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07 Luglio 2025


Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 4/2024

Abstract dei contributi (a cura di Candida Mistrorigo)



Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè Francis Lefebvre anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 4/2024).

 

DOTTRINA

ARTICOLI

 

Paliero C.E., Giudizio e pena: sinossi di una diade iconica, p.1305 ss.

Il presente scritto si propone di mettere in correlazione le due macrocategorie di “giudizio” e “pena”, inserite in un sillogismo di natura deontica. Dapprima si sposta la prospettiva dalla dimensione deontica a quella ontica, cioè considerando “giudizio” (G) e “pena” (P) come fenomeni reali e individuandone le caratteristiche comuni. Ci si sofferma poi sulla paradigmatica e sulla pragmatica della relazione deontica tra i due concetti posti in prospettiva dialettica, interrogandosi infine sullo statuto epistemico che governa il giudizio e - in definitiva - sul suo scopo.

 

Della Casa F., Una crescente moltitudine di ‘invisibili’: i detenuti anziani, p. 1373 ss.

Nell’articolo si vuole mettere in evidenza il cono d’ombra in cui si muovono gli anziani, detenuti nelle carceri del nostro Paese. La loro “invisibilità” costituisce il sottofondo di una carcerazione impoverita e con caratteristiche quasi sempre antitetiche alle esigenze di coloro che sono entrati nella terza età. Vengono individuati parecchi fattori che sono alla base di questo stato di cose: dall’architettura degli edifici all’emarginazione e, talora, alle vessazioni, da parte dei detenuti più giovani, dall’impreparazione degli operatori alle gravi carenze sul versante sanitario. D’altronde — non si manca di sottolineare — anche la legge penitenziaria e il relativo regolamento di esecuzione dedicano soltanto una minima attenzione ai detenuti anziani. Nell’ultima parte dell’articolo ci si sofferma sull’auspicabile introduzione di un nuovo tipo di detenzione domiciliare riservata ai condannati che abbiano raggiunto i settant’anni e si tratteggia la fisionomia di tale misura, idonea ad evitare che — come ammonisce la Corte europea — la carcerazione di un individuo procuri al medesimo una sofferenza superiore a quella fisiologicamente correlata all’espiazione della pena detentiva.

 

Pugiotto A., Missing. Il diritto all’affettività inframuraria a un anno della sentenza costituzionale n. 10/2024, p. 1397 ss.

L’affermazione del diritto all’affettività inframuraria è una battaglia di scopo di lunga durata che, finalmente, ha ottenuto il suo riconoscimento con la sent. n. 10/2024 della Corte costituzionale. A distanza di un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, però, il relativo giudicato resta ancora inattuato, tamquam non esset, nell’attesa indefinita degli esiti dell’istruttoria affidata dal DAP a un « Gruppo di studio » multidisciplinare (di cui il testo offre inedite informazioni). In alternativa all’approccio centralistico e top-down privilegiato dal Governo, nel testo si propone una diversa strategia, diffusa e botton-up, imperniata sul rimedio giurisdizionale ex art. 35-bis ord. penit., chiamando a un’azione corale più soggetti: i singoli detenuti, la Magistratura di sorveglianza, la rete dei Garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale e il Collegio del Garante Nazionale.

 

Ferla L., Le misure di contrasto alla criminalità minorile, tra presupposti della responsabilità e problemi della (ri)educazione, p. 1415 ss.

Di fronte ai sempre più diffusi comportamenti violenti attuati da adolescenti e da giovani adulti e alla loro crescente visibilità, i presupposti e i confini della responsabilità penale dei minorenni sono oggetto di particolare attenzione. Attraverso le riforme legislative attuate con il c.d. decreto Caivano e la successiva legge 13 novembre 2023, n. 159, sono state introdotte modifiche normative che hanno ampliato l’ambito di intervento del diritto penale, con adattamenti anche al processo penale e ai suoi possibili esiti, che avvicinano il minore alla sfera di controllo delle istituzioni penali e del carcere. Tali modifiche presuppongono un avvenuto percorso di responsabilizzazione dei rispettivi autori, sollecitando dubbi circa l’effettiva attuazione dei principi di (ri)educazione e di minima offensività che dovrebbero ispirare le misure da adottare nei confronti dei minorenni. Nel complesso scenario attualmente delineato dalla criminalità minorile, anche il diritto penale ha un ruolo da svolgere, ma secondo un approccio sistematico nel quale possano coesistere e cooperare ulteriori e differenti forme di intervento.

 

Penco E., In uno specchio, in un enigma. La Corte costituzionale di fronte alla pena naturale, p. 1453 ss.

Con la sentenza n. 48 del 2024 la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla possibile rilevanza nel nostro ordinamento della “pena naturale”, espressione con la quale vengono identificate — da Kant in poi — le sofferenze subite dal reo in conseguenza del fatto di reato. La Corte, alla richiesta manipolativo-addittiva del rimettente, ha opposto l’assenza di un vincolo costituzionale che imponga la previsione di un meccanismo compensativo tra poena forensis e poena naturalis. La condivisibile soluzione seguita dalla Consulta costituisce una feconda occasione per indagare l’istituto della pena naturale, soffermandosi sull’elaborazione dello stesso in sede filosofica, analizzando le numerose esperienze comparate che — a differenza di quanto accade nel nostro ordinamento — già vi offrono rilievo nel diritto positivo o giurisprudenziale, nell’ottica di sondare, infine, il relativo fondamento assiologico, innervato sui principi di proporzionalità, umanità e necessità della pena.

 

Note a sentenza

Dodaro G., La prosecuzione della contenzione meccanica di un paziente psichiatrico oltre il tempo strettamente necessario costituisce un trattamento inumano e degradante in violazione dell’art. 3 Cedu, p. 1497 ss.

Lo sviluppo della riflessione sulla contenzione meccanica ha condotto la giurisprudenza italiana e convenzionale all’adozione di elevati standard giuridici di protezione della libertà personale del paziente psichiatrico. Tali parametri hanno permesso alla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso oggetto di giudizio di ravvisare nel prolungamento abnorme e ingiustificato della coercizione un trattamento inumano e degradante in violazione dell’art. 3 Cedu.

Nel contempo, questa drammatica vicenda conferma la delicatezza della decisione medica relativa al prolungamento della contenzione meccanica. L’impossibilità di determinarne a priori la durata massima aumenta il rischio di abusi a danno del paziente.

Come rimedio, l’Autore propone un’interpretazione dell’art. 54 c.p., costituzionalmente orientata all’attuazione delle garanzie costituzionali dell’art. 13 Cost. Solo la previsione per legge dei casi in cui sia ammessa la proroga e un controllo da parte dell’Autorità giudiziaria sono in grado di accrescere la tutela dei diritti del paziente di fronte a una pratica intrinsecamente degradante.

 

Merenda I., Concorso di persone e unità del titolo di reato: le Sezioni unite si pronunciano sul fatto di lieve entità in materia di cessione di sostanze stupefacenti, p. 1507 ss.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la possibilità che nel concorso di persone nel delitto di cessione di sostanze stupefacenti alcuni concorrenti rispondano ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che si riferisce al fatto di lieve entità, ed altri in base alla più grave ipotesi prevista dai commi 1 e 4 del medesimo articolo. La decisione in questione, pur ammettendo una differenziazione dei titoli di reato, ribadisce però la persistente validità del “dogma” dell’unità del reato concorsuale e ricorre all’applicazione del principio di specialità per escludere nell’ipotesi in esame la sussistenza di un concorso di persone. Si tratta di una soluzione compromissoria con la quale la Cassazione tenta di conciliare tradizione ermeneutica ed esigenze di personalizzazione dell’addebito e che presenta tuttavia numerose criticità, sia sul piano teorico che su quello dei risultati applicativi.

 

Venturoli M., Il detenuto in regime di ‘41-bis’ può ora essere autorizzato a consegnare piccoli doni al figlio infradodicenne. Note a margine di una controversa pronuncia della Cassazione, p. 1524 ss.

Verosimilmente sulla scorta della sentenza della Consulta n. 105/2023, la Suprema Corte è recentemente giunta a riconoscere al detenuto in regime speciale la facoltà di essere ammesso a consegnare piccoli giocattoli oppure dolciumi ai figli o ai nipoti (in linea retta) minori di dodici anni, attraverso una esegesi secondo Costituzione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit., là dove stabilisce che i colloqui devono svolgersi “in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti”. Si tratta di una pronuncia che perviene ad un risultato condivisibile, avvalendosi tuttavia di una tecnica interpretativa nel caso di specie tutt’altro che pacifica, e dunque dall’incerta capacità di influenzare le future decisioni al riguardo tanto dell’autorità penitenziaria quanto degli organi giurisdizionali.

 

Cardinale N.M., I suicidi in carcere: una nuova condanna per l’Italia (Corte EDU, A.Z. c. Italia, 4 luglio 2024), p. 1540 ss.

L’Italia ha ricevuto una nuova condanna dalla Corte europea dei diritti umani per aver sottoposto a trattamenti inumani e degradanti un detenuto con problemi psichiatrici, che in più occasioni aveva tentato di togliersi la vita. La Corte, in questa come in molte altre sentenze sullo stesso tema, richiama l’attenzione degli Stati sulla necessità di una precoce individuazione del rischio suicidario e sugli interventi preventivi da realizzare. Il tema è purtroppo drammaticamente attuale nel nostro ordinamento, nel quale il numero di suicidi e di gesti di autolesionismo in carcere è in continuo aumento e non solo tra le persone con problemi psichiatrici, stante la continua diffusa violazione dei diritti di tutte le persone detenute. L’intervento della Corte EDU assume senz’altro un ruolo significativo, anche se occorre incidere sui gravissimi problemi strutturali del nostro sistema penitenziario che, di fatto, rendono disumana la pena eseguita in carcere.

 

 

COMMENTI E DIBATTITI:

 

Demuro G.P., La varia umanità della pena. Una lettura di ‘Ergastolo e diritto alla speranza’, p. 1567 ss.

Manacorda S., Il pendolo della giustizia penale internazionale nell’era dei nuovi conflitti. Brevi riflessioni a partire dal volume di C. Meloni, Giustizia universale? Tra gli Stati e la Corte penale internazionale: bilancio di una promessa, p. 1579 ss.

 

 

Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

Caletti G.M., Summerer K., Criminalizing Intimate Image Abuse. A Comparative Perspective, Oxford University Press, Oxford, 2024, pp. 407 (Beatrice Panattoni), p. 1647 ss.

Prandi S., L’uguaglianza violata, uno studio sull’atto discriminatorio nel sistema penale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2024, pp. 304 (Alessandra Galluccio), p. 1650 ss