ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Scheda  
02 Luglio 2026


Accesso alla professione forense: le novità contenute nel d.l. 100/2026

Art. 1 d.l. 12 giugno 2026, n. 100



1. Qualche mese fa, sulle pagine di questa Rivista, abbiamo dato conto di un disegno di legge delega in materia di ordinamento forense, contenente anche alcune norme in materia di accesso alla professione di avvocato[1]. Nelle more dell’iter parlamentare di tale d.d.l.[2], è tuttavia intervenuto il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, il quale contempla alcune significative disposizioni relative all’esame di Stato, che ci pare interessante illustrare brevemente.

 

2. La scelta di ricorrere a un decreto-legge in questa materia non è nuova[3]. Questa volta essa è motivata dalla «straordinaria necessità e urgenza di innovare la disciplina […] al fine di adeguare la selezione dei candidati alle nuove competenze e conoscenze necessarie per l’esercizio della professione, e, di riflesso, al fine di garantire la qualità della tutela dei diritti dei cittadini»[4]. Le novità recate dal d.l. n. 100/2026, a questo riguardo, paiono tuttavia riproporre modalità di svolgimento dell’esame in larga parte coincidenti con quanto previsto dalla normativa previgente: ci riferiamo, in particolare, lo vedremo nel prosieguo, al ritorno del «parere motivato» tra gli scritti[5] e al riproporsi di alcune materie tra quelle da preparare ai fini del superamento della prova orale[6].

 

3. Occorre inoltre evidenziare che, nei mesi immediatamente precedenti all’emanazione del d.l. n. 100/2026, il regime «speciale» dell’esame applicato alla sessione 2025, e a quelle dei due anni precedenti[7], non è stato prorogato per la sessione 2026, che dovrà essere indetta a breve. Tale regime prevede a) una prova scritta, consistente in un atto giudiziario in una materia a scelta del candidato tra quella civile, penale o amministrativa; e b) una prova orale che si articola in più momenti: il candidato deve, in primis, risolvere una questione pratico-applicativa in una materia a scelta tra diritto civile, penale e amministrativo; quindi gli vengono sottoposte brevi questioni giuridiche relative a tre materie a scelta (di cui una necessariamente processuale) tra diritto civile, penale, amministrativo, procedura civile e procedura penale; infine, il candidato deve dimostrare la conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato[8].

 

4. La mancata proroga del «regime speciale» ha suscitato la preoccupazione dei professionisti, che si sono rivolti al Governo chiedendo un intervento[9]. In mancanza della proroga, a partire dalla sessione 2026, l’esame di Stato si sarebbe dovuto svolgere secondo le modalità previste dall’attuale legge forense, articolandosi pertanto in tre prove scritte, da svolgersi «con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali», nonché in una prova orale relativa a sette materie (cinque obbligatorie, tra cui diritto civile, penale, processuale civile e penale e due a scelta del candidato)[10]. Tale disciplina è stata negli anni oggetto di innumerevoli rinvii, tanto da non essere mai stata applicata[11].

In caso di conversione del d.l. n. 100/2026, le disposizioni appena richiamate della legge forense non potrebbero essere più utilizzate, perché il d.l. in esame prevede espressamente la loro abrogazione[12]. Inoltre, il d.l. n. 100/2026, se convertito, dovrebbe trovare applicazione «a partire dalla prima sessione» d’esame «successiva all’entrata in vigore del» testo[13], e dunque sin dall’imminente sessione 2026.

 

5. Venendo ora al merito della riforma in esame, va detto sin da subito che essa conferma il modello caratterizzato da una sola sessione annuale, articolata tuttavia, è questo un primo aspetto di novità, in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte consistono in un «parere motivato» in una materia a scelta tra diritto privato, penale o amministrativo[14], e in «atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo»[15]. Altro aspetto da sottolineare è che il decreto-legge in esame consente ancora l’utilizzo, durante le prove scritte, dei codici annotati con la giurisprudenza[16]. Sotto questi profili, dunque, la novella corrisponde a quanto prefigurato dal disegno di legge delega in materia di ordinamento forense. A differenza di quest’ultimo, tuttavia, il d.l. n. 100/2026 non opta espressamente per l’utilizzo di strumenti di videoscrittura e non accenna alla possibilità di utilizzare sistemi informatici[17], ma demanda ai decreti ministeriali con cui verranno indette le sessioni d’esame l’indicazione, di volta in volta, delle «modalità di svolgimento delle prove scritte»[18].

L’orale, al quale sono ammessi «i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta»[19], consiste invece in cinque diversi momenti: i) la soluzione di un caso pratico che presupponga conoscenze di diritto sostanziale e processuale privato, oppure penale o amministrativo, a scelta del candidato[20], come peraltro già previsto, lo dicevamo poco sopra, nel regime «speciale» applicato alle sessioni 2023, 2024 e 2025. ii) Un quesito «in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato»[21]. Sotto questo profilo, il d.l. n. 100/2026 pare escludere al candidato la possibilità di optare per il diritto processuale amministrativo, ciò che sembrerebbe invece compatibile con il testo della proposta di legge delega in materia di ordinamento forense[22]. iii) Un quesito in materia di diritto sostanziale, a scelta del candidato tra diritto civile, penale e amministrativo. iv) Un quesito in una materia scelta tra il diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione europea, e tributario. Quest’ultimo aspetto pare essere quello più innovativo rispetto alle prove orali celebrate nelle ultime tre sessioni d’esame; anche se tale modifica richiama quanto già avveniva nelle sessioni precedenti all’anno 2023. Prevedendo inoltre la possibilità di “portare all’orale” il diritto internazionale e non il diritto ecclesiastico[23], il d.l. n. 100/2026 differisce anche sotto questo profilo rispetto alla proposta di legge delega in materia di ordinamento forense. v) Infine, è previsto un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi.

 

6. La novella in realtà non riguarda solo l’esame di Stato. L’art. 1, co. 13 d.l. n. 100/2026 si occupa infatti anche della tematica dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, che il praticante è tenuto a frequentare contemporaneamente ai diciotto mesi di tirocinio[24]. In riferimento a tali corsi, la legge forense prevedeva verifiche intermedie e una verifica finale del profitto[25]. Le norme secondarie specificavano che le prove intermedie dovevano essere due, da svolgersi – come anche la prova finale – nella modalità del test a risposta multipla[26].

Tuttavia, un successivo decreto-legge ha sospeso la presenza delle prove intermedie, richiedendo solo una prova finale scritta che consiste nella redazione di un parere o di un atto[27]. E la riforma in commento conferma le previsioni da ultimo richiamate.

 

7. In conclusione, il quadro normativo appare ancora caratterizzato da un significativo grado di incertezza. La disciplina dell’esame di avvocato è infatti, allo stato, rimessa a un decreto-legge non ancora convertito, e quindi ancora suscettibile di modifiche, nonché a una futura legge delega, il cui contenuto potrebbe differire, almeno in parte, da quello oggi prospettato[28]. A essa dovranno inoltre fare seguito i decreti legislativi di attuazione, destinati a definire compiutamente il nuovo assetto della materia[29].

 

 

[1] Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIX legislatura, d.d.l. n. 2629 recante «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense», presentato il 26 settembre 2025, su cui sia consentito il rimando a C. Masieri, L’accesso alla professione forense: il progetto di riforma italiano e i modelli stranieri, in questa Rivista, 2026, 2, p. 137 ss, 27 febbraio 2026.

[2] Da ultimo, per il testo approvato in prima lettura dalla Camera e attualmente in corso di esame alla 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, cfr. Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, XIX Legislatura, d.d.l. n. 1917, disponibile online sul sito del Senato.

[3] Cfr. d.l. 13 marzo 2021 n. 31; art. 6 d.l. 8 ottobre 2021 n. 139.

[4] Si v. il Preambolo del d.l. n. 100/2026.

[5] Ad esempio, nella sessione 2019 vi erano due pareri motivati e un atto giudiziario, cfr. art. 2, co. 2 d.m. Giustizia 11 giugno 2019, in G.U., 4a Ser. Spec., 28 giugno 2019, n. 51.

[6] Ad esempio, nella sessione indetta con d.m. Giustizia 14 settembre 2020, in G.U., 4a Ser. Spec., 15 settembre 2020, n. 72, e poi anche nelle sessioni 2021 e 2022, all’orale poteva esservi, a scelta del candidato, anche un quesito su «diritto costituzionale, […], diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato […]», cfr. art. 2, co. 7, lett. a d.l. 13 marzo 2021 n. 31; il d.l. n. 31/2021 è stato poi richiamato dall’art. 6 d.l. n. 139/2021, e dall’art. 39-bis d.l. 21 giugno 2022 n. 73, a sua volta inserito in sede di conv. dall’art. 1, co. 1 l. 4 agosto 2022, n. 122.

[7] Cfr. art. 4-quater, co. 1-9, 11 d.l. 10 maggio 2023 n. 51 e ss.mm.ii.

[8] Sia ancora consentito il rimando a C. Masieri, op. cit., p. 147.

[9] Cfr. Associazione Italiana Giovani Avvocati, AIGA esprime contrarietà per la mancata approvazione degli emendamenti al DL “Milleproroghe” su esame di stato e cassazionisti, 17 febbraio 2026, disponibile online sul sito di AIGA, ultima consultazione in data 25 giugno 2026; Organismo Congressuale Forense, Esame avvocato 2026; OCF: “Occorre proroga per garantire coerenza e certezza del diritto, 2 marzo 2026, disponibile online, ultima consultazione in data 25 giugno 2026; Consiglio Nazionale Forense, Giustizia, Greco (CNF): “Con Sisto affrontato tema urgenza su esame avvocati”, 14 maggio 2026, disponibile online, ultima consultazione in data 25 giugno 2026.

[10] Cfr. art. 46 l. 31 dicembre 2012 n. 247, c.d. legge forense.

[11] Cfr. art. 49 l. forense; R. Danovi, Manuale Breve. Ordinamento forense e deontologia, Milano, Giuffrè, 2025, p. 57.

[12] Cfr. art. 1, co. 16 d.l. n. 100/2026, secondo cui «Gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono abrogati»; sull’ipotesi della mancata conversione dei d.l. contenenti disposizioni abrogative, cfr. N. Canzian, La reviviscenza delle norme nella crisi della certezza del diritto, Torino, Giappichelli, 2017, p. 111, 115-120.

[13] Art. 1, co. 15 d.l. n. 100/2026.

[14] Cfr. art. 1, co. 2, lett. a d.l. n. 100/2026.

[15] Art. 1, co. 2, lett. b d.l. n. 100/2026.

[16] Cfr. art. 1, co. 2 d.l. n. 100/2026.

[17] Cfr. C. Masieri, op. cit., p. 149.

[18] Art. 1, co. 12, lett. a d.l. n. 100/2026.

[19] Art. 1, co. 5 d.l. n. 100/2026.

[20] Cfr. art. 1, co. 3, lett. a d.l. n. 100/2026. Il decreto-legge in commento, a differenza della proposta di legge delega in materia di ordinamento forense, prescinde da riferimenti al codice civile e a quello penale, che forse avrebbero potuto creare qualche confusione, ad esempio per il fatto che nella soluzione del caso pratico sono presupposte, come già ricordato, anche conoscenze di diritto processuale.

[21] Art. 1, co. 3, lett. b d.l. n. 100/2026.

[22] Il quale infatti si riferisce semplicemente ad una «materia di diritto processuale a scelta del candidato», cfr. art. 2, co. 1, lett. bb, n. 3 d.d.l. n. 1917, cit.

[23] Originariamente, l’art. 2, co. 1, lett. bb, n. 3 d.d.l. n. 2629 contemplava il «diritto eccelsiastico», ma non il diritto internazionale; attualmente, il testo approvato dalla Camera dei Deputati menziona sia «il diritto ecclesiastico», sia il «diritto internazionale privato e processuale», e dunque parrebbe comunque escludere il diritto internazionale pubblico, cfr. art. 2, co. 1, lett. bb, n. 3 d.d.l. n. 1917, cit.

[24] Cfr. art. 43 l. forense; art. 3, co. 3 d.m. Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in G.U., Ser. Gen., 19 maggio 2016, n. 116; d.m. Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, in G.U., Ser. Gen., 16 marzo 2018, n. 63. Dopo una serie di rinvii, tale obbligo è divenuto operativo a partire dal 1° aprile 2022, cfr. R. Danovi, op. cit., p. 57.

[25] Cfr. art. 43, co. 2, lett. d l. forense.

[26] Cfr. art. 8 d.m. Giustizia n. 17/2018.

[27] Cfr. art. 4-quater, co. 10 d.l. n. 51/2023.

[28] Il d.d.l. di conversione del d.l. n. 100/2026 è accompagnato da un dossier in cui «si ricorda che è in corso di esame al Senato l’A.S. 1917, già approvato in prima lettura alla Camera in data 26 maggio 2026 (A.C. 2629), recante delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense. Tra i principi e i criteri direttivi contenuti nel provvedimento sono presenti anche quelli concernenti la riforma dell’esame di accesso alla professione forense», cfr. Senato della Repubblica – Servizio Studi, XIX legislatura, Dossier n. 717. Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024, 22 giugno 2026, p. 13, disponibile online, ultima consultazione in data 25 giugno 2026.

[29] Essi si dovrebbero occupare anche di operare abrogazioni e di adottare disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, cfr. art. 2, co. 2 d.d.l. n. 1917, cit.