«Transformer en ordre la confusion[1]» è, da sempre, il compito del giurista. Un compito che si impone con particolare evidenza dinanzi al procedimento penale di portata inedita che, a partire dal 18 novembre, vede protagonista la società Lafarge dinanzi al Tribunal correctionnel di Parigi, per l’imputazione di finanziamento del terrorismo. La vicenda porta immediatamente in primo piano le limitazioni strutturali del diritto penale societario nazionale contemporaneo. Accanto alla qualificazione principale – financement d’entreprise terroriste, di cui all’articolo 421-2-2 del Code pénal [2] – il dibattimento fa emergere due questioni giuridiche di primaria rilevanza, decisive per coglierne la portata.
Da qui la necessità di ricostruire, in via preliminare, le tappe antecedenti e il quadro procedurale che hanno condotto all’attuale fase di giudizio, per poter poi affrontare i profili sistematici sollevati dal procedimento, collocati al crocevia tra diritto penale sostanziale e garanzie processuali fondamentali.
1. La società Lafarge: dall’espansione internazionale alla crisi giudiziaria. Lafarge è una multinazionale francese operante nel settore dei materiali da costruzione, con una specializzazione storica nella produzione di cemento, calcestruzzo e aggregati. Le sue origini risalgono al 1833, quando Léon Pavin de Lafarge riprese l’attività familiare di estrazione della pietra calcarea in Ardèche; nel 1848 venne poi costituita la Société Lafarge Frères. Nel 1939 l’impresa si affermò come primo produttore di cemento in Francia, detenendo un quarto del mercato nazionale. Alla fine degli anni Novanta conobbe una significativa fase di espansione: nel 1997 acquisì la britannica Redland, diventando leader nel settore degli aggregati, e successivamente l’acquisizione di Blue Circle Industries Plc le permise di consolidarsi come primo produttore mondiale di cemento. Nel 2007, con l’acquisizione di Orascom Cement, Lafarge estese ulteriormente la propria presenza in Medio Oriente e nella regione mediterranea, rafforzando la sua posizione nei mercati emergenti. Tra il 2012 e il 2015 – anno in cui ebbe luogo la fusione tra Lafarge e Holcim – si verificarono gli eventi che posero la società al centro dello scandalo giudiziario legato al presunto finanziamento indiretto di gruppi terroristici in Siria, culminando nella sentenza della sezione penale della Corte di cassazione del 7 settembre 2021[3] e, sfociata, poi, nell’apertura del processo in corso l’8 novembre 2025.
La società Lafarge SA – società di diritto francese – richiese la costruzione di un cementificio nei pressi di Jalabiya (Siria), di proprietà e gestito da una delle sue sotto-filiali, denominata Lafarge Cement Syria, società di diritto siriano. Dal 2012 al 2015, l’area in cui si trovava il cementificio Lafarge in Siria fu luogo di scontri armati tra gruppi che includevano anche lo Stato Islamico. Il personale dirigente straniero fu evacuato in Egitto nel 2012, contrariamente ai dipendenti siriani che continuarono a lavorare rimanendo in una situazione di estrema precarietà e di alto rischio. Contemporaneamente la società Lafarge Cement Syria versò delle somme di denaro a varie fazioni armate che controllarono successivamente la regione e che erano in grado di compromettere l’attività del cementificio. L’impianto fu evacuato d’urgenza nel corso del mese di settembre 2014, poco prima che lo Stato Islamico se ne impossessasse. Due anni dopo, le associazioni Sherpa ed European Center for Constitutional and Human Rights, insieme a undici dipendenti siriani della società Lafarge Cement Syria, sporsero denuncia e si costituirono parte civile dinanzi al juge d’instruction per le accuse di: finanziamento del terrorismo, esposizione a pericolo per la vita o l’incolumità altrui, complicità nei crimini di guerra e crimini contro l’umanità. A seguito della richiesta del pubblico ministero, il juge d’instruction dispose l’apertura di un’indagine e, il 28 giugno 2018, la società Lafarge fu posta in mise en examen. Con istanza del 27 dicembre 2018, la società investì la sezione del riesame della questione relativa alla nullità del provvedimento.
La sezione del riesame, con sentenza n. 8 del 7 novembre 2019, respinse tale richiesta. Avverso tale decisione, Lafarge adì la Corte di cassazione contestando il rifiuto di annullare la sua mise en examen per finanziamento del terrorismo. Un’inchiesta interna e un rapporto d’indagine condotti su richiesta del gruppo Lafarge-Holcim rivelarono che la società Lafarge Cement Syria effettuò dei pagamenti importanti – per un totale di 15.562.261 dollari – gestiti per mezzo d’intermediari, tra cui un uomo d’affari siriano, e destinati a gruppi armati tra cui l’Esercito Siriano Libero, le forze curde e lo Stato Islamico, successivamente detentori del potere di controllo sulla regione in cui operava la società Lafarge Cement Syria. Tali pagamenti furono effettuati in violazione della risoluzione 2170/2014 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la quale veniva sancito il divieto di qualsiasi sostegno finanziario o scambio commerciale con le organizzazioni terroristiche elencate, tra cui lo Stato Islamico e il Fronte Al-Nusra. La sezione del riesame precisò che la natura terroristica dello Stato Islamico non poteva essere ignorata dalla società Lafarge in quanto informata della situazione in Siria attraverso i resoconti delle riunioni settimanali del comitato di sicurezza per la Siria – in particolare, nella riunione del 12 settembre 2013, nella quale fu segnalato che, dal mese di luglio, i flussi logistici e i movimenti del personale erano stati disturbati, e talvolta bloccati, dagli islamisti. Fu inoltre, rilevato un trasferimento di denaro – 86.000.000 dollari – dalla società Lafarge Cement Holding, con sede a Cipro, a sua volta controllata direttamente dalla società Lafarge, alla tesoreria della società Lafarge Cement Syria. I giudici precisarono che queste operazioni furono registrate manualmente, anziché attraverso il consueto sistema di registrazione elettronica, e che fu creato un conto dedicato per i versamenti; versamenti approvati dai direttori operativi della società Lafarge Cement Syria e istruiti da un loro supervisore e superiore, il quale, a sua volta, aveva come superiore diretto il sig. [L], amministratore delegato – versamenti effettuati a favore dell’uomo d’affari siriano e registrati sotto la voce “spese di rappresentanza”. Lo scopo di tali pagamenti era di garantire la sicurezza del trasferimento dei dipendenti lungo le strade che collegavano lo stabilimento alle loro abitazioni, alcune delle quali controllate da membri dello Stato Islamico. La sezione del riesame, alla luce di questi dati, ritenne che vi fossero prove sufficienti per sostenere che Lafarge avesse indirettamente finanziato gruppi terroristici in Siria, utilizzando intermediari e canalizzando fondi attraverso la sua filiale Lafarge Cement Syria, e ritenne che non vi fosse motivo di annullare la mise en examen di Lafarge, affermando che l’amministratore delegato di Lafarge fosse a conoscenza dei pagamenti effettuati dalla sua filiale Lafarge Cement Syria. D’altro canto, la ricorrente, contro tale argomentazione, evidenziò il fatto che l’articolo 421-2-2 del Code pénal non punisce la semplice conoscenza di un finanziamento al terrorismo, ma solo l’atto stesso di finanziamento. La sola consapevolezza dell’esistenza dei pagamenti non è sufficiente a configurare il reato. L’articolo 421-2-2 del Code pénal richiede che l’autore abbia attivamente fornito, raccolto o gestito fondi destinati a un’impresa terroristica, e non semplicemente che ne sia al corrente. Essa riteneva dunque che la sezione del riesame avrebbe dovuto dimostrare l’effettiva partecipazione dell’amministratore delegato nell’operazione di finanziamento. Lafarge, inoltre, contestò il fatto che la sezione del riesame, nel rifiutare l’annullamento della mise en examen, non avesse tenuto conto delle tre accuse specifiche – aver pagato intermediari per rifornirsi di materie prime presso lo Stato Islamico, aver versato commissioni e tasse allo Stato Islamico per garantire il passaggio sicuro di dipendenti e merci della cementeria di Jalabiya, ed aver venduto cemento prodotto nello stabilimento di Jalabiya a beneficio dell’organizzazione terroristica – ma solamente di una, ovvero il presunto pagamento allo Stato Islamico col fine di garantire la sicurezza dei dipendenti e delle merci. La società Lafarge a questo titolo aveva enunciato nella memoria difensiva che era materialmente impossibile che la sua filiale indiretta, Lafarge Cement Syria, si fosse rifornita di materie prime presso lo Stato Islamico e che era altrettanto impossibile che Lafarge avesse venduto cemento a tale organizzazione. Nella risposta, la Corte di cassazione, sul primo argomento esposto dalla ricorrente, precisò che, ai sensi dell’articolo 421-2-2 del Code pénal, affinché un’azione possa essere qualificata come finanziamento del terrorismo, è sufficiente che l’autore del finanziamento sia consapevole che i fondi forniti siano destinati a essere utilizzati da un’organizzazione terroristica per commettere un atto terroristico, indipendentemente dal fatto che tale atto venga effettivamente realizzato o meno. Non è necessario che l’autore del finanziamento abbia l’intenzione specifica di vedere i fondi utilizzati a tale scopo. Sugli argomenti successivi, la Corte ritenne che, alla luce di questi elementi, derivanti da una valutazione sovrana dei fatti che indicano che la società Lafarge e la sua filiale locale avrebbero potuto essere state indotte a negoziare, anche indirettamente, con lo Stato Islamico o altri gruppi terroristici per garantire la continuità dei flussi logistici, la sezione del riesame ha motivato in modo coerente e senza contraddizioni la propria decisione. La Corte di cassazione respinse la richiesta di Lafarge “d’annullation de sa mise en examen” per il reato di finanziamento del terrorismo.
Così, nel mese di novembre ha preso avvio il processo nei confronti della società Lafarge per finanziamento del terrorismo. Se l’inedita mise en examen di Lafarge per complicità in crimini contro l’umanità ha già suscitato un ampio dibattito, anche le azioni penali per finanziamento del terrorismo sollevano interrogativi giuridici di notevole rilievo, di fronte ai quali il legislatore francese dovrà necessariamente reagire intervenendo, eventualmente, sul diritto positivo.
2. Il caso Lafarge: un campanello d’allarme per il modello francese di responsabilità penale degli enti? – Il procedimento attualmente in corso presenta un carattere di assoluta novità nel panorama francese: per la prima volta, un’azione penale per finanziamento del terrorismo viene esercitata nei confronti di una persona giuridica. Il quadro si complica maggiormente dal momento che non si tratta di un ente ‘semplice’ ma di uno complesso, ossia di un gruppo multinazionale di società. Proprio questa dimensione organizzativa conferisce al caso Lafarge una portata che travalica il dato fattuale, ponendo direttamente alla prova la tenuta del modello francese di responsabilità penale degli enti.
La disciplina francese in materia di responsabilità penale degli enti si distingue in modo radicale da quella italiana. Introdotto nel 1994, modificato tre volte, l’articolo 121-2 del Code pénal prevede una responsabilità penale degli enti fondatosi esclusivamente sull’identificazione del rappresentante – le représentant – o dell’organo – l’organe – e sul fatto che il comportamento punito si sia verificato per conto – pour le compte – dell’ente. Ciò significa che un ente può vedersi imputare una responsabilità penale qualora sia commesso qualsiasi tipo di reato, che questo si sia realizzato per il suo conto e che sia stato identificato, nel caso di specie, il rappresentante o l’organo dell’ente in esame.
Tale scelta legislativa ha comportato l’assenza di una ratio autonoma di imputazione, mediante il trapianto, sull’ente, di un modello concettuale e strutturale originariamente elaborato per la responsabilità penale delle persone fisiche. In questo contesto, la giurisprudenza iniziò ad allontanarsi progressivamente dai presupposti[4], talvolta adottando soluzioni interpretative così estensive da essere state qualificate, non senza polemica, come dei procès staliniens[5]. Si pensi ad esempio, alla decisione del 17 ottobre 2023 nella quale i giudici di legittimità al fine di ritenere la responsabilità penale dell’ente si distanziarono drasticamente dalla disposizione del Codice penale affermando che la mancata individuazione formale dell’organo o del rappresentante non precludesse la possibilità di condannare la società[6].
Un simile ampliamento, tuttavia, non può essere letto esclusivamente come espressione di un esercizio arbitrario della discrezionalità giudiziale, apparendo piuttosto, in più di un’occasione, come una risposta alle insufficienze strutturali del modello normativo di riferimento. In effetti, il legislatore francese nel richiedere l’identificazione del représentant o dell’organe non specifica le caratteristiche di questi – a quale représentant ci si riferisce?[7] – aprendo, in tal modo, le porte all’insicurezza giuridica tanto per i giudici, che si trovano a dover applicare il loro potere discrezionale caso per caso senza linee guida per adattare la norma ai casi concreti, quanto per gli enti stessi che non sono in grado di prevedere con anticipo la possibilità di vedersi imputare una responsabilità penale. Si impone, allora, un interrogativo: il sistematico scostamento della Corte di cassazione potrebbe rappresentare una richiesta di aiuto rivolta al legislatore?
È proprio quando la responsabilità penale dell’ente viene proiettata nella realtà dei gruppi societari[8] che tali limiti emergono con maggiore evidenza. Si tratta di criticità da tempo segnalate dalla dottrina, anche in assenza di procedimenti connotati da una marcata dimensione internazionale, che hanno alimentato a più riprese un vivace dibattito dottrinale. Il caso Lafarge accentua ulteriormente questa tensione, collocando l’applicazione dell’articolo 121-2 del Code pénal all’interno di un gruppo operante su scala globale, caratterizzato da una complessità organizzativa e decisionale che mette in crisi i tradizionali criteri di imputazione.
In tale prospettiva, il quesito che sorge naturalmente consiste nel chiedersi come i giudici saranno chiamati a pronunciarsi qualora non venga in rilievo soltanto un gruppo di società, ma un gruppo di società operante su scala internazionale quale la Società Lafarge. I giudici si discosteranno dalla verifica dei criteri di imputazione al fine di adattare l’applicabilità della norma al caso concreto oppure vi si atterranno in modo rigoroso e fedele?
È su questo crinale che il caso Lafarge assume il valore di un banco di prova critico per l’intero sistema della responsabilità penale degli enti in Francia.
Secondo parte della dottrina, la procedura in corso e la futura decisione potrebbero mettere in evidenza, in modo particolarmente significativo, i limiti strutturali dell’articolo 121-2 del Code pénal. Da non escludere che questo procedimento possa assumere il valore di un vero e proprio segnale d’allarme, imponendo al legislatore di confrontarsi in modo inevitabile con le insufficienze dell’attuale disciplina della responsabilità penale degli enti. Si tratterebbe di un punto di svolta che aprirebbe la strada all’elaborazione di una nuova formulazione dell’articolo 121-2, idonea a riconoscere all’ente una responsabilità penale dotata di una ratio propria e autonoma rispetto a quella della responsabilità penale delle persone fisiche, nella misura in cui gli enti sono ormai, a pieno titolo, attori del diritto (anche penale).
Non è forse possibile che il reiterato interrogarsi su tale responsabilità, a oltre vent’anni dalla sua introduzione, non sia le résultat d’une manie ou d’une obsession[9], bensì l’espressione di una necessità sistemica alla quale l’ordinamento è chiamato a dare risposta?
Non può tuttavia escludersi che un’eventuale rielaborazione dell’articolo permanga superflua, nella misura in cui, nel caso di specie, si pone altresì la questione dell’applicazione del principio del ne bis in idem.
3. Una riattualizzazione del principio del ne bis in idem mediante l’Affaire Lafarge? – L’attuale procedimento per finanziamento del terrorismo non sollecita un dibattito esclusivamente in ordine alla disciplina della responsabilità penale degli enti, ma pone in essere anche la questione dell’applicazione del principio del non bis in idem.
In effetti, la società Lafarge si è già dichiarata colpevole dinanzi alla giustizia statunitense sostenendo il pagamento di una sanzione pari a 778 milioni di dollari[10]. Se il suo significato è noto alla generalità dei giuristi, meno immediato risulta, invece, il rapporto che l’ordinamento francese intrattiene con tale principio. Consacrato in sede costituzionale, per la prima volta con la Costituzione monarchica del 3 settembre 1791 all’articolo 9, riconosciuto in diversi strumenti internazionali che ne configurano una portata non uniforme[11], nel diritto francese, il ne bis in idem trova applicazione in modo particolarmente rigoroso qualora l’infrazione presenti elementi di estraneità, ossia nelle ipotesi in cui venga esercitata la competenza personale attiva[12] oppure quando interviene la competenza universale. In tale quadro, la repressione del finanziamento del terrorismo si colloca all’interno di una disciplina di fonte convenzionale internazionale, a cui la Francia ha aderito mediante firma e ratifica[13], e che ha introdotto un criterio di competenza universale successivamente recepito nell’articolo 689-10 del Code de procédure pénale. Questo dato assume particolare rilievo ai fini dell’operatività del principio del ne bis in idem. Invero, qualora i fatti siano stati commessi all’estero, l’esercizio della competenza personale attiva ovvero della competenza universale comporta il riconoscimento dell’autorità della decisione penale straniera e consente, di conseguenza, l’applicazione del principio del ne bis in idem. Diversamente, quando l’azione penale sia fondata esclusivamente sulla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria francese, tale principio resta, in linea di principio, privo di operatività. È allora su questo crinale che si concentra la questione centrale del caso di specie: se, alla luce della precedente declaratoria di colpevolezza intervenuta dinanzi alla giurisdizione statunitense, la difesa potrà – e in che misura – utilmente invocare il principio del ne bis in idem.
4. Conclusioni. Una riflessione oltre le frontiere: i limiti strutturali del diritto penale nazionale degli enti. – In definitiva, l’obiettivo di questo contributo non è offrire risposte o anticipare l’esito della decisione, bensì di mettere in luce le problematiche giuridiche che emergono dal caso, le quali si rivelano indicative di limiti più ampi. Tali limiti attengono, in particolare, al carattere intrinsecamente nazionale del diritto. Benché il caso analizzi specificamente la disciplina francese della responsabilità degli enti, è importante sottolineare che le difficoltà individuate non costituiscono un’anomalia isolata: problematiche analoghe si riscontrano, con diverse declinazioni, anche negli altri ordinamenti. Ciò conferma la natura sistemica e non meramente locale dei nodi giuridici sollevati.
Il caso in esame apre così la strada a un interrogativo di portata ben più ampia: in un contesto ormai profondamente globalizzato, occorrerà forse ipotizzare la nascita di un nuovo ramo del diritto penale, a vocazione transnazionale, capace di riflettere e disciplinare in modo adeguato le dinamiche che caratterizzano gli attori economici contemporanei?
[1] Philippe LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 11e éd., Dalloz, 2018, n° 16.
[2] Nel dettaglio, tale articolo dispone che finanziare un’impresa terroristica rientra nell’incriminazione di atto di terrorismo – « Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste » –. Ma quali sono i criteri di tale finanziamento? Quali sono gli elementi che il giudice deve verificare nel concreto per ritenere o meno che tale comportamento si sia verificato? Vi sono due possibili scenari: il primo è quello di fornire, raccogliere, gestire – « fournissant, en réunissant ou en gérant » – dei fondi, dei valori, dei beni di qualsiasi natura – « des fonds, des valeurs ou des biens quelconques » –; il secondo invece è quello di dispensare consigli a tal fine – « ou en donnant des conseils à cette fin » –. Entrambi gli scenari si devono realizzare nel fine di concretizzare un atto terroristico – « en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre » – senza che necessariamente tale atto si verifichi – « indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte ». In altri termini, l’individuo deve avere tenuto tale comportamento per perseguire la realizzazione dell’atto terroristico. Inoltre, quando l’individuo ha fornito, raccolto, gestito gli oggetti precitati deve averlo fatto o con l’intenzione – « dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés » – che questo suo contributo fosse usato al fine terroristico – in questo caso è la sua intenzione cioè un obbiettivo perseguito individualmente dalla persona fisica stessa – o in conoscenza di causa cioè sapendo a cosa sarebbe servito il suo contributo ma senza volerlo individualmente – « en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés » –. Il contributo inoltre non deve essere usato integralmente, una sola parte è sufficiente per ritenere l’infrazione – « en tout ou partie » –. L’articolo nella sua integralità dispone che « constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte ».
[3] Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 19-87.367
[4] Cfr. Cour de cassation du 2 décembre 1997, du 18 janvier 2000 n°99-80.318, du 23 mai 2006 n°05-84.846, du 20 juin 2006 n°05-85.255, du 9 mars 2010 n°09-80.543, du 16 mars 2010 n°09-82.041, du 25 juin 2008 n°07-80.261
[5] Per riprendere la formula di Guy Carcassonne.
[6] Cass. crim., 17 octobre 2023, n° 22-84.021. Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello. Essa ritenne che la società in causa avesse deliberatamente ostacolato l’identificazione del proprio rappresentante per sottrarsi alla responsabilità penale ammettendo dunque che, in presenza di manovre di occultamento, fosse sufficiente una ricerca approfondita dell’organo o del rappresentante seppur senza giungere a un’identificazione assoluta. La mancata individuazione formale dell’organo o del rappresentante non preclude la possibilità di condannare la società. Proseguendo nel ragionamento della Corte, essa ritenne che la determinazione dell’esistenza di un sistema di gestione permettendo la commissione dell’infrazione fosse sufficiente per giustificare l’imputabilità della responsabilità penale all’ente. La posizione presa dalla Corte di cassazione fu comunemente interpretata come un’attenuazione giurisprudenziale dell’applicazione dell’articolo 121-2 del Code pénal adattatosi al caso di specie. Lo afferma Haritini Matsopulou, nota Professoressa di diritto privato e scienze criminali a l’Università Paris-Saclay: « Quoi qu’il en soit, la solution adoptée par l’arrêt du 17 octobre 2023 ne remet pas en cause la règle d'identification de l'organe ou du représentant, dès lors que la chambre criminelle a pris soin de vérifier s’il résultait des motifs adoptés par l’arrêt attaqué une telle identification, tout en reconnaissant aux juges du fond une marge de manœuvre quant à l'appréciation des éléments de preuve produits aux débats ». Tali autori, ritengono che la Corte di cassazione abbia adottato tale posizione per garantire l’effettività della responsabilità penale delle persone giuridiche: oggi, con l’incrementarsi delle relazioni giuridiche ed economiche, nella pratica, appare complesso identificare quale organo o rappresentante specifico abbia preso la decisione che ha portato alla commissione del reato. Adottando questo approccio, la Corte vuole combattere le possibili strategie di elusione per mezzo delle quali una società potrebbe nascondersi dietro la mancanza di prove sull’identità esatta del decisore per sottrarsi a qualsiasi tipo responsabilità. Essi ritengono che questa evoluzione si iscriva nella corrente classica di attenuazioni già evidenziata in precedenza, rappresentando in realtà una semplice testimonianza della volontà del giudice penale di adattare l’articolo 121-2 alle realtà economiche e organizzative delle imprese moderne. Altri, invece, ritengono che tale interpretazione possa, e a parere personale debba, essere contestata. La conclusione alla quale è giunta la Corte, confermando la decisione della Corte d’appello, è la seguente: se un reato si verifica all’interno di una società, si presume che un organo o un rappresentante sia intervenuto per commetterlo. Quanto affermato, non è ciò che ci dice l’articolo 121-2 del Code pénal, e non è neanche un allentamento dei requisiti tradizionali posti dall’articolo, è l’esatto opposto. L’imputabilità della responsabilità penale degli enti è sottoposta a una duplice condizione, ossia, che l’infrazione debba essere commessa per il conto della società e che tale infrazione debba essere commessa da un suo organo o rappresentante; ciò implica che è necessario stabilire nel dettaglio la colpa attribuibile alla persona fisica. Nel caso di specie, invece di richiedere una prova concreta che dimostri che l’organo o il rappresentante, con un’azione o con omissione, sia all’origine dell’infrazione, la Corte ritiene che se un’infrazione è stata commessa all’interno di una società allora si presume che l’organo o il rappresentante sia intervenuto per commetterla.
Si tratta di una lettura inversa dell’articolo 121-2 del Code pénal che porta a delle conseguenze irreversibili profondamente in contrasto con i principi fondamentali del diritto penale: l’inversione dell’onere della prova consiste nel violare la presunzione d’innocenza. In effetti, il fatto che spetti all’organo o al rappresentante della società l’onere della prova si trova in contraddizione con il principio secondo il quale nessuno può essere costretto ad autoincriminarsi. Il dirigente, in quanto organo della società, non può fornire prove contro sé stesso, poiché la responsabilità penale della persona giuridica non esclude quella delle persone fisiche. Inoltre, riducendo il livello di dimostrazione richiesto per stabilire il legame tra il reato e un organo della società, vi è il rischio di vertere verso una responsabilità automatica.
[7] Si tratta di un concetto proteiforme, in quanto non si manifesta in un unico ambito normativo ma irriga una molteplicità di settori del diritto. Le représentant è una nozione che soffre di un’ambiguità strutturale di per sé.
[8] Nella prospettiva dell’imputabilità della responsabilità penale alle dinamiche infragruppo, i criteri elaborati dal legislatore appaiono strutturalmente inidonei: la qualità di rappresentante – le représentant – appare contingente e inadeguata, mentre l’analisi di una società considerata quale organo di un’altra non può che applicarsi, senza divenire erronea, a situazioni eccessivamente formalistiche o, anch’esse, contingenti.
Cfr. Cass. Crim., 16 juin 2021, 20-83.098 ; Cass. Crim., 21 juin 2022, n° 20-86.857 – M.-CH. SORDINO, « Précisions sur l’articulation de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de commission d’une infraction par l’une, identifiée comme organe de l’autre », in Lexbase pénal, juil. 2022, p. 9.
[9] Pierre Dévolvé. in RDP, 2022, p.969.
[10] Negli Stati Uniti, l’accusa riguardava la cospirazione finalizzata a fornire supporto materiale e risorse, tra il 2013 e il 2014, allo Stato islamico e al Fronte al-Nosra (ANF), entrambi qualificati dalle autorità americane come organizzazioni terroristiche straniere.
[11] Ci si riferisce all’articolo 4§1 del Protocollo n°7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’articolo 14§7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
[12] Vgs. Art. 113-6 Code pénal.
[13] New York, 10 gennaio 2000.