per l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, tanto più apprezzabile quando le norme censurate siano – come nel caso di specie – largamente applicate nella prassi.

La Consulta reinserisce dunque, per via ermeneutica, il criterio del pericolo: trattasi di un pericolo concreto, da accertarsi caso per caso, con riferimento alla necessaria rilevazione di un quantitativo di sostanza stupefacente tale, per quantità e qualità, da determinare uno stato di alterazione psico-fisica. Non può tacersi, tuttavia, come la scelta della base del giudizio – il parametro dell’assuntore medio – conservi ancora un margine non trascurabile di generalizzazione. La soluzione prescelta dalla Corte, insomma, non “fa rivivere”, neppure per via ermeneutica, il passato, ma certamente consente al giudice del caso concreto di raddrizzare le macroscopiche storture che la punizione per la semplice guida “dopo” l’assunzione avrebbe senz’altro determinato.

Certamente significativo è, da ultimo, il percorso argomentativo che conduce a una tale conclusione e che vede affiancati i principi di proporzionalità dell’intervento legislativo e di necessaria offensività. Talora descritti come antagonisti, i due principi concorrono, nel tessuto della motivazione, a delineare la corretta soluzione ermeneutica realizzando un evidente effetto sinergico, di talché l’ascesa del principio di proporzionalità del precetto – evidente nella sentenza in commento – non pare, almeno per il momento, preludere al declino di quello necessaria offensività.

 

 

 

[3] Così il dossier 29 aprile 2024 del Senato della Repubblica sul disegno di legge A.S. n. 1086 (poi sfociato nella legge n. 177 del 2024). Nello stesso senso la relazione illustrativa al corrispondente A.C. n. 1435 presentato il 28 settembre 2023 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, XIX Legislatura: «al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell’illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia […] si supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l’incolumità pubblica».

[4] In particolar modo, per disparità di trattamento: i) tra la disciplina censurata e quella in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada, che subordinano la pena a condizioni ulteriori rispetto al mero accertamento dell’assunzione di alcool precedente alla condotta di guida; ii) tra la disciplina censurata e quella prevista dalle fattispecie aggravate di omicidio o lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, terzo comma; iii) tra chi guidi senza patente e chi, munito di patente, si ponga alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti senza che queste provochino alcuna alterazione della sua capacità di guida; e iv) tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che non gli abbiano provocato alcuno stato di alterazione psico-fisica e ogni altro soggetto che si ponga alla guida di un veicolo. Inoltre, si sarebbe realizzata una irragionevole equiparazione di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che producano uno stato di alterazione psico-fisica e chi compia la medesima condotta avendo assunto sostanze stupefacenti, ma in assenza di tale alterazione.

[5] Nonché, sempre di recente, nelle sentenze nn. 193 e 74 del 2025.

[6] Nello stesso senso e per un’analisi della giurisprudenza costituzionale sul punto si veda la sentenza n. 139 del 2023.

[7] La Corte sottolinea infatti che «non potrebbe sostenersi che le disposizioni censurate mirino anche, o addirittura primariamente, a scoraggiare il consumo di sostanze stupefacenti, sicché dovrebbe ritenersi ragionevole impedire a chiunque abbia assunto tali sostanze di porsi alla guida di un veicolo, a prescindere dall’ampiezza del lasso di tempo intercorso. Un simile argomento trasformerebbe le incriminazioni censurate in strumento di contrasto non già alle condotte pericolose per la sicurezza della circolazione stradale, ma all’assunzione di stupefacenti tout court: condotte, queste ultime, che l’ordinamento certamente scoraggia, prevedendo però, all’art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), unicamente sanzioni amministrative (tra cui la sospensione della patente di guida), finalizzate primariamente a stimolare l’interessato a intraprendere un percorso terapeutico-riabilitativo. La concreta adozione di tali sanzioni, inoltre, deve sempre intendersi come subordinata a un giudizio di «idoneità, necessità e proporzionalità rispetto alle legittime finalità di ciascuna sanzione, alla luce delle caratteristiche del caso concreto, e segnatamente della peculiare situazione del destinatario delle misure» (sentenza n. 148 del 2022, punto 4.2.5. del Considerato in diritto), dovendo essere le stesse obbligatoriamente revocate nel caso di esito positivo del percorso terapeutico-riabilitativo (art. 75, comma 11, t.u. stupefacenti)».

[8] Confronta par. 15 del Considerato in diritto, p. 27 ss.

[10] Cfr. ancora M.L. Mattheudakis, Guida dopo l’assunzione di stupefacenti, cit.