Cass., Sez. V, 8 aprile 2026 (dep. 27 maggio 2026), n. 19364, Pres. Pistorelli, Est. Masini
1. Già da qualche anno, il dibattito dottrinale in materia di terrorismo internazionale di matrice fondamentalista si è spostato dal tema della perimetrazione della fattispecie partecipativa di cui all’art. 270-bis c.p. (di gran lunga la fattispecie più applicata nei processi per terrorismo internazionale), il cui deficit di tipicità è stato in buona parte colmato dalla giurisprudenza nazionale, com’era già in precedenza accaduto per le altre fattispecie associative previste dall’ordinamento, al tema, se possibile ancora più complesso, della determinazione di quale sia il compendio probatorio minimo per ritenere processualmente dimostrata l’adesione del singolo a un’organizzazione criminale che persegua a livello internazionale finalità di natura terroristica.
Il tema, come noto, è reso particolarmente complesso dal concorrere di più fattori, fra i quali spiccano la tipica struttura “a rete” delle principali organizzazioni terroristiche internazionali, i cui “nodi” sono costituiti da cellule sparse in più paesi, con collegamenti spesso estremamente flebili e sporadici le une con le altre; le modalità totalmente informali di adesione del singolo all’organizzazione criminale, che nulla hanno a che vedere con la ritualità propria delle associazioni di stampo mafioso, rendendo talvolta estremamente incerto il confine fra il mero desiderio del singolo di aderire al progetto criminale dell’organizzazione (magari sbandierato in conversazioni telefoniche o telematiche con amici e parenti) e il suo effettivo, stabile inserimento all’interno dell’associazione; la funzione prettamente “logistica” svolta, in molti casi, dai singoli o dai gruppi operanti sul territorio nazionale (sotto forma di raccolta di fondi, predisposizione di documenti, attività di propaganda, ospitalità a soggetti in viaggio verso i luoghi di perpetrazione degli attacchi terroristici) a supporto delle cellule operative dell’organizzazione impegnate nell’esecuzione di atti di terrorismo in paesi esteri, con conseguente mancanza, fra gli elementi fattuali faticosamente raccolti dagli organi inquirenti, di una vera e propria “pistola fumante”, quale la disponibilità di armi o la pianificazione di un attentato.
In tale contesto, la sentenza in commento – nell’annullare con rinvio l’ordinanza con cui il Riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere del ricorrente, accusato del delitto di cui agli artt. 110 e 270-bis, c. 1, 2 e 3, c.p. – si segnala, da un lato, per la lucida ricostruzione degli esiti cui ha condotto l’interpretazione della fattispecie di partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo, calati, in questo caso, in un contesto peculiare qual è quello del finanziamento di “charities” collegate ad Hamas; dall’altro lato, per l’apprezzabile rigore nella valutazione sull’(in)utilizzabilità di mezzi di prova che non consentano al giudice di verificare la fonte delle informazioni introdotte dalle parti e poste a base della decisione (la “consulenza storica” del consulente della difesa, da un lato, e le “fonti aperte indefinite” richiamate più volte dal Riesame, dall’altro).
2. Prima di decidere sui motivi di ricorso, la Corte ricorda, in premessa, quali siano gli elementi costitutivi del reato di partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo, mettendo bene in evidenza, innanzitutto, il rapporto intercorrente fra la più grave fattispecie di cui al comma 1 (che punisce promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento dell’associazione) e la fattispecie partecipativa di cui al comma 2, destinata a svolgere una funzione residuale di copertura delle modalità (diverse e ulteriori rispetto a quelle enumerate al comma 1) attraverso cui il singolo può prendere parte all’organizzazione. Ciò consente, altresì, alla Corte di recuperare gli approdi del ricco dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi in merito alle peculiarità della fattispecie di partecipazione nelle organizzazioni terroristiche internazionali, rispetto alla quale il requisito della “stabile e organica compenetrazione” con il tessuto organizzativo del sodalizio – mutuato dall’elaborazione giurisprudenziale in materia di associazioni di stampo mafioso – non trova un riscontro fattuale nell’assunzione di un formale status di appartenenza, ma nell’instaurazione di un rapporto dinamico e funzionale, in virtù del quale il soggetto si mette a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi[1].
Proprio con riferimento alle associazioni di matrice jihadista, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente preso atto – osserva la Corte – che la caratteristica struttura a rete, o cellulare, nella quale gruppi e singoli militanti operano in paesi diversi e possono intrattenere con il centro dell’organizzazione rapporti sporadici, indiretti, o mediati da altri aderenti fa necessariamente perdere consistenza al concetto di effettiva “conoscenza bilaterale” fra partecipe e capi dell’organizzazione. Tuttavia – ecco il punto di equilibrio condivisibilmente identificato dalla giurisprudenza e richiamato nella sentenza in commento – l’attenuazione del requisito della bilateralità non equivale alla sua eliminazione, continuando a richiedersi per la prova del partecipazione l’esistenza di contatti operativi e legami, anche flebili, purché concreti, tra il singolo e l’organizzazione, tale da consentire a quest’ultima di avere, almeno indirettamente, consapevolezza dell’adesione e della possibilità di fare affidamento sull’apporto dell’adepto[2]. La distinzione conserva un’evidente importanza sul piano probatorio, in quanto la semplice condivisione ideologica, la propaganda o la dichiarazione unilaterale di appartenenza non bastano, isolatamente considerate, a integrare la partecipazione, dovendo, invece, essere dimostrato processualmente il passaggio dalla mera disponibilità soggettiva all’effettivo inserimento del singolo nella dimensione organizzata del sodalizio. Ed è precisamente su questo terreno che, negli ultimi anni, si è progressivamente spostato il problema applicativo dell’art. 270-bis c.p.: non più, o non soltanto, quali siano in astratto i requisiti della partecipazione, quanto quali elementi fattuali siano sufficienti a dimostrare che quel rapporto associativo si sia effettivamente costituito[3].
3. Nel caso di specie, secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato, indicato come componente del comparto estero di Hamas e vertice della relativa articolazione italiana, avrebbe utilizzato una serie di associazioni dedite alla raccolta di fondi per finalità umanitarie per trasferire ingenti risorse economiche a esponenti di Hamas e a “charities” riconducibili o, comunque, collegate all’organizzazione, concorrendo in tal modo alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio.
Centrale, nel percorso argomentativo della Corte, è pertanto l’approfondimento sulla particolare forma di partecipazione rappresentata dal finanziamento dell’associazione terroristica, espressamente annoverata fra le condotte punite al primo comma dell’art. 270-bis c.p., approfondimento che offre alla Corte l’occasione per formulare alcune interessanti valutazioni sui rapporti fra il finanziamento dell’associazione terroristica, integrante l’ipotesi di reato di cui all’art. 270-bis c. 1 c.p. contestata al ricorrente, e il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, integrante la fattispecie monosoggettiva e sussidiaria di cui all’art. 270-quinquies.1 c.p., introdotta nell’ordinamento nel 2016.
Il principale discrimine fra i due reati, si evidenzia nella sentenza, va riconosciuto nel diverso oggetto del finanziamento. Ai fini dell’integrazione della fattispecie associativa – sul piano del fatto tipico –, infatti, non è necessario che le risorse economiche siano destinate alla realizzazione di uno specifico attentato, rilevando quale forma di partecipazione anche il supporto economico fornito all’organizzazione in quanto tale per assicurarne il mantenimento in vita o il rafforzamento. Al contrario, potrà essere sussunta sotto la fattispecie di cui all’art. 270-quinquies.1 la condotta di chi raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro specificamente destinati a essere utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo, sempre che – come esplicitato dalla clausola di sussidiarietà introdotta dal legislatore nell’incipit della norma incriminatrice – tale condotta non presenti i caratteri della partecipazione all’associazione e non sia rivolta a finanziare viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di atti terroristici (si pensi al caso di chi finanzi un atto terroristico da perpetrarsi al di fuori di qualsivoglia contesto associativo), dovendo altrimenti essere sussunta rispettivamente sotto le fattispecie “principali” di cui agli artt. 270-bis o 270-quarter.1 c.p.
Il tema, nel caso di specie, appare tuttavia già risolto “a monte” dall’accusa, che contesta al ricorrente proprio la commissione della fattispecie associativa.
4. Altrettanto decisive nell’economia della motivazione sono le riflessioni della Corte in punto di elemento psicologico del reato, profilo reso se possibile ancor più complesso dall’aver l’accusa contestato – secondo principi che possono dirsi ormai consolidati in materia di reati associativi – il concorso “esterno”, ex art. 110 c.p., nel reato di cui all’art. 270-bis c.p.[4].
Anche per l’integrazione del concorso nel reato associativo, come per la partecipazione, non è sufficiente una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità del gruppo, dovendo il contributo collocarsi nell’ambito di una relazione in senso lato bilaterale con l’associazione (secondo le peculiari cadenze ricordate sopra proprie delle organizzazioni terroristiche) e risultare diretto a soddisfarne (anche una tantum) specifiche esigenze.
Le differenze fra concorso esterno e partecipazione emergono, invece, sul piano dell’elemento psicologico: posto che l’art. 270-bis c.p. configura un reato a dolo specifico, per aversi partecipazione è necessario che il soggetto persegua la finalità che caratterizza il reato (per come descritta all’art. 270-sexies c.p.), mentre, ai fini del concorso ex art. 110 c.p. nel reato, non è necessario che l’extraneus persegua personalmente la finalità terroristica, essendo sufficiente che tale finalità sia perseguita dagli associati e che il soggetto esterno ne sia consapevole[5]. Il dolo del concorrente, quindi – argomenta la Corte richiamando la giurisprudenza in materia di concorso esterno in associazione mafiosa[6] – consiste nella coscienza e volontà di prestare un contributo utile al conseguimento degli scopi dell’associazione, accompagnate dalla consapevolezza che il sodalizio persegue anche una finalità terroristica. Non occorre, invece, che egli voglia personalmente la realizzazione degli atti terroristici che costituiscono parte del programma associativo. Tale aspetto è opportunamente valorizzato nella sentenza assumendo rilievo proprio in relazione a condotte apparentemente “neutre” o, comunque, lontane dalla fase esecutiva dell’attività terroristica, quali sono quelle contestate al ricorrente. Il contributo esterno può, infatti, assumere anche mera natura logistica o assistenziale, quale la fornitura di mezzi, generi alimentari, presidi sanitari o servizi, purché risulti concretamente funzionale anche allo scopo terroristico perseguito dall’organizzazione e noto al concorrente.
È muovendo da tali premesse che la Corte perimetra per il caso di specie il thema probandum che dovrà essere oggetto della valutazione del Riesame in sede di rinvio.
Una parte rilevante delle somme oggetto di contestazione non sarebbe, infatti, stata trasferita direttamente alla componente militare di Hamas, ma a persone fisiche e associazioni impegnate, almeno formalmente, in attività assistenziali e di welfare parte della complessa struttura del movimento palestinese che vede, accanto alla componente militare, anche articolazioni politiche, amministrative e, appunto, assistenziali, aspetto valorizzato dalla difesa per contestare la finalità terroristica del finanziamento.
La Corte distingue, dunque, due possibili scenari: quello in cui le charities cui erano destinati i fondi raccolti dal ricorrente costituiscano meri schermi attraverso i quali finanziare attività terroristiche, non potendo in tal caso residuare dubbi sulla qualificazione della condotta del ricorrente, e quello in cui esse svolgano realmente attività di welfare, dovendo allora il giudice del rinvio accertare se quest’ultima risulti comunque funzionale, in tutto o in parte, al perseguimento anche degli obiettivi terroristici di Hamas per poter ravvisare il fumus commissi delicti per la conferma della misura cautelare.
La questione, nelle parole della Corte, appare senz’altro correttamente impostata, restando, a questo punto, al giudice del rinvio il non facile compito di stabilire quale grado di “funzionalità” delle charities alla componente militare sia sufficiente per la consumazione del reato, ossia se sia sufficiente l’accertamento del semplice fatto che il perseguimento di politiche di welfare accresca il consenso sociale dell’organizzazione o se sia, invece, necessaria la prova di un collegamento più pregnante – noto al ricorrente – tra l’attività finanziata e la componente terroristica dell’organizzazione, tale per cui il finanziamento risulti aver concretamente contribuito (o non possa non aver contribuito) al funzionamento del sodalizio nel suo complesso, al sostegno dei suoi appartenenti, o comunque al perseguimento di una strategia organizzativa nella quale la componente assistenziale risulti funzionalmente integrata al perseguimento anche del programma terroristico.
5. Un’ultima questione di natura sostanziale, trattata in premessa nella motivazione della sentenza, prima che la Corte proceda ad affrontare il tema (assorbente) dell’inutilizzabilità dei mezzi di prova posti dal Riesame alla base dell’ordinanza impugnata, concerne la rilevanza, ai fini dell’integrazione del reato contestato, degli atti di violenza perpetrati o programmati dall’organizzazione nel quadro di un conflitto bellico, nozione che comprende, secondo il diritto internazionale, anche le guerre civili e le situazioni di occupazione militare.
Sebbene la definizione codicistica di condotte con finalità di terrorismo, di cui all’art. 270-sexies c.p., non preveda nulla in merito, è ormai approdo condiviso in dottrina e giurisprudenza quello per cui tale definizione, in quanto modellata sulla decisione quadro 2002/475/GAI (oggi sostituita dalla direttiva UE 2017/541), debba essere coordinata con la nozione di terrorismo ricavabile dalla Convenzione di New York del 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo che, con riferimento ai fatti commessi nell’ambito di un conflitto armato, qualifica come terroristici quelli che siano intenzionalmente diretti a causare la morte o gravi lesioni a un civile o a altra persona che non partecipi direttamente alle ostilità, quando tali atti siano volti, per natura o contesto, a intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o omettere un determinato atto[7]. La giurisprudenza di legittimità, nel coordinamento fra le fonti normative nazionale e internazionale, ha tratto la (condivisibile) conseguenza che gli atti violenti rivolti esclusivamente contro combattenti restano assoggettati alla disciplina propria del diritto internazionale umanitario, mentre possono assumere natura terroristica attacchi che, ancorché formalmente rivolti contro obiettivi militari, per le concrete modalità dell’azione generino gravi conseguenze certe e inevitabili anche all’incolumità della popolazione civile, diffondendo paura e panico nella collettività[8].
Si tratta, d’altra parte, di un’impostazione già ribadita in tempi recenti dalla Cassazione in relazione alla contestata partecipazione di un soggetto a un gruppo armato (le Brigate Tulkarem) operante nella Cisgiordania occupata[9]. In quella occasione la Corte ha statuito (nell’ambito di un procedimento cautelare) che, ai fini dell’art. 270-bis c.p., la natura terroristica dell’organizzazione non può essere ricavata automaticamente dalla sua inclusione nelle black list sovranazionali, ma deve essere riconosciuta nel concreto manifestarsi delle attività del gruppo alla luce degli indici forniti all’interprete dalle definizioni di cui all’art. 270-sexies c.p. e alla Convenzione ONU del 1999, ritenendo così rilevante, nel caso di specie, che le azioni progettate dal gruppo fossero destinate a intimidire la popolazione civile e non esclusivamente rivolte contro obiettivi militari.
Compito del giudice del rinvio sarà, pertanto, osserva la Corte, verificare se Hamas abbia tra i propri scopi la realizzazione di azioni che, pur nel contesto bellico in cui versano i territori palestinesi, presentino i caratteri richiesti dalle fonti internazionali per essere qualificate come terroristiche, non potendo, invece, il giudice ricavare elementi conclusivi sulla natura terroristica o meno delle attività perpetrate dall’organizzazione dal fatto in sé dell’essere Hamas operativa nel contesto del conflitto israelo-palestinese e dell’occupazione dei territori palestinesi.
6. Definiti nei termini sopra riassunti gli elementi sostanziali della contestazione, la motivazione cambia prospettiva e affronta il tema che conduce all’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Riesame: attraverso quali mezzi di prova può essere dimostrato (seppur con lo standard del giudizio cautelare) o confutato il ricorrere degli elementi costitutivi del delitto contestato?
Il tema è cruciale (anche nella prospettiva dell’eventuale futuro giudizio di merito) in quanto gran parte delle circostanze oggetto di prova non riguardano fatti immediatamente percepibili dagli organi investigativi italiani, concernendo la struttura di un’organizzazione operante all’estero, il ruolo rivestito al suo interno da soggetti non presenti sul territorio nazionale con cui il ricorrente avrebbe intrattenuto rapporti, i rapporti intercorrenti fra l’organizzazione e una pluralità di enti assistenziali, nonché la concreta destinazione dei flussi finanziari raccolti dal ricorrente.
Due sono, in particolare, i mezzi di prova su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi: la “consulenza storica” del CT della difesa, finalizzata a ricostruire la struttura di Hamas, i rapporti tra le diverse componenti del movimento e la natura delle charities beneficiarie dei trasferimenti di denaro, mezzo di prova non ammesso dal Tribunale del Riesame in quanto ritenuto contenere valutazioni in fatto e in diritto spettanti alla sola Autorità giudiziaria; le “fonti aperte”, ampiamente utilizzate dal Tribunale del Riesame ai fini dell’accertamento del fumus boni iuris e, quindi, del rigetto della richiesta di riesame della misura cautelare, di cui il ricorrente contesta l’utilizzabilità ritenendole indefinite, non verificate e non specificate e, quindi, sottratte ai meccanismi di acquisizione della prova nel contraddittorio fra le parti, non essendo stato possibile valutarne attendibilità, genuinità e pertinenza.
6.1. Ebbene, in punto di inutilizzabilità della consulenza tecnica della difesa, per come dichiarata dai giudici del Riesame, la Corte rigetta il motivo di ricorso. Osserva, al riguardo, la Corte che la consulenza tecnica “fuori dei casi di perizia”, di cui all’art. 233 c.p.p., consiste nella formulazione di un parere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti e entra nel processo sotto forma di memoria, ai sensi dell’art 121 c.p.p., non potendo quindi comportare – diversamente dallo strumento della perizia previsto dall’art. 220 del codice di rito – un ampliamento della piattaforma cognitiva del giudice, ossia l’introduzione nel processo di elementi di fatto diversi e ulteriori quali sono, invece, quelli contenuti nella consulenza prodotta dalla difesa del ricorrente nel caso di specie.
Ancora, la Corte ricorda, richiamando il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di prova scientifica, “il giudizio di attendibilità di una teoria deve tener conto degli studi che la sorreggono e delle basi fattuali sui quali sono condotti, dell’ampiezza, della rigorosità e dell’oggettività della ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi, della discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio e delle opinioni dissonanti che si siano eventualmente formate, dell’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonché dell’autorità e dell’indipendenza di chi ha effettuato la ricerca”[10]. Nel caso di specie, invece, la consulenza tecnica della difesa risulta redatta da una persona che appare priva di “competenze scientifiche come storica”, inoltre contiene riferimenti a fatti, accadimenti e circostanze dati per accertati senza che sia indicata la fonte da cui l’autrice ha attinto tale conoscenza, e si spinge fino a presentare conclusioni che vanno oltre l’analisi storica, laddove offre valutazioni giuridiche sulla qualificabilità di Hamas come organizzazione terroristica e sul ruolo delle charities che competono – come motivato dal Riesame – alla sola Autorità giudiziaria.
6.2. Inutilizzabili sono giudicate, però, dalla Corte anche le fonti aperte “indefinite” da cui il Tribunale del Riesame ha ritenuto di poter legittimamente trarre informazioni cruciali per il rigetto del gravame, concernenti la struttura e la vocazione internazionale di Hamas e i rapporti dell’indagato con alcuni suoi esponenti; il ruolo delle charities nei sistemi di finanziamento dell’organizzazione palestinese e la loro stessa riconducibilità al movimento; l’appartenenza all’organizzazione di alcuni destinatari delle somme raccolte dal ricorrente.
Sul punto la Cassazione muove opportunamente dalla fondamentale distinzione tra “libera accessibilità dell’informazione” e “fatto notorio”: la circostanza che un dato sia reperibile sul web non lo rende, per ciò solo, appartenente al patrimonio comune di conoscenze della collettività, contenendo, anzi, la rete materiali del tutto eterogenei (da documenti ufficiali e pubblicazioni scientifiche a articoli giornalistici e, ancora più spesso, opinioni individuali e informazioni prive di qualsiasi garanzia di attendibilità). Al tempo stesso, non vi è nessuna preclusione generale all’utilizzo processuale di documenti o informazioni pubblicamente reperibili, purché ne siano individuate la provenienza e la natura, cosicché il giudice sia sempre messo nelle condizioni di valutare l’affidabilità della fonte e, nel caso di informazioni contenute in pubblicazioni scientifiche, l’autorevolezza dell’autore, il metodo di analisi applicato, la correttezza e il rigore delle conclusioni raggiunte.
Una fonte aperta, pertanto, può certamente essere fonte di conoscenza di informazioni e documenti utilizzabili nel processo ove ne sia verificabile l’attendibilità (come un documento pubblico o un testo normativo, una notizia giornalistica ben individuata, accadimenti noti e incontroversi, ecc.[11]), o finanche di un fatto notorio (da intendersi come tale un dato “facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni, storiche o de rerum natura” delle cui veridicità non è, quindi, necessario fornire alcuna prova[12]), ma può anche essere veicolo di diffusione di materiale di provenienza ignota da ricondurre, più opportunamente, alla categoria delle “voci correnti nel pubblico”, di cui l’ordinamento non ammette l’acquisizione (ex artt. 194 e 234 c.p.p.)[13].
6.3. La Corte, in tema di utilizzabilità della prova, statuisce, quindi, un principio di diritto chiaro e incontrovertibile, valido per tutte le parti del processo, escludendo che possano concorrere alla formazione del convincimento del giudice informazioni delle quali non sia possibile ricostruire e controllare il percorso conoscitivo.
Si tratta di un principio senz’altro non nuovo, ma la cui affermazione appare particolarmente importante in relazione proprio a procedimenti per fatti di terrorismo internazionale, nei quali il giudice è continuamente chiamato a confrontarsi con fatti e circostanze lontani dalla propria esperienza diretta (e da quella degli stessi inquirenti che hanno condotto le indagini), sicché molto forte può essere la tentazione di ricorrere a pericolose scorciatoie nell’assunzione delle prove.
In conclusione, con tale decisione la Corte non esclude certo la natura terroristica di Hamas, ma indica al giudice del rinvio la necessità, innanzitutto, di individuare provenienza, contenuto e attendibilità delle fonti aperte utilizzate e, quindi, una volta espunti gli elementi processualmente inutilizzabili, di verificare se residuino indizi sufficienti per affermare – nei limiti del giudizio cautelare –: che il fenomeno Hamas è individuabile come movimento animato da scopi in tutto o in parte terroristici; che le attività delle charities rappresentano un mero ‘schermo’ fittizio del finanziamento di atti terroristici, ovvero, qualora le charities risultassero esistenti e davvero impegnate nel settore del welfare per conto di Hamas, che tale settore è comunque funzionale, in tutto o in parte, al compimento degli obiettivi terroristici dell’organizzazione; che in capo al ricorrente vi era piena consapevolezza circa le finalità (anche) terroristiche delle operazioni di finanziamento oggetto dell’attività delle associazioni.
* * *
7. La decisione appare in linea con l’elaborazione giurisprudenziale più recente in materia di associazioni terroristiche internazionali, di cui la Corte riprende – con particolare chiarezza in funzione della soluzione del caso di specie – principi progressivamente consolidatisi nel corso di oltre vent’anni di applicazione di quella che si è dimostrata essere la norma incriminatrice più efficace nel contrasto giudiziale al fenomeno del terrorismo di matrice islamico-fondamentalista.
Come già in precedenti pronunce, anche in questo caso la Corte pone l’accento sul delicato rapporto che intercorre fra tipicità del reato associativo e qualità della prova, dopo che l’inevitabile adattamento, a opera di dottrina e giurisprudenza, della fattispecie astratta alle particolari strutture “liquide” delle organizzazioni terroristiche internazionali ha comportato l’abbandono dei tradizionali indici della partecipazione associativa: assenza di riti di affiliazione, assenza di rapporti diretti fra adepti e capi dell’organizzazione, prestazione anche di sola assistenza logistica a grande distanza dai luoghi di materiale realizzazione degli attentati, solo per citare alcune delle caratteristiche più “sfidanti” per l’interprete che si confronti con questo fenomeno criminale.
Con l’accoglimento del ricorso, tuttavia, la Corte ci ricorda che tale adattamento, ancorché necessario, non può tradursi in un abbassamento dello standard probatorio, né in un’attenuazione dei limiti fissati dall’ordinamento all’ingresso della prova nel processo: se il collegamento fra partecipe e associazione terroristica non può essere più declinato in termini di stretta “bilateralità” fra singolo adepto e capi dell’organizzazione, deve comunque essere provata l’esistenza di un collegamento anche indiretto che dia concreta stabilità all’inserimento del singolo nel groppo, tale per cui quest’ultimo “sappia” di poter far affidamento su una nuova risorsa; se il contributo del partecipe può anche consistere nella prestazione di forme di supporto logistico, assistenziale o finanziario di per sé neutre, deve allora essere provato il rapporto funzionale tra tali prestazioni e la perpetrazione del piano criminale dell’associazione, nonché la consapevolezza in capo al partecipe o al concorrente “esterno” di tale funzionalità; se la natura terroristica dell’associazione deve essere valutata alla luce di fatti commessi in contesti bellici complessi e geograficamente lontani per cui non si può pretendere dall’accusa la raccolta di prove dirette “sul campo”, a maggior ragione particolarmente rigorosa dovrà essere la selezione e valutazione delle fonti capaci di portare nel processo il bagaglio di conoscenze necessario al giudice per decidere.
È in questa prospettiva che deve essere apprezzato il rigore mostrato dalla Cassazione nel caso di specie nei confronti delle “fonti aperte indefinite”, nella misura in cui non consentono la necessaria verifica di attendibilità dell’informazione veicolata. Il messaggio per l’interprete è chiaro: la progressiva flessibilizzazione degli indici sostanziali attraverso i quali viene riconosciuta la partecipazione alle organizzazioni terroristiche transnazionali non ammette sconti, ma anzi rende, se possibile, ancora più importante il controllo sulla qualità degli elementi conoscitivi dai quali quegli indici vengono desunti.
[1] Per un lucido adattamento del modello “organizzatorio” della partecipazione, elaborato dalla giurisprudenza in materia di associazioni mafiose, al fenomeno delle organizzazioni terroristiche internazionali, si vedano Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2017 (dep. 29 marzo 2018), Messaoudi, in CED 272730; Cass., Sez. VI, 17 novembre 2020 (dep. 11 febbraio 2021), Benamir, in CED 280835.
[2] Devono, tuttavia, registrarsi anche pronunce che, in maniera più o meno esplicita, ritengono sufficienti ai fini dell’integrazione della fattispecie forme di partecipazione “unilaterale” del singolo. Così, Cass., Sez. II, 21 febbraio 2019 (dep. 21 maggio 2019), Antar Hakim, in CED 276065.
[3] Per un’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, sia consentito rinviare a Valsecchi, sub art. 270-bis, in Dolcini-Gatta, Codice Penale Commentato, Milano, 2025.
[4] Cass., Sez. I, 11 ottobre 2006 (dep. 17 gennaio 2007), Bouyahia Maher, in CED 235288. In termini generali, sul concorso esterno nelle fattispecie associative (di stampo mafioso): Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994 (dep. 28 dicembre 1994), Demitry, in CED 199388; Cass., Sez. Un., 27 settembre 1995 (dep. 14 dicembre 1995), Mannino, in CED 202904; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005 (dep. 20 settembre 2005), Mannino, in CED 231670. Per un’analisi approfondita dell’evoluzione del dibattito in dottrina e in giurisprudenza, si veda Barazzetta, sub art. 416-bis, in Dolcini-Gatta, Codice Penale Commentato, Milano, 2025.
[5] Il tema, come noto, è stato ampiamente sviluppato dalla giurisprudenza in materia di concorso in associazione mafiosa. Cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005 (dep. 20 settembre 2005), Mannino, in CED 231670.
[6] Cfr., supra, nota 4.
[7] Cass., Sez. I, 11 ottobre 2006, Bouyahia Maher, cit.
[8] Cass., Sez. I, 11 ottobre 2006, Bouyahia Maher, cit.
[9] Cass., Sez. VI, 11 luglio 2024 (dep. 20 agosto 2024), Yaeesh, in questa Rivista, 1 agosto 2025, con nota di Crippa e Parsi.
[10] La Corte richiama in motivazione, sul punto, Cass., Sez. V, 16 novembre 2021 (dep. 17 gennaio 2022), Riccardi, in CED 282545.
[11] Sul punto, la Corte richiama Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2024 (dep. 15 aprile 2025), Filippone, in CED 287971.
[12] Fra le molte, Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2024, Filippone, cit.
[13] Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2024, Filippone, cit.