Abstract. L’obbligo di motivazione rafforzata costituisce una delle principali garanzie epistemologiche del giudizio penale di appello, gravando sul giudice di seconde cure che riformi la sentenza di primo grado per dissenso probatorio, in particolare trasformando l’assoluzione in condanna o viceversa. Esso è di origine pretoria e consiste nel dovere di non limitarsi a sostituire gli argomenti della sentenza impugnata con quelli proposti dalla parte vittoriosa in secondo grado, bensì di criticarli previamente, tanto da soddisfare lo standard probatorio valevole nel processo penale. D’altro canto, sebbene non sempre in maniena appropriata, di “obbligo di motivazione rafforzata” si è parlato anche in riferimento a ulteriori momenti o contesti, alcuni interni, altri esterni al processo penale. Nel seguente studio ci si propone di esaminare l’istituto da molteplici punti di vista. Innanzitutto, svolgendo un’analisi concettuale, per mostrare la diversità esistente tra gli autentici obblighi di motivazione rafforzata e obblighi consimili, qui chiamati “obblighi di motivazione vincolata”. In secondo luogo, individuando i diversi valori e fini che gli obblighi di motivazione rafforzata mirano a realizzare. Inoltre, mostrando che tali obblighi non hanno un unico contenuto, bensì due, uno di mezzi e uno di risultato, da approfondire confrontando i modelli della valutazione probatoria (sempre narratologico-inferenziale) del giudice di primo grado e, rispettivamente, del giudice di appello. Infine, chiedendosi se e come questi due diversi contenuti impongono di sanzionare nel giudizio di Cassazione il loro inadempimento.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Genealogia. – 2.1. Nel settore penale. – 2.2. Nel settore amministrativo. – 3. Teleologia. – 3.1. Finalità e tipi. – 3.2. Obblighi di motivazione vincolata. – 4. Deontologia. – 4.1. Principali ipotesi nel processo penale. – 4.2. Aspetti metodologico-formali. – 5. Morfologia. – 5.1. Inadempimento nel caso di riforma peggiorativa basata su un dissenso probatorio. – 5.2. Inadempimento nel caso di riforma migliorativa basata su un dissenso probatorio.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, cone esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.