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03 Aprile 2024


Danno da perdita di chance: la Sezioni unite si pronunciano sul reato di turbata libertà degli incanti e sui problematici rapporti con il delitto di estorsione (informazione provvisoria)

Cass., u.p. 28 marzo 2024, Pres. Cassano, est. De Amicis (informazione provvisoria n. 6/2024)



Con l’ordinanza n. 41379, 11 luglio 2023 (dep. 12 ottobre 2023) – già segnalata in questa Rivista con una scheda di M. Falcone – la VI Sezione della Corte di cassazione sollecitava l’esercizio della funzione nomofilattica delle Sezioni Unite, affinché si esprimessero sulle seguenti questioni controverse: «se nella nozione di danno patrimoniale di cui all’art. 629 cod. pen. rientri anche la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico» e «se, in relazione ala condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione».

Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, all'esito all’udienza del 28 marzo scorso, le Sezioni unite hanno fornito le seguenti soluzioni: 

Primo quesito: «rientra nella nozione di danno di cui all’art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale».

Secondo quesito: «risposta affermativa a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro».

 

In attesa del deposito della motivazione, segnaliamo, dunque, che il supremo collegio sembra aver aderito, quanto alla prima questione decisa, all’orientamento che postulava la riconducibilità nella nozione di danno rilevante ai fini dell’art. 629 c.p. del cd. danno da perdita di chance nei soli casi in cui la chance si atteggi a seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile, in ciò conformandosi alle soluzioni cui era già giunta la più recente letteratura civilistica in tema di risarcibilità del danno da perdita di chance.

Relativamente alla seconda questione decisa, invece, sembra che le Sezioni Unite abbiano negato la configurabilità di un concorso apparente di norme tra l’estorsione e la turbata libertà degli incanti, rispetto alla condotta di chi allontani gli offerenti da una procedura di gara con violenza o minaccia. In tali casi – afferma il collegio –, entrambi i reati sono configurabili, pur essendo legati da un rapporto di specialità reciproca fra loro. Tale conclusione si pone, quindi, perfettamente in linea con l’orientamento ormai dominante nella giurisprudenza di legittimità, che circoscrive il concorso apparente di norme ai soli casi in cui sussista un rapporto di specialità unilaterale e in astratto tra le fattispecie rilevanti.