Abstract dei contenuti (a cura di Maria Chiara Ubiali)
Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè Francis Lefebvre anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 2/2022).
DOTTRINA
ARTICOLI
Orlandi R., La duplice radice della presunzione d’innocenza, p. 627 ss.
Lo scritto prende le mosse da una recente evoluzione concettuale sulla presunzione di innocenza, propiziata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo a sua volta seguita dalla direttiva 2016/343/UE da poco attuata nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo nr. 188 del 2021. L’autore ripercorre la storia del principio individuando una duplice radice (psicologico-probabilistica e normativa) che la segnalata evoluzione concettuale sembra rivitalizzare.
Crespo E.D., “Compatibilismo umanista”: una proposta per conciliare le neuroscienze e il diritto penale, p. 645 ss.
L’articolo propone una concezione compatibilista tra determinismo e libertà che rende teoricamente possibile la comprensione reciproca tra neuroscienze e diritto penale. Ciò implica la rinuncia ai due estremi rappresentati, da un lato, dal cosiddetto materialismo eliminativo o meccanicistico e, dall’altro lato, da un indeterminismo puro o metafisico. Si accoglie invece un concetto minimo di libertà intesa come “autodeterminazione” in senso intersoggettivo. In termini dogmatici, ne risulta un procedimento di attribuzione della responsabilità penale nell’ambito del quale i casi difficili vengono risolti a favore dell’autore del reato. Senza ignorare i rischi dell’impostazione deterministica, l’approccio che si propone è fondato su cinque postulati, che ruotano attorno all’umanità della pena, e si articola in tre capisaldi metodologici: il rifiuto della retribuzione come scopo della pena, un modello permeabile di scienza penale e la ricerca di risposte unitarie ai problemi scientifici.
Mazzacuva F., La giustizia penale inter pares. Logiche di scambio e percorsi di incontro. Uno studio a partire dalla “riforma Cartabia”, p. 673 ss.
Il presente contributo esamina la più recente evoluzione del sistema di giustizia penale domestico, a seguito dell’entrata in vigore della l. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia), con specifico riguardo alle strategie negoziali e riparative. Dopo un inquadramento teorico della premialità, della giustizia negoziata e della restorative justice, i diversi modelli di risposta al reato, sia quelli più tradizionali sia quelli di nuovo conio, vengono analizzati da un punto di vista funzionalistico, allo scopo di individuare differenze ed interferenze tra gli stessi.
Fragasso B., Provocazione di polizia e responsabilità penale, p. 707 ss.
A partire dagli anni Novanta, le operazioni sotto copertura si sono affermate in Italia come uno strumento cardine per la repressione di fenomeni criminali pervasivi e di difficile emersione. Il rischio insito in tali tecniche investigative, tuttavia, è che la legittima finalità di acquisizione probatoria sfoci in una vera e propria provocazione, idonea a persuadere a commettere un reato una persona che — senza l’intervento delle forze dell’ordine — si sarebbe astenuta dall’agire. L’articolo si propone di indagare i profili di responsabilità penale riguardanti la provocazione di polizia in Italia, dando rilievo, altresì, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle corti statunitensi. Saranno valorizzati, in particolare, i due aspetti complementari del fenomeno: da un lato, la posizione dell’agente provocatore, da sempre oggetto di attenzioni da parte di dottrina e giurisprudenza; dall’altro, la posizione — tradizionalmente rimasta in ombra — del soggetto provocato, la cui responsabilità penale è spesso stata data per scontata. A tal proposito, tuttavia, s’impone un cambio di paradigma: la giurisprudenza della Corte Edu ritiene infatti che violi il diritto ad un giusto processo (art. 6 Cedu) la condanna dell’imputato che non avrebbe commesso il reato in assenza di provocazione.
Note a sentenza
Pugiotto A., Da tecnica a tattica decisoria. L’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo differita per la seconda volta, p. 761 ss.
L’ord. n. 122/2022 rappresenta un inedito assoluto nella giurisprudenza costituzionale: il nuovo rinvio a data certa di un’udienza già fatta oggetto di un precedente rinvio, così da differire di ulteriori sei mesi l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo accertata (ma non dichiarata) un anno fa, con l’ord. n. 97/2021. Giustificato in nome del principio di leale cooperazione tra i poteri, tale rinnovato differimento — in realtà — causa numerose aporie e manomette le regole che governano gli effetti della dichiarazione d’illegittimità delle leggi. L’invito è a chiudere entro una (infelice) parentesi tale precedente, che rivela nella c.d. incostituzionalità differita non una tecnica, ma una mera tattica decisoria.
Della Bella A., Quarantena obbligatoria, libertà personale e libertà di circolazione. Riflessioni a margine di Corte cost. 7 aprile 2022, n. 127, p. 772 ss.
La Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della contravvenzione che punisce l’inosservanza della c.d. quarantena obbligatoria per il soggetto positivo al SARS-CoV-2 con l’art. 13 Cost., nella parte in cui non prevede che il provvedimento che dispone la quarantena sia adottato dal giudice (o almeno convalidato dal giudice ex post), ha rigettato la questione ritenendo che il divieto di mobilità dal domicilio non debba essere considerata come una misura privativa della libertà personale, bensì come una misura limitativa della libertà di circolazione. La decisione della Corte costituisce un’occasione per ragionare sulla natura e sulle garanzie di una misura che incide in modo assai significativo sulle libertà individuali del cittadino e, più in generale, per riflettere sulle condizioni di legittimità delle scelte di incriminazione a tutela della salute collettiva nella gestione della crisi sanitaria.
Dodaro G., Sulla legittimità costituzionale dell’obbligatorietà della libertà vigilata quinquennale per l’ergastolano liberato condizionalmente, p. 794 ss.
Il saggio ricostruisce l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale della liberazione condizionale e illustra i motivi costituzionali che giustificano, come richiesto dal giudice a quo, la conversione della libertà vigilata, ex art. 230 comma 1, n. 2 c.p., da obbligatoria a facoltativa e la conseguente attribuzione al giudice del potere di valutare discrezionalmente la sussistenza o il protrarsi della pericolosità sociale del detenuto, conformemente alla regola generale dell’art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
Massaro A., Il preminente interesse del minore impone l’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare speciale, p. 806 ss.
Con la sentenza n. 30 del 2022 la Corte costituzionale estende la possibilità di applicazione provvisoria anche alla detenzione domiciliare speciale, prevista dall’art. 47-quinquies ord. penit. e rispetto alla quale il legislatore ha escluso una competenza, di natura cautelare, del magistrato di sorveglianza. La pronuncia rappresenta una tappa ulteriore di quel percorso della giurisprudenza costituzionale che, quasi facendosi carico delle aspettative deluse dalla legge n. 103 del 2017, sta colmando le lacune più evidenti dell’attuale legislazione penitenziaria. Con particolare riguardo alla detenzione domiciliare speciale, la Corte si è affidata, come in altre pronunce, al preminente interesse del minore, autentica “stella polare” capace di guidare l’opera dell’interprete. Il riallineamento normativo tra la detenzione domiciliare speciale e le altre misure alternative, a partire dalla “contigua” detenzione domiciliare ordinaria, rappresenta un esito certamente condivisibile. Restano, forse, alcuni aspetti che, in un prossimo futuro, potrebbero essere oggetto di ulteriore valorizzazione. Il riferimento è, in particolare, al “rapporto” tra genitore e figlio, inteso come relazione bilaterale e, per certi aspetti, biunivoca, che potrebbe condurre al superamento di una logica troppo rigidamente ancorata a un’anacronistica distinzione tra madre e padre detenuti, anche in considerazione del potenziale risocializzante insito nella possibilità di prendersi cura della prole in un ambiente diverso da quello carcerario.
ALbanese D., Misure di prevenzione e declaratoria di illegittimità costituzionale della fattispecie di pericolosità: tra esigenze di garanzia e forzature ermeneutiche, p. 821 ss.
Con la nota sentenza de Tommaso c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva censurato la formulazione delle fattispecie di pericolosità “generica” di cui all’art. 1 lett. a) e b) d.lgs. n. 159/2011, ritenute in contrasto con l’art. 2 Prot. n. 4 CEDU per via del loro deficit di precisione. Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tali fattispecie, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 24/2019, da un lato ha dichiarato illegittima la fattispecie di cui all’art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, mentre, dall’altro lato, ha “salvato” la fattispecie di cui alla lett. b), prendendo atto dello sforzo interpretativo “tassativizzante” nel frattempo consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità. All’indomani di questa sentenza, la giurisprudenza si è interrogata sulle sorti delle misure già applicate in via definitiva in relazione alle suddette fattispecie di pericolosità “generica”. Ne è sorto un contrasto interpretativo che ha riguardato in particolare l’istituto da utilizzare per revocare i provvedimenti di confisca definitivi, contrasto oggi risolto dalle Sezioni unite con una pronuncia di ampio respiro. L’A. esamina separatamente le diverse tematiche affrontate dal massimo organo nomofilattico, contestualizzandole nel quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, interrogandosi sui profili intertemporali della soluzione adottata e svolgendo alcune considerazioni sulla non semplice interpretazione di un dato normativo spesso ambiguo o lacunoso.
COMMENTI E DIBATTITI
Siracusano F., Verso un carcere più umano e solidale: brevi riflessioni a margine delle proposte della Commissione Ruotolo, p. 849 ss.
Animate dall’intento di fornire soluzioni per un effettivo miglioramento della quotidianità di chi vive e di chi opera nelle carceri, le proposte della Commissione Ruotolo segnano un primo passo verso la costruzione di un modello contraddistinto da umanità e solidarietà e affrancato da reazionarie prospettive simbolico-retributive. Per poter attecchire e fungere da volano per una complessiva rivisitazione di un’esecuzione penale informata ai valori costituzionali e alle buone prassi internazionali, l’innesto di queste soluzioni necessita di essere accompagnata da una decisa e contaminante svolta sul piano culturale. Una svolta che sigli l’abbandono di una visione prettamente carcerocentrica dell’intervento punitivo dello Stato e che, però, stenta ancora ad arrivare.
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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:
Demuro G. P., La sequenza causale nella truffa, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, pp. 144. (Anna Costantini)
Galante A., Legalità e mutamenti giurisprudenziali nel diritto penale. Fondamento e limiti del divieto di retroattività dei mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli, Firenze University Press, Firenze, 2021, pp. 284. (Federico Valente Bagattini)
Green S.P., Criminalizing Sex: A Unified Liberal Theory, Oxford University Press, New York, 2020, pp. 400. (Jorge Fernández Mejías)