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01 Dicembre 2025


La Cassazione sul mandato di arresto europeo (caso Nord Stream): i presupposti dell’immunità funzionale e la (ir)rilevanza della natura politica del reato

Cass., Sez. VI, ud. 19 novembre 2025 (dep. 21 novembre 2025), n. 37897, Pres. De Amicis, Est. Ricciarelli



Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, che si è pronunciata con riguardo al mandato di arresto europeo, in un noto caso relativo al presunto sabotaggio dei gasdotti Nord Stream.

Tra le questioni sollevate, la Suprema Corte è stata chiamata a chiarire i presupposti del riconoscimento dell’immunità funzionale quale fattore ostativo alla consegna. Secondo il ricorrente, il fatto si sarebbe dovuto qualificare come atto di guerra, commesso su ordine di uno Stato ai danni di un obiettivo legittimo. Sul punto, la Cassazione ha stabilito che l’esistenza dell’immunità funzionale «non può essere genericamente evocata, ma deve essere puntualmente dimostrata in relazione ai presupposti e alle condizioni che ne giustificano l’immediato riconoscimento in capo al soggetto che ne invoca la rilevanza». Ciò si impone anche perché l’immunità funzionale, in quanto eccezione alla sfera di giurisdizione dello Stato, esige un inquadramento rigoroso e restrittivo, dovendo emergere «su basi inoppugnabili».

Con riguardo all’ulteriore deduzione del ricorrente, secondo cui il fatto si sarebbe dovuto comunque considerare alla stregua di un’azione di resistenza volta ad affermare un ideale politico, la Cassazione ha statuito che «non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per giustificare il rifiuto della consegna» la natura politica del reato. Quest’ultima, infatti, è stata esclusa dal novero dei motivi di diniego per effetto delle modifiche apportate all’art. 18, l. 22 aprile 2005, n. 69 dall’art. 14, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. Tenuto conto della tassatività delle cause di rifiuto, la questione può rilevare soltanto «in una prospettiva discriminatoria»: deve ricorrere, cioè, il rischio concreto che, dall’esecuzione del mandato, possa derivare «un atto o un comportamento discriminatorio in danno del ricorrente, nell’ambito di un processo che possa assumere connotati di iniquità».

Si aggiunge che non può essere invocato, in materia, l’art. 10 Cost., che esclude l’estradizione per reati politici. Secondo la Suprema Corte, da un lato, la procedura del mandato di arresto europeo si distingue da quella estradizionale, venendo in gioco il diverso parametro costituzionale dell’art. 11 Cost., dall’altro lato, la limitazione dei motivi di rifiuto a quelli espressamente previsti è imposta dal principio del reciproco affidamento tra Stati membri, «ove non vengano diversamente in rilievo i diritti e i principi fondamentali presi in considerazione dall’art. 1, par. 3, della dec. quadro in relazione all’art. 2 legge n. 69 del 2005».

 

In allegato può leggersi il testo della sentenza.

 

(Francesco Lazzarini)