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02 Novembre 2021


Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 2/2021

Abstract dei contenuti (a cura di Maria Chiara Ubiali)



Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè Francis Levebvre anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 2/2021).

 

DOTTRINA

ARTICOLI

Dolcini E, La pena nell’ordinamento italiano, tra repressione e prevenzione, p. 383 ss.

Oggetto di questo saggio è l’eterno dibattito sulle teorie della pena: teorie retributive e teorie preventive, le une e le altre presenti sia nella letteratura filosofica, sia in quella giuridica. Tra i filosofi, l’A. ‘fa parlare’ Kant, Hegel, Seneca, Platone, Beccaria e altri esponenti di primo piano dell’Illuminismo; tra i penalisti, Carrara, Manzini, Bettiol e Vassalli, al quale ultimo si deve la compiuta elaborazione di un’ulteriore teoria della pena (spesso designata come ‘plurifunzionale’). L’attenzione dell’A. si sposta poi sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha aderito per un periodo non breve alla teoria plurifunzionale, salvo fornirne nel tempo versioni sensibilmente diverse, sino a prenderne definitivamente le distanze a partire dagli anni novanta del secolo scorso. Nell’ultima parte del saggio viene proposta una teoria della pena attenta soprattutto alla Costituzione nel suo insieme e al principio della rieducazione del condannato in particolare, di cui l’A. mostra l’incidenza sulle diverse fasi della dinamica punitiva.

 

Padovani T., La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale, p. 409 ss.  

L’articolo approfondisce la disciplina transnazionale del d.lgs. 08.06.2001, n. 231, specialmente con riferimento alla fattispecie che concerne la realizzazione di un reato territoriale da parte di un soggetto apicale o dipendente di una società priva di « sede principale » (art. 4) in Italia. Muovendo dalla considerazione critica delle tesi che, con vari argomenti, sostengono la lineare applicazione extraterritoriale del diritto punitivo interno, l’Autore traccia una diversa soluzione, coerente con le indicazioni che si traggono dal sistema (art. 25, l. n. 218/1995) e con le esigenze del rimprovero normativo per colpevolezza organizzativa.

 

Seminara S., Accessorietà e fattispecie plurisoggettiva eventuale nel concorso di persone nel reato. Considerazioni sul senso di una disputa dottrinale, p. 421 ss.

L’istituto del concorso di persone nel reato oggi viene prevalentemente approfondito sul piano della prassi, al fine di caratterizzare le condotte punibili di partecipazione. Minore interesse suscitano invece i profili teorici, relativi ai meccanismi di individuazione della norma violata e di imputazione del fatto concorsuale. Relativamente a questi aspetti domina in dottrina, dalla fine degli anni ’50 del secolo passato, la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale. Il presente studio propone una riflessione critica sullo stato del problema.

 

Mazza O., Immediatezza e crisi sanitaria, p. 461 ss.

Il principio di immediatezza versa in una profonda crisi acuita dall’emergenza sanitaria in atto. Le cause di tale congiuntura sono molteplici e si intrecciano con disegni più o meno espliciti di controriforma del processo accusatorio.

 

Morelli F., Principio di immediatezza e diritto di difesa, p. 477 ss.

Il principio di immediatezza nel diritto processuale italiano è visto come un importante supporto operativo al contraddittorio, ma spesso non viene identificato come un elemento costitutivo del metodo adversarial. In questo scritto si esamina l’immediatezza nel contesto del contraddittorio ed il contraddittorio privo di immediatezza, giungendo a sostenere che senza il contatto diretto tra il giudice che decide e la prova su cui la decisione si basa lo stesso contraddittorio è irrimediabilmente impedito, e ne esce impedita anche la difesa dell’imputato che, nel dibattimento, non può che identificarsi con il metodo orale nella formazione della prova. In conclusione si sostiene l’ipotesi che l’incidente probatorio non permetta di formare la prova in contraddittorio con la sola deroga all’immediatezza, ma costituisca una autentica eccezione al contraddittorio, che necessita, dunque, della copertura dell’art. 111 comma 5 Cost.

 

Centorame F., Le indagini tecnologiche ad alto potenziale intrusivo fra esigenze di accertamento e sacrale inviolabilità dei diritti della persona, p. 499 ss.

La crescita esponenziale dell’impiego di strumenti tecnologici di indagine penale, scontando una disciplina normativa poco perspicua soprattutto in ordine ai divieti d’uso dei software spia ai fini di ricerca della prova, rischia di comprimere in modo sproporzionato i diritti fondamentali coinvolti dall’azione investigativa. Per tale via, il delicato bilanciamento fra esigenze di accertamento e tutela delle garanzie della persona finisce per dipendere, caso per caso, dalla sensibilità del singolo giudice. Con intuibili ripercussioni sul presidio costituzionale di inviolabilità rafforzata delle suddette garanzie.

 

Serraino F., Il problema della rilevanza penale della coltivazione di piante da stupefacenti tra offensività e ragionevolezza, p. 525 ss.

Il problema della rilevanza penale della coltivazione di piante da stupefacenti rappresenta un interessante banco di prova per vagliare il modo di fare interagire tra loro in sede interpretativo-applicativa offensività e ragionevolezza, intesa come criterio di bilanciamento tra valori confliggenti. L’autore prende in esame la fattispecie di coltivazione c.d. domestica di piante stupefacenti e analizza i due percorsi interpretativi seguiti dalla giurisprudenza per escluderne la punibilità. La prima strada è stata quella di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. 309/1990 nella parte in cui non include tra le condotte assoggettabili alla sola sanzione amministrativa anche la coltivazione minimale destinata all’autoconsumo. La seconda strada è stata quella di affermarne la non punibilità in ragione della inoffensività in concreto delle singole ipotesi di coltivazione di modeste dimensioni. Dopo un sintetico excursus sull’evoluzione giurisprudenziale sul tema, viene esaminata in chiave critica la sentenza delle Sezioni Unite del 19 dicembre 2019 n. 12348 che ha escluso la rilevanza penale, per mancanza di tipicità, della coltivazione svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante da cui ricavare un modestissimo quantitativo di principio attivo.

 

Caneschi G., La Corte di giustizia sul diritto al silenzio: un primo passo verso il “giusto procedimento” amministrativo punitivo, p. 561 ss.

Sempre più proficuo sul piano della tutela dei diritti fondamentali, il dialogo tra le Corti alimenta l’idea che sia diventato ormai ineludibile il riconoscimento di uno standard adeguato di garanzie processuali anche nei procedimenti amministrativi “punitivi”. In questa direzione sembra muoversi la Corte di giustizia che ha affermato il diritto al silenzio nelle procedure di accertamento di illeciti amministrativi suscettibili di sfociare nell’applicazione di sanzioni di carattere sostanzialmente penale, secondo la nota definizione ricavabile dai criteri Engel. Occorre tuttavia considerare che una simile apertura non deve portare a ritenere autorizzato — quale effetto di quella stessa tutela — l’ingresso a fini probatori nel processo penale delle dichiarazioni eventualmente rese nella fase amministrativa.

 

Filindeu M.T., Neuroscienze ed elemento psicologico del reato: considerazioni in tema di dolo, p. 603 ss.

Le moderne neuroscienze rappresentano oggi un banco di prova per la categoria della colpevolezza. Sulla scia dell’impetuoso dibattito relativo ai riflessi del progresso neuroscientifico sull’imputabilità, il presente lavoro si propone di esplorare le implicazioni delle nuove scienze in materia di dolo. Muovendo dalla casistica giurisprudenziale, il saggio analizza preliminarmente le criticità proprie dell’impiego delle tecniche neuroscientifiche in ambito processuale. Si interroga, a seguire, sul concreto contributo delle stesse in sede di accertamento del dolo e sull’opportunità di ricorrere al dato neuroscientifico per una rilettura del relativo concetto penalistico. Infine, le riflessioni in ordine al necessario contemperamento delle esigenze di razionalità e di autonomia del diritto penale conducono alla conclusione secondo cui pare preferibile continuare a riconoscere un ruolo ancillare in capo alle neuroscienze nell’indagine sull’elemento psichico e abbandonare l’idea di ipotetiche ricostruzioni della categoria concettuale del dolo sulla base delle evidenze neuroscientifiche.

 

Note a sentenza

Risicato L., L’incostituzionalità riluttante dell’ergastolo ostativo: alcune note a margine di Corte cost., ordinanza n. 97/2021, p. 653 ss.

Sull’accesso alla liberazione condizionale da parte dell’ergastolano ostativo non collaborante la Corte costituzionale ricorre, per la terza volta in tre anni, alla discutibile tecnica decisoria dell’incostituzionalità differita. Nella prima parte dell’ordinanza, ricollegandosi ai suoi precedenti diretti e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la Consulta ribadisce la necessità di coniugare pene perpetue e finalismo rieducativo della pena attraverso la concreta “riducibilità” di tutte le tipologie di ergastolo e l’abbattimento di ogni presunzione assoluta di pericolosità. L’esitazione, che spinge invece a congelare la normativa sotto scrutinio, nasce dall’asserita insindacabilità — già intaccata dall’ordinanza in commento — delle ragionevoli scelte politico-criminali del legislatore in materia di contrasto alla criminalità organizzata. La delicatezza della questione trattata dimostra come il modello dell’incostituzionalità differita sia praticabile nella materia penale solo con costi altissimi sul piano della certezza del diritto: del “limbo” costituzionale faranno le spese tutti coloro che si trovino nelle condizioni prospettate dal giudice a quo, nell’estenuante attesa di uno spiraglio che consenta al giudice di sorveglianza di valutare il grado effettivo della loro pericolosità o di un intervento del Parlamento che adegui la disciplina alle indicazioni suggerite dalla Corte.

 

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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

Canestrari S., Ferite dell'anima e corpi prigionieri. Suicidio e aiuto al suicidio nella prospettiva di un diritto liberale e solidale, Bononia University Press, Bologna, 2021, pp. 76. (Francesco Lazzeri)

Mariani E., Prevenire è meglio che punire. Le misure di prevenzione personali tra accertamento della pericolosità e bilanciamento di interessi, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, pp. 528. (Edoardo Zuffada)

Stea G., L’ultima prescrizione. Storia, fondamento e disciplina della prescrizione del reato, Cedam, Padova, 2020, pp. 492. (Alice Barbero)

Stella Richter M., Racconti ascarelliani, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, pp. 99. (Cristiano Cupelli)