1. Che lo slogan “La difesa è sempre legittima” sia sostanzialmente menzognero in rapporto ai fondamenti normativi non è certo una novità; il problema è che tale consapevolezza risulti ancora oggi consolidata e condivisa quasi esclusivamente tra gli addetti ai lavori[1] della materia giuridica e non tra la gente comune. Il recente episodio relativo alla condanna in via definitiva di un gioielliere per duplice omicidio e tentato omicidio a seguito di reazione post-rapina (caso di scuola di condotta fuori dai limiti di cui all’art. 52 c.p.[2]), e la successiva ondata di diffuso (per fortuna non unanime) stupore e malcontento a livello sociale, ne sono la prova.
Capita spesso che ciò che risulta cristallino o lapalissiano ai giuristi finisca per apparire oscuro o per essere (fra)inteso, in termini talvolta diametralmente opposti, dal c.d. “uomo della strada”. Ma nel caso della legittima difesa questa dissonanza tra principi di diritto (sarebbe meglio dire “di civiltà”), norme vigenti e sentire comune non è frutto solo dell’oscurità, quasi esoterica, dell’armamentario lessicale e concettuale dei giuristi: la distanza tra ciò che il cittadino immagina di poter realizzare per difendersi, e ciò che effettivamente la legge prescrive e consente, è stata amplificata soprattutto dall’uso strumentale e propagandistico che la politique politicienne ha fatto dell’istituto della legittima difesa.
2. Al di là delle riforme (peraltro anche con innovazioni non irragionevoli, come la previsione della causa di non punibilità del c.d. “grave turbamento”[3]) che si sono succedute nell’ultimo ventennio[4], tutte accomunate dall’intento, per nulla velato, di marginalizzare la portata selettiva del requisito di proporzionalità della difesa al fine di sdoganare una facoltà di reagire tendenzialmente illimitata, ciò che ha caratterizzato in modo peculiare il dibattito politico sull’art. 52 del codice penale sono stati gli slogan di accompagnamento, costruiti ad hoc su narrazioni securitarie e sulla induzione del sentimento di paura, e compendiati nella grottesca formula “la difesa è sempre legittima”. Grottesca perché unisce il tratto della paradossalità – una non-verità smascherabile anche da uno studente universitario di diritto penale mediamente diligente – al profilo, ben più inquietante, di una progettualità da “stato di natura postmoderno”, col ripristino di una “legge del più forte” a vantaggio dei soggetti maggiormente disinvolti nel violare l’incolumità altrui di fronte ad aggressioni anche minimali.
L’insistenza di parte della politica nello scandire il mantra della “difesa sempre legittima” è facilmente comprensibile sul piano della strategia elettorale: la promessa di una possibile impunità per atti violenti di reazione a qualsivoglia aggressione risveglia istinti ancestrali e titilla nel profondo la componente ferina dell’essere umano, quella più facilmente conquistabile e fidelizzabile in un patto d’acciaio elettorale col governante “filo-pistolero”. Sarebbe assai più difficile riscuotere consensi richiamando il cittadino alla riflessione su temi e problemi che hanno come sottofondo una necessaria autolimitazione del proprio agire: il doversi regolare in rapporto agli spazi di convivenza nel rispetto della pari dignità del proprio simile.
È così che il messaggio-farsa di una difesa priva di limiti diviene l’esca per il facile abbocco del cittadino non solo poco avvezzo alla materia giuridica, ma soprattutto dell’individuo arrabbiato, frustrato, desideroso di affermare sé stesso in chiave di rivalsa e dominio sull’altro. Sia chiaro: non è la prima volta, né sarà certo l’ultima, in cui la politica (beninteso: di qualsiasi schieramento) farà leva su una comunicazione intrecciata all’impostura per carpire consenso. Ma questo è un caso peculiare, in cui la mancata corrispondenza tra messaggio propagandistico e dati di realtà rischia di produrre conseguenze particolarmente impattanti sulla vita dei singoli e della società.
3. In passato, commentando l’innovazione di cui alla legge n. 36 del 2019, avevamo definito la formula “difesa sempre legittima” come una fake news dagli effetti potenzialmente criminogeni[5]. Tale convinzione è oggi rafforzata: l’episodio attualmente al centro dell’attenzione mediatica e il nugolo di reazioni da esso scaturite sia in sede politica che nel dibattito pubblico, rappresentano l’acme di un’ininterrotta opera di manipolazione revisionistica delle ragioni che fondano la scriminante della legittima difesa nella sua formulazione storica, quella dell’art. 52 primo comma del codice penale.
L’elemento della norma più inviso ai sostenitori della difesa “ad oltranza” è il concetto di proporzione - quel requisito che nessun legislatore è riuscito ancora cancellare formalmente e che, sia chiaro, non potrà mai essere del tutto neutralizzato, pena l’incostituzionalità della norma[6] – ma più in generale tutto il perimetro dell’istituto della legittima difesa è ormai avvertito come “scomodo”, troppo angusto poiché disfunzionale rispetto alle derive populistiche che ambirebbero a istituzionalizzare la possibilità di un ricorso indiscriminato alla violenza da parte del cittadino vittima di un’offesa ingiusta.
Ciò che il legislatore non è riuscito a realizzare con le norme – ripetiamo, poiché irrealizzabile nel quadro dei valori costituzionali – è stato tenacemente instillato nel dibattito pubblico, dipingendo la norma sulla legittima difesa come una minaccia alla libertà dei cittadini di potersi difendere da soli, e soprattutto come un vessatorio accanimento dello Stato verso gli onesti a vantaggio dei delinquenti.
Se e quanto tale opera di mistificazione sia riuscita ad attecchire non è univocamente verificabile, ma il recente caso del gioielliere condannato mette in evidenza come la vulgata della “difesa legittima a tutti i costi” sia altamente pericolosa per il singolo e per la tenuta sociale.
4. In rapporto al singolo, il cittadino che, indotto o rafforzato da abbagli ideologici, maturi la convinzione di potersi difendere senza limiti contro criminali di qualsivoglia caratura, non diviene automaticamente un soggetto violento, ma è sicuramente un soggetto più esposto a conseguenze pregiudizievoli di cui nessuna forza politica si farà poi carico: è fondamentalmente un cittadino esposto a un rischio penale più elevato e che dovrà affrontare in solitudine le conseguenze delle proprie azioni (al netto di “irrituali” richieste di grazia…!).
Nel momento in cui dovesse realizzare un’azione difensiva che eccede i limiti di cui all’art. 52 c.p., il cittadino-giustiziere, illuso, magari anche in buonafede, di poter affrontare la vicenda senza conseguenze, deve fare i conti con costi economici ed esistenziali di profondo impatto; che si tratti solo di un processo, o addirittura di una condanna, la sofferenza è un dato certo e non meramente potenziale. Spenti i riflettori dei comizi e fuoriusciti dal mondo livoroso dei social, lo slogan della assoluta e sempiterna legittimità della difesa torna ad afflosciarsi e ad assumere la sua reale natura, che è quella di un’affermazione priva di fondamento nel diritto vigente e non realizzabile nell’attuale orizzonte di civiltà del diritto.
E del destino del cittadino finito nelle maglie dell’indagine penale, disorientato tra accertamenti tecnici e interrogatori, la politica sloganistica non se ne occupa più. O, al limite, lo sfrutta ulteriormente, per capitalizzare consenso anche dalla vicenda processuale dello “sfortunato giustiziere”, costruendo un’ennesima battaglia simulata per mostrare un fittizio sostegno a colui che, invece, è vittima sacrificale di un sistema di manipolazione emotiva finalizzata a orientare il malcontento della folla non soltanto verso la legge “ingiusta” ma anche verso gli interpreti che contribuiscono a “creare” ulteriore ingiustizia nella legge.
Eventi come quello del gioielliere condannato rischiano di ripetersi, fagocitando nuove vittime che saranno lasciate sole con la propria responsabilità penale, obbligate a prendere consapevolezza in modo traumatico che le effigie del giustiziere assoluto assegnate loro da certa politica altro non sono che un orpello fittizio destinato a sciogliersi nel processo penale, quando la c.d. “difesa sempre legittima” perde il proprio maquillage per disvelare la sua terribile, vera essenza: omicidio.
Ecco perché, con riguardo al caso che attualmente occupa le cronache, l’ingresso in carcere del gioielliere non va accompagnato né da un biasimo perbenista, né da una rabbia cieca che ottusamente chiami “ingiustizia” il punire chi, pur da aggredito, ha ucciso in modo deliberato ed efferato due esseri umani: è semplicemente il dramma di un uomo lasciato fondamentalmente solo con i suoi (gravissimi) errori. Non è il primo, e rischia di non essere probabilmente l’ultimo.
5. Al di là delle conseguenze sulla vicenda in esame, che tenderanno a perdere clamore e visibilità con il tempo, appare più problematico l’aspetto relativo all’impatto emotivo che la fuorviante formula della difesa “sempre legittima”, al momento rivendicata e brandita con sempre più veemenza, continua a provocare nel sentire comune, ventilando come legittime prospettive di azione “difensiva” che, al di là dell’implausibilità sul piano giuridico, appaiono moralmente sconcertanti.
In momenti come questo uno dei rischi è che il mondo della cultura, quella giuridica in primis, sottovaluti l’impatto di simili vicende, e finisca per astenersi dal prendere posizione in modo forte e, soprattutto, comunicativamente efficace, per reagire alla degenerazione del dibattito. Non si tratta di questioni da relegare alle dissertazioni da riviste specialistiche, ma di problemi che richiedono di immergersi nell’oscurità di un sentire popolare che sembra scivolare lentamente verso un collasso etico.
È in corso un’aggressione politica e mediatica all’istituto della legittima difesa, non limitata al piano strettamente tecnico ma ai presupposti etico-politici dell’istituto e alla sua legittimazione sociale: si tratta di una battaglia culturale, e che come tale va affrontata. Come difendere la legittima difesa?
In gioco non c’è semplicemente la razionalità del sistema: il contesto tecnico-legislativo e la giustizia costituzionale sembrano possedere anticorpi ancora in grado di reggere l’urto di eventuali future riforme sgangherate. In gioco c’è un bene assai più prezioso: la tenuta del patto sociale, ossia quell’implicita concessione al governante del monopolio della forza affinché i cittadini possano vivere in un ordine di regole moralmente sostenibile. Lo sdoganamento dell’idea di difesa senza limiti - quale antitesi alla gestione dei conflitti da parte dello Stato - è una scelleratezza che contraddice secoli di civiltà giuridica e oltraggia la faticosa conquista dei diritti umani fondamentali. E ancora una volta a farne le spese sarebbe il corpo sociale, poiché è in seno ad esso che l’ideologia di una nuova “violenza legittima” produrrebbe vittime.
La pervasività del messaggio, nell’interazione col basso livello di comprensione ormai diffuso nella popolazione[7], produce segnali già preoccupanti: una verifica empirica di tale sentire può, almeno inizialmente, attingere dal perverso mondo dei social network quale rudimentale termometro sociale. Un contesto nel quale, al di là del radicalismo provocatorio di troll e bot, traspare una preoccupante degenerazione della capacità delle persone di analizzare un problema e di strutturare un discorso. Abbondano le posizioni di incondizionato sostegno a colui che, da aggredito, si faccia arbitro in terra del bene e del male fino a togliere la vita a un’altra persona: secondo la peculiare “visione morale” di taluni, tale reazione sarebbe legittima poiché un soggetto, per il fatto di aver commesso un reato, perde ogni requisito di umanità, e merita dunque di essere eliminato, come fosse una scoria nociva in un contesto di soggetti “puri”.
Si tratta di argomenti certo non inediti per il penalista contemporaneo, il quale ben conosce, e in linea di massima contrasta, lo spettro del “diritto penale del nemico”[8], posizioni estreme che hanno caratterizzato esperienze storico politiche del passato e che sembrano oggi più lontane nel clima liberale. Ma proprio la distanza storica rende preoccupante constatare come la tendenza all’annientamento del diverso persista nella psicologia delle folle - sia che riguardi un eventuale aggressore, o lo straniero brutto sporco e cattivo, o semplicemente un antagonista sul piano ideologico.
Tale tendenza, unita alle potenzialità di contagio amorale favorito dall’humus purulento dei social network, costituisce una variabile dagli effetti ancora inediti.
Il fatto che la visione di un filmato in cui un soggetto insegue due rapinatori, giustiziandoli con freddezza e infierendo sul cadavere di uno di essi, riscuota consenso, plauso e attestazioni di stima senza nessuna cautela morale è un elemento da non sottovalutare in rapporto alla condizione etica della società italiana. Se oggi la morte di un proprio simile, per quanto autore di reati pur gravi, è accolta con giubilo incondizionato, mentre magari la morte di un animale, riproposta sui medesimi canali comunicativi, finisce per suscitare una più diffusa compassione se non addirittura indurre a iniziative di supporto, è segno di una società che sembra inclinare pericolosamente verso la “non decenza”[9].
Le battaglie culturali vanno costruite partendo dal basso, dal momento della formazione: l’esigenza è prioritaria nel contesto scolastico, in cui è dovere dei docenti formare le giovani generazioni all’esercizio del pensiero morale, alla comprensione dei valori costituzionali, e all’interiorizzazione, mediante buon uso del pensiero critico, di valori di convivenza “non negoziabili”. I percorsi della materia definita “Educazione civica”[10] nella scuola superiore sono in questo senso il terreno privilegiato per erigere una difesa, come contropotere critico alle visioni disumanizzanti che la politica, in senso globale, sta attualmente generando[11].
Ma è tutto il mondo intellettuale a doversi impegnare sul piano comunicativo per contrastare una deriva che può contare su un armi particolarmente insidiose, grazie a una comunicazione propagandistica organizzata in modo scientifico. Rinchiudersi nella torre eburnea sarebbe in questo caso il venir meno a un dovere sociale, soprattutto in un momento storico in cui la conoscenza sembra dissolversi nel mare magnum di soggetti improvvisati che millantano competenze e dispensano parole senza contenuti. La comunità intellettuale è chiamata in primo luogo a riappropriarsi degli spazi che le competono, usurpati dal frastuono disordinato di una comunicazione che sembra aver perso ogni bussola epistemologica[12].
Chiudo con le parole di Antonio Gramsci, una delle menti più acute del nostro patrimonio intellettuale e uno dei soggetti più sensibili al tema dell’impegno morale degli intellettuali: «Dei fatti maturano nell’ombra, poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un’epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare; ma la tela tessuta nell’ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile […] Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del loro scetticismo, del non aver dato il braccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare quel tal male, combattevano […]»[13].
[1] Da ultimo lo rimarca in un’intervista sul recente episodio del gioielliere condannato, T. Padovani, Difesa legittima se è vera difesa. Il diritto tutela anche i criminali, in L’altra voce. Il quotidiano, 18 luglio, 2026; con riferimento al periodo pre-riforma del 2019, v. ex plurimis, D. Pulitanò, Legittima difesa: fra retorica e problemi reali, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2017, p. 263; R. Bartoli, Verso la “legittima offesa”? Brevi considerazioni sulla riforma in itinere della legittima difesa, in Dir. pen.cont., 1/2019, p. 18.
[2] Lo evidenzia, condivisibilmente e in modo cristallino, G. Gatta, Tra diritto alla difesa e far west, in La Repubblica, 18 luglio, 2026.
[3] Sia consentito il rinvio a F. Bacco, Il “grave turbamento” nella legittima difesa. Una prima lettura, in Diritto penale contemporaneo, 5/2019, pp. 53 ss.
[4] Si vedano la legge n. 59 del 2006 e la legge n. 36 del 2019.
[5] Supra, nota 3.
[6] Lo rimarca in un’intervista, quale risposta a sconclusionate ipotesi di riforma ventilate a seguito del caso del gioielliere, G. Fiandaca, Ampliare la legittima difesa è una licenza di uccidere, in Quotidiano nazionale, 20 luglio 2026.
[7] OECD, “Do Adults Have the Skills They Need to Thrive in a Changing World?: Survey of Adult Skills 2023”, in OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, 2024.
[8] Ex plurimis, G. Fiandaca, Diritto penale del nemico. Una teorizzazione da evitare, una realtà da non rimuovere, in A. Gamberini, R. Orlandi (a cura di), Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale, Bologna, Monduzzi, 2007, pp. 179 ss.; M. Donini, Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare, in Studi sulla questione criminale, 2/2007, pp. 55 ss.; D. Pulitanò, Lo sfaldamento del sistema penale e l'ottica amico-nemico, in Questione Giustizia, 4/2006, pp. 740 ss.
[9] Traggo il concetto da A. Margalit, La società decente, tr. it., Guerini, Milano, pp. 125 ss., nella misura in cui lo sguardo dell’uomo non è più in grado di scorgere l’umanità del proprio simile il quale diviene quindi, ai suoi occhi, un subumano.
[10] Basi normative sono la Legge n. 92 del 2019, come aggiornata dal Decreto Ministeriale n. 183 del 7 settembre 2024
[11] Un testo illuminato e illuminante: G. Zagrebelsky, Chi vogliamo e non vogliamo essere, Mondadori, Milano, 2021.
[12] Ricordiamo nel 2018 l’opportuna presa di posizione dell’Associazione dei Professori di Diritto penale riguardo le fuorvianti comunicazioni secondo cui dopo la riforma in approvazione non vi sarebbe stata neppure necessità di aprire un indagine penale nei confronti del cittadino che avesse realizzato una condotta all’apparenza conforme ai requisiti della legittima difesa.
[13] A. Gramsci, Odio gli indifferenti, Chiarelettere, Milano, 2011 p. 4.