Cass., Sez. un., sent. 28 novembre 2019 (dep. 28 aprile 2020), n. 13178, Pres. Carcano, Est. De Amicis, ric. Guadagni
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione di diritto «se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, sia sufficiente il compimento di atti di violenza o minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza sia solo la mira teleologica dell’agente».
Sulla questione può leggersi in questa Rivista l’ampia nota all'ordinanza di rimessione a firma di Silvia Bernardi.
In attesa di ospitare prossimamente contributi di illustrazione e commento, riportiamo di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite e anticipato dall'informazione provvisoria diffusa all'esito della pubblica udienza del 28 novembre 2019.
«Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e siano idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente».
(Francesco Lazzeri)