ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Notizie  
03 Dicembre 2024


Le Sezioni unite si pronunciano sulla configurabilità e sul momento consumativo del reato di cui all’art. 316 ter nelle ipotesi di indebito conseguimento di risparmio di spesa (informazione provvisoria)

Cass. Sez. un, u.p. 28 novembre 2024, Pres. Cassano, Est. De Amicis (informazione provvisoria n. 17/2024)



Con l’ordinanza n. 27639, depositata lo scorso 11 luglio 2024, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni unite due questioni controverse riguardanti il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316 ter c.p.

In primo luogo, veniva domandato alle S.U. «se rientri o meno nell'ambito applicativo dell'art. 316 ter cod. pen. il risparmio di spesa derivante dal versamento parziale dei contributi previdenziali dovuti in ordine ai lavoratori in mobilità assunti dall'impresa, a seguito della mancata comunicazione dell'esistenza di condizione ostativa all'applicazione della riduzione dell'ammontare dei contributi medesimi».

Con l’informazione provvisoria n. 17/2024 è stato reso noto che, all’esito dell’udienza del 28 novembre 2024, le Sezioni unite hanno risposto affermativamente al quesito.

 

La seconda questione rimessa alle S.U. aveva ad oggetto l’individuazione del momento consumativo del delitto di cui all’art. 316 ter. Segnatamente, veniva richiesto «se, in caso di ripetute percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato previsto dall'art. 316 - ter cod. pen. debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo ovvero se, in tali casi, si sia in presenza di una pluralità di reati (uno per ciascuna percezione), eventualmente unificati dal vincolo della continuazione».

Nell’informazione provvisoria viene comunicato che – a dette delle Sezioni unite – «il reato è da considerarsi unitario a consumazione prolungata con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo».

In attesa del deposito delle motivazioni, che verranno pubblicate su questa Rivista non appena disponibili, può leggersi a questo link un commento all'ordinanza di rimessione a firma di G. Ponteprino, già pubblicato in questa Rivista