In vigore dal 24 gennaio 2026. Tra le novità un nuovo capo nel Titolo I del Libro II del Codice penale dedicato ai "Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea". Interventi anche sul d.lgs. n. 231/2001.
1. Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in G.U., Serie Generale n. 6, il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673», che definisce reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione, al fine di garantirne – attraverso sanzioni penali e non penali efficaci, proporzionate e dissuasive – l’applicazione effettiva e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia[1].
Va premesso che, ai fini della direttiva e della normativa nazionale di attuazione, per misure restrittive dell’Unione si intendono quelle misure – tra cui, il congelamento di fondi e risorse economiche, i divieti di ingresso o transito nel territorio di uno Stato membro, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi – adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE e dalla stessa stabilite per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Ai sensi dell’articolo 21 TUE tali obiettivi mirano a tutelare i valori fondamentali, la sicurezza e l’integrità dell’UE, nonché a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, il mantenimento della pace ed il rafforzamento della sicurezza internazionale, in linea con la Carta delle Nazioni Unite.
La direttiva trova il suo humus nella decisione (UE) 2022/2332 del 28 novembre 2022[2], con la quale il Consiglio ha stabilito che «(l)a violazione delle misure restrittive dell’Unione costituisce una sfera di criminalità ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE», vale a dire un ambito di reato in cui il Parlamento europeo e il Consiglio possono, mediante direttive, stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni.
Lo strumento euro-unitario, dunque, si fonda su una precisa presa di posizione nel senso di richiedere agli Stati membri l’attribuzione, in misura prevalente, di rilevanza penale alle inosservanze delle misure restrittive disposte secondo il diritto dell’Unione.
La logica della criminalizzazione prevista dalla direttiva risponde alla natura transfrontaliera ed economica delle attività coinvolte, che richiedono un approccio armonizzato e l’impiego del diritto penale per una cooperazione efficace tra Stati. In questo contesto, assume un ruolo centrale la confisca dei proventi di reato e dei beni illeciti, sia come deterrente, sia come strumento per restituire alla collettività risorse sottratte alla criminalità, in linea con tendenze consolidate nell’esperienza di alcuni Paesi, tra cui l’Italia.
2. La scelta di inserire i nuovi reati nel codice penale. L’attrazione nell’orbita della legge penale si è tradotta in un intervento di razionalizzazione e di riconduzione entro un corpo unitario delle diverse previsioni oggi collocate in alvei diversi, dalla natura, peraltro, prevalentemente amministrativa, con valorizzazione del principio di riserva di codice.
Sono dunque inseriti i nuovi reati nell’ambito del codice penale, mediante l’introduzione nel libro II, al titolo I, del capo I-bis “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, con la previsione degli articoli da 275-bis a 275-decies.
Come rilevato nella Relazione illustrativa, si tratta di una scelta tecnica che trova la sua giustificazione nel rilievo che le misure restrittive europee perseguono obiettivi di rilevanza pubblica, pienamente conformi ai principi costituzionali e alla tutela delle finalità giuridiche previste dalla legge penale e come tali sono considerate parte integrante e permanente del sistema giuridico italiano. Non più eccezioni o strumenti temporanei, ma elementi strutturali e consolidati nel nostro ordinamento.
Inoltre, l’inserimento di norme direttamente riconducibili all’Unione Europea nel codice penale italiano – nucleo centrale della disciplina penale dello Stato – conferisce alla relativa disciplina una posizione di particolare rilievo e stabilità. Tale collocazione, infatti, assume valenza esponenziale nel garantire alle norme che puniscono la violazione delle misure restrittive UE una stabilità e un’importanza che difficilmente avrebbero potuto ottenere se fossero state inserite in leggi speciali o regolamenti.
Infine, l’inclusione delle norme nel codice penale favorisce una più ampia consapevolezza sociale dei regimi restrittivi e, nel rispetto del principio di riserva di codice, rafforza il ruolo guida della legge penale in una materia particolarmente complessa e tecnica.
3. Le nuove fattispecie di reato. I nuovi reati sono stati definiti elencando puntualmente tutte le condotte che costituiscono violazione delle norme introdotte dalla direttiva europea, in coerenza con la volontà di raccogliere nelle previsioni normative tutte le situazioni che, secondo le regole dell’Unione Europea, devono essere considerate reato.
In ossequio al principio di proporzionalità delle sanzioni, si prevede che il reato si configura solo quando una condotta superi specifiche “soglie” (ad esempio per importo, frequenza o impatto economico), al di sotto delle quali essa rimane circoscritta nell’alveo dell’illecito amministrativo. Valorizzando l’indicazione della direttiva ai fini dell’accertamento del superamento della soglia, ed al fine di evitare elusioni della legge mediante frazionamento delle operazioni, il legislatore ha tuttavia posto particolare attenzione alle operazioni che pur “frazionate”, sono riconducibili ad un disegno economico unitario.
All’articolo 275-bis c.p. («Violazione delle misure restrittive dell’Unione») si punisce la violazione di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea o da misure nazionali di attuazione di misure restrittive europee, realizzata attraverso la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a soggetti designati; la mancata adozione di misure di congelamento su fondi o risorse di tali soggetti; la conclusione di operazioni economiche, commerciali o finanziarie con Stati terzi o organismi controllati; l’importazione, esportazione, vendita, acquisto o trasferimento di beni (anche intangibili) e prestazione di servizi, inclusi quelli finanziari, connessi a tali beni o soggetti. Parimenti, viene punita l’elusione di una misura restrittiva dell’Unione europea, realizzata ad esempio attraverso l’utilizzo o il trasferimento di fondi congelati, o la presentazione di documenti falsi per ostacolare l’identificazione del titolare effettivo. Dunque, reprimendo qualsiasi forma di supporto economico, commerciale o finanziario idoneo ad aggirare le misure restrittive europee, la norma garantisce un rigoroso controllo sulle attività vietate. Peraltro, le disposizioni normative ivi enucleate si applicano anche ai casi di operazioni svolte senza autorizzazione o con autorizzazioni ottenute tramite dichiarazioni false.
Nel solco delle disposizioni unionali, la norma prevede esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria qualora il valore delle operazioni sia inferiore a diecimila euro, salvo che si tratti di prodotti militari dell’Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821. Come detto, al fine di evitare frazionamenti artificiosi, per il calcolo della soglia vengono considerate anche operazioni di importo minore che siano tuttavia riconducibili ad un medesimo disegno economico. Il criterio, ispirato alla medesima ratio alla base di disposizioni omogenee previste nella legislazione speciale[3], è volto ad orientare l’interprete nell’individuazione dei casi in cui le operazioni potrebbero essere artatamente frazionate onde eludere lo sforamento della soglia prevista. In questo caso, il riferimento al medesimo disegno economico, individua un canone interpretativo chiaro, orientato a verificare se sussista un’identica causa economica delle operazioni, ovvero se esse siano espressione di distinte giustificazioni.
Il nuovo articolo 275-ter c.p. («Violazioni di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione») - fatto salvo l’esonero dagli obblighi informativi previsto dallo stesso decreto legislativo[4] - punisce le persone fisiche designate o i rappresentanti legali di enti soggetti a tali misure restrittive che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell’Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell’Unione europea, omettono di comunicare alle autorità competenti l’esistenza di fondi o risorse economiche su cui esercitano diritti di proprietà, controllo, possesso, o detenzione all’interno del territorio dello Stato. Sono punite anche le violazioni formali imputabili a soggetti investiti di funzioni o uffici che, pur nel rispetto del segreto professionale, non fungano da schermo rispetto all’emersione degli asset oggetto di misure restrittive. È punito con la stessa pena anche chi, obbligato da una misura restrittiva dell’Unione europea o da una legge nazionale che attua una misura restrittiva dell’Unione europea, ometta di comunicare informazioni su fondi o risorse economiche riconducibili a soggetti designati, di cui sia a conoscenza per ragioni professionali, con la medesima clausola di salvezza in materia di esonero dagli obblighi informativi. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva, si prevede una soglia di rilevanza penale, individuata nel valore dei fondi o delle risorse economiche inferiore a diecimila euro, secondo il criterio dell’unicità del disegno criminoso, già indicato nell’art. 275-bis, quarto comma. In tali casi, l’illecito riveste esclusivamente natura amministrativa, il cui accertamento e sanzione sono riservati alle autorità amministrative all’uopo individuate.
L’articolo 275-quater c.p. («Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività»), punisce la condotta di chi effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in violazione degli obblighi prescritti nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente quando la stessa è richiesta da una misura restrittiva dell’Unione europea. Anche in questo caso, qualora il valore delle attività sia inferiore a diecimila euro - calcolato secondo il criterio dell’unicità del disegno criminoso - la condotta assume rilevanza di illecito amministrativo.
All’articolo 275-quinquies c.p. («Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione»), in attuazione dell’articolo 3, paragrafo 3 della direttiva si estende l’ambito di penalizzazione anche ai casi di grave negligenza relativi a condotte realizzate nell’ambito delle attività inerenti alle misure restrittive dell’Unione. Sono infatti punite, se commesse per colpa grave, le condotte di importazione, esportazione, commercializzazione, vendita, acquisto, trasferimento, supporto al transito e trasporto di beni, anche in forma intangibile, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni, che abbiano ad oggetto prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821.
In relazione ai reati legati alla violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea, di cui ai citati articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies c.p. e all’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’articolo 275-sexies c.p. («Circostanze aggravanti»), disciplina specifiche aggravanti. Si tratta di condotte connotate da maggiore offensività, in ragione delle strutture associative utilizzate, della falsificazione di documenti, della connessione dei reati con l’esercizio di attività bancarie e finanziarie, dell’ingente profitto conseguito o, infine, dell’occultamento e distruzione di documenti che ostacolano l’accertamento degli stessi reati. È inoltre prevista un’ulteriore aggravante ad effetto speciale nel caso di dichiarazioni mendaci riferite all’autorità giudiziaria che siano di intralcio alla giustizia in relazione ai reati di nuova introduzione.
Sul punto, deve precisarsi che l’intervento normativo in argomento ha anche modificato l’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserendo al comma 1-bis una circostanza aggravante comune, qualora il fatto sia commesso in violazione di un divieto o di un obbligo o di una restrizione imposta da una misura restrittiva dell’Unione europea, consentendo o comunque agevolando l’ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.
La disposizione nasce dall’esigenza di adeguare la normativa italiana alle direttive europee, che obbligano gli Stati membri a punire penalmente chi facilita l’ingresso di persone fisiche specificamente designate e sottoposte a divieti, obblighi o restrizioni dovuti a misure restrittive dell’Unione Europea. Tuttavia, poiché in Italia esiste già il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il legislatore ha scelto di non introdurre una nuova fattispecie, ma di aggravare specificamente quella esistente, evitando duplicazioni e concorsi di reati che potrebbero derivare dalla sovrapposizione tra il favoreggiamento dell’ingresso di persone senza permesso di soggiorno e quello di soggetti designati dalle misure restrittive UE. In tal modo si è realizzato un punto di equilibrio tra l’efficacia della repressione e la proporzionalità delle sanzioni, senza inasprire eccessivamente l’intero assetto penale.
Sulla scorta di un paradigma già sperimentato dal legislatore, come nel caso dell’articolo 452-decies del codice penale in materia di ravvedimento operoso nei reati ambientali, l’articolo 275-septies c.p. («Circostanze attenuanti») prevede circostanze attenuanti in caso di ravvedimento operoso, quando l’autore dei reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche.
In attuazione dell’articolo 10 (congelamento e confisca) della direttiva, quando, per i reati di nuova introduzione, sia intervenuta condanna definitiva o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato, l’articolo 275-octies («Confisca obbligatoria») prevede la misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria, in forma diretta e per equivalente.
Infine, quando, per i reati di nuova introduzione, sia stata irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione, l’articolo 275-novies («Pubblicazione della sentenza di condanna») prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza. In coerenza con la disciplina di garanzia riservata dalla normativa unionale alla tutela dei dati personali, è stabilito che quelli della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.
Quanto all’individuazione della giurisdizione, l’articolo 275-decies («Giurisdizione») stabilisce la giurisdizione universale del giudice italiano per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando commessi da un cittadino in territorio estero.
4. L’intervento sul decreto legislativo n. 231 del 2001. L’intervento normativo incide significativamente sulle regole del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), in particolare per quanto attiene i criteri di determinazioni della sanzione pecuniaria, conseguenti alle previsioni sanzionatorie previste dagli articoli 6 e 7 della direttiva.
Le sanzioni pecuniarie sono parametrate alla percentuale del fatturato globale totale nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria, ovvero corrispondano ad un importo stabilito in misura fissa. Ciò in coerenza con il sistema sanzionatorio vigente che già prevede criteri di graduazione delle sanzioni sulla base della situazione economico-patrimoniale dell’ente e della gravità della condotta.
In particolare, è stata prevista l’introduzione del nuovo articolo 25-octies.2, dedicato alle sanzioni amministrative a carico dell’ente per i reati di nuovo conio e del decreto legislativo sull’immigrazione in materia di violazione di misure restrittive dell’unione. La legge mira a colpire duramente gli enti che violano le misure restrittive, sia sul piano economico che su quello operativo, con una risposta proporzionata alla gravità e alla recidiva delle condotte illecite.
La norma prevede sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti responsabili: per le violazioni più gravi (articoli 275-bis, commi 1, 2 e 5; 275-quater, comma 1 c.p.; e art. 12, comma 1-bis del d.lgs. 286/1998), l’ente è punito con una multa ricompresa tra l’1% e il 5% del fatturato globale dell’esercizio finanziario precedente al reato (o, se più basso, precedente all’applicazione della sanzione). Per altre violazioni (articolo 275-ter, commi 1 e 2 c.p.), la sanzione pecuniaria è compresa tra lo 0,5% e l’1% del fatturato globale dell’ente riferito agli stessi parametri temporali. Qualora non sia possibile determinare il fatturato globale annuo dell’ente, la legge stabilisce importi fissi: da 3 a 40 milioni di euro per le violazioni più gravi sopra indicate, e da 1 a 8 milioni di euro per quelle meno gravi.
Nei casi di condanna per i nuovi reati, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001 (ad esempio, il divieto di esercitare l’attività o di contrattare con la pubblica amministrazione) per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni qualora il reato sia commesso da soggetti apicali dell’ente, e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se commesso da soggetti sottoposti alla loro direzione.
Infine, rafforzando così l’effetto deterrente della normativa, se gli illeciti vengono reiterati, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo.
5. Le ulteriori novità. In attuazione dell’articolo 14 della direttiva, sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), estendendo la tutela del whistleblower di cui all’articolo 1, comma 1 del detto decreto legislativo alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
In attuazione dell’articolo 3, paragrafo 4 della direttiva, si prevede un esonero dall’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale per i professionisti esercenti una professione legale in relazione a quanto appreso dai loro clienti nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione allo stesso, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo.
6. I soggetti e le funzioni di coordinamento investigativo. Vengono, infine, disciplinati i soggetti e le funzioni del coordinamento, essenziali in questa materia, con soluzioni estremamente innovative anche dal punto di vista ordinamentale.
Si è individuato nel procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo l’autorità competente per il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell’attuazione delle misure restrittive dell’unione europea, cui è assicurato l’effettivo esercizio delle prerogative attribuitegli, ciò che è avvenuto inserendo i reati di nuova introduzione nel novero di quelli che, ai sensi dell’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, rientrano nei suoi poteri di coordinamento[5]. La scelta risponde alla necessità di individuare un unico organo per garantire il coordinamento e la cooperazione (come previsto dall’articolo 15 della direttiva), sull’assunto che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è ufficio maggiormente vocato al compito in ragione della competenza nazionale che lo contraddistingue, già investito di rilevanti compiti di coordinamento delle autorità giudiziarie distrettuali ai sensi del codice di procedura penale, oltre che componente del Comitato di Sicurezza Finanziaria.
Più in particolare, si individuano le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative introdotte dal decreto legislativo in esame, assegnando al Ministero dell’economia e delle finanze – al di fuori dei casi indicati dall’ articolo 20 comma 3-ter del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 – la competenza a applicare le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275- bis, terzo comma, 275-ter, terzo comma, c.p. e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, 275-quater, secondo comma, del codice penale, procedendo mediante novella dell’articolo 13-quater, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, nel quale viene inserito un nuovo comma 6-bis.
Con l’introduzione, all’articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, del comma 3-ter, viene inoltre delineata la competenza dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento (UAMA) per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dai reati di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, nell’ipotesi di cui al comma primo, lettera d) del medesimo articolo e 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità.
In via residuale si prevede che per i casi di cui all’articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale – fatto salvo quanto previsto relativamente alle transazioni finanziarie – l’autorità competente all’adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione è competente anche per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
In attuazione dell’articolo 15 della direttiva, viene introdotto il meccanismo di coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell’attuazione delle misure restrittive dell’Unione europea, in relazione ai reati di nuova introduzione.
Da un lato si prevede che il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e il Ministero dell’economia e delle finanze, ed ogni altra autorità incaricata dell’esecuzione delle misure restrittive dell’Unione europea, fermo l’obbligo di denuncia, trasferiscano al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ogni informazione relativa ai nuovi reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies del codice penale e all’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fornendo senza ritardo le relative notizie, le informazioni e i dati in loro possesso; dall’altro lato, si prevede che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo eserciti i poteri di coordinamento di cui al comma 1 nei confronti di tutte le autorità interessate.
In tema di raccolta e trasmissione dei dati statistici, è previsto che il Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi ai delitti di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies c.p., e all’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e provveda, con cadenza triennale, alla pubblicazione dei dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale, provvedendo all’aggiornamento periodico dei dati pubblicati.
[1] Nell’ambito della guerra russa di aggressione nei confronti dell’Ucraina attualmente in corso, la direttiva (UE) 2024/1226 mira a rendere più facile l’indagine e il perseguimento delle violazioni delle sanzioni (misure restrittive) dell’Unione europea.
[2] Decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell’Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Art. 1)
[3] Cfr. articolo 1, comma 1 (Definizioni) D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231: “[…] v) operazione frazionata: un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; […]”. Si veda anche articolo 8 d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74, a norma del quale: “Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato”.
[4] Art. 8 D. Lgs. 211 del 2025: (Esonero dagli obblighi informativi) - 1. I professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall’obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo sempre che si tratti di informazioni da loro apprese nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo.
[5] L’articolo 4 del D. Lgs. 211 del 2025 apporta modifiche all’articolo 51, comma 3-quinquies, all’articolo 407, comma 2, lettera a), nonché all’articolo 371-bis, comma 4-bis del codice di procedura penale. Le disposizioni normative vengono integrate, tramite l’attribuzione, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo del potere di coordinamento delle indagini aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i quali, pertanto, vengono ricompresi fra quelli attribuiti dall’articolo 371-bis, comma 4-bis del codice di procedura penale alle funzioni di impulso che il citato procuratore esercita nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.