Abstract dei contributi (a cura di Candida Mistrorigo)
Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè Francis Lefebvre anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 1/2025).
DOTTRINA
ARTICOLI
Dolcini E., Abolire l’ergastolo: è davvero un’utopia?, p. 25 ss.
Da tempo esistono nell’ordinamento — e occupano uno spazio rilevante nella prassi — diverse forme di ergastolo, tra le quali permane anche l’ergastolo ostativo, sia pure con un diverso ambito applicativo rispetto al passato. Ciò premesso, ci si interroga sulle prospettive che si offrono per l’abolizione dell’ergastolo alla luce della Costituzione e della CEDU. La storia della pena perpetua, nei suoi problematici rapporti con la pena di morte, mostra come il principio di umanità della pena non offra una base sufficientemente solida per fondare la proposta di abolizione dell’ergastolo. Per contro, in quanto espressione di una logica di fondo eliminativa, tesa a produrre la morte civile del condannato, l’ergastolo, quale retaggio di una concezione vetero-testamentaria della pena, si pone in radicale contrasto con il principio della rieducazione del condannato. Di qui la conclusione, suffragata da una schiera di maestri delle scienze penalistiche, di ieri e di oggi, che l’abolizione dell’ergastolo non sia una mera utopia: è un obiettivo che deve essere perseguito e che, sia pure in tempi lunghi, potrà essere conseguito.
Romano M., Enti collettivi e responsabilità da reato c.d. esclusiva, o indipendente, p. 39 ss.
Dopo averne rievocato il dibattito anticipatore, l’A. analizza alcuni limitati aspetti della responsabilità degli enti introdotta dal d.lgs. 231/2001. Sottolinea l’originale versione del cumulo delle responsabilità, della persona fisica e dell’ente, e afferma la natura amministrativa della responsabilità. Accenna alla distinta imputazione alla persona fisica e all’ente di un unico fatto. Ritiene che l’art. 8 d.lgs. 231 non autorizzi la responsabilità esclusiva, o indipendente, degli enti. Riprende in proposito un recente contributo dottrinale, che lamenta l’attuale eccessivo legame tra le responsabilità della persona fisica e dell’ente e ne auspica in avvenire il superamento mediante l’ammissibilità di una cauta responsabilità indipendente. L’A. conclude che nel nostro sistema penale vigente l’ente non può essere autore esclusivo di un reato. Quanto al futuro, pur segnalando l’esigenza di migliorie, ribadisce la perdurante validità del cumulo delle distinte responsabilità.
Viganò F., La pena come “contraccambio”? Qualche riflessione su fondamenti e scopi della pena nella prospettiva del diritto costituzionale, p. 59 ss.
Secondo una impostazione standard presso la dottrina italiana, la retribuzione non rientra tra le legittime finalità della pena in uno Stato laico. Ciò sembra specialmente vero in Italia, dove l’art. 27 della Costituzione stabilisce che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato. Tuttavia, almeno tre altri principi costituzionali — offensività, colpevolezza e proporzionalità della pena — si rivelano inestricabilmente legati a premesse concettuali di ordine retributivo. Questi principi, e i postulati retributivi che ne stanno alla base, continuano ancor oggi a svolgere un ruolo fondamentale di garanzia dei diritti individuali anche nel contesto di uno Stato laico, in cui la giustificazione del diritto penale nel suo complesso può essere ricercata soltanto in considerazioni relative alla sua strumentalità rispetto alla tutela di interessi individuali e collettivi.
Manes V., Revisione per inconciliabilità tra “fatti” e tutela dell’innocente, p. 83 ss.
La nozione di “fatto” alla base del conflitto teorico di giudicati (art. 630, lett. a, c.p.p.) è al centro di una importante evoluzione interpretativa nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che tende a relativizzare — se non a superare — la tradizionale posizione che ammette la revisione in caso di inconciliabilità logica tra fatti, e che la esclude nel caso in cui il conflitto sia tra mere valutazioni giuridiche. Nell’articolo si evidenzia la condivisibilità di questa evoluzione giurisprudenziale, prospettando una nozione di “fatto” rilevante sul piano giuridico penale — ed ai fini della revisione — che assume a base l’accadimento storico secondo la “selezione normativa” operata dal legislatore nella “fattispecie”. Solo una tale nozione consentirebbe al rimedio straordinario offerto dalla revisione di cui all’art. 630, lett. a, c.p.p. di rappresentare “una tutela non virtuale e astratta, ma effettiva e concreta” a protezione dell’innocente. Sotto altro profilo, si prospettano inoltre le ragioni di illegittimità costituzionale dei limiti codicistici che ostano alla istanza di revisione che abbia ad oggetto una circostanza aggravante.
Braschi S., Il contrasto alla violenza domestica: appunti per una politica criminale evidence-based, p. 105 ss.
L’art. 11 della Convenzione di Istanbul impone agli Stati di adottare scelte di politica criminale “evidence-based”, verificando alla luce delle scienze empiriche l’efficacia delle misure messe in campo per contrastare le forme di violenza oggetto della Convenzione. Il contributo muove da tale presupposto per interrogarsi sull’adeguatezza delle norme di contrasto alla violenza domestica: a questo scopo, premesse alcune considerazioni relative alla diffusione del fenomeno nel nostro Paese, l’Autrice svolge una panoramica dei principali studi che sono stati realizzati per individuare le caratteristiche della violenza domestica e indagarne le cause. I risultati del lavoro costituiscono la base per alcune riflessioni finali volte a orientare le future scelte di politica criminale.
Giuca M., La responsabilità penale dell’intelligenza artificiale: dubbi, perplessità e prospettive, p. 143 ss.
Il presente lavoro riflette sulla possibilità e sulla necessità di istituire una responsabilità penale dei sistemi di Intelligenza Artificiale quale soluzione al problema noto come “responsibility gap” allorché nell’eziologia che determina una offesa penalmente rilevante sia coinvolto un sistema di IA che abbia agito in modo autonomo. Scartata l’opzione di estendere all’agente artificiale le categorie pensate per l’uomo, si valuta la possibilità di istituire una responsabilità diretta dell’IA attraverso un procedimento di de-antropomorfizzazione dell’agente artificiale, che si sostanzia nell’elaborazione di nuove categorie dogmatiche e un apposito sistema sanzionatorio. Nondimeno, anche questa opzione è criticata adducendo argomenti di tipo tecnologico e giuridico che ostano alla responsabilità diretta dell’IA. In particolare, si osserva che tale responsabilità non è conforme ai principi fondamentali del diritto penale, sicché essa sarebbe esclusiva espressione di derive securitarie dell’ordinamento. Si conclude che la responsabilità penale diretta dei sistemi di IA ad oggi non sembra né possibile, né necessaria, sicché le istanze emergenti dall’attuale contesto tecnologico dovranno essere tutelate facendo ricorso alla responsabilità (non solo penale) della persona fisica e di quella giuridica.
Note a sentenza
Giugni I., Affettività inframuraria: itinerari tortuosi per la concretizzazione di un diritto a partire da una recente pronuncia della Cassazione, p. 189 ss.
Partendo da una recente sentenza della Corte di Cassazione, il contributo affronta il problema della mancata attuazione della decisione n. 10 del 2024 della Corte costituzionale. La conferma da parte dei giudici di legittimità della natura di diritto dell’affettività inframuraria offre l’occasione per riflettere sulle possibili strategie per garantirne l’effettività. In particolare, l’Autrice si sofferma sul ruolo che, a tal fine, devono giocare la magistratura di sorveglianza e gli altri interlocutori della Corte costituzionale, evidenziando l’urgenza di un intervento legislativo sistemico che garantisca a tutti — e non soltanto a qualcuno — il godimento di colloqui intimi con i propri partner.
COMMENTI E DIBATTITI:
Cornelli R., Verso democrazie autoritarie? Paradossi, presupposti e tendenze delle politiche di sicurezza contemporanee, p. 207 ss.
Il peggioramento delle condizioni di sicurezza reale, l’aumento vertiginoso dei vissuti d’insicurezza personale e il diffondersi di violenze causate da un’immigrazione fuori controllo costituiscono i presupposti assiomatici a partire dai quali qualsiasi politica in tema di sicurezza, tanto a livello locale quanto a livello nazionale, s’impone come necessaria e urgente. Il pacchetto sicurezza di cui si sta discutendo non fa eccezione: la sua necessità è strettamente legata alla convinzione che vi siano condizioni di sicurezza compromesse da ripristinare urgentemente. Prima ancora di valutare nel merito le modifiche apportate dal decreto-legge n. 48 del 2025 vale la pena discutere più a fondo del suo fondamento politico-criminale: è proprio vero che la società italiana sia più violenta e insicura, al punto da necessitare misure emergenziali? Quali sono le ricadute di queste politiche di sicurezza sicurezza sulla questione democratica?
Zirulia S., Il “decreto sicurezza” 2025 interrompe il processo di adeguamento del Codice Rocco alla Costituzione. Criticità e possibili rimedi, p. 217 ss.
Lo scritto si sofferma sulle principali novità introdotte, nel diritto penale sostanziale, dal decreto-legge n. 48 del 2025 (non ancora convertito nel momento in cui si scrive). Le disposizioni esaminate vengono ricondotte a tre direttrici politico-criminali, a loro volta ispirate a istanze simbolico-comunicative e marcatamente preventive: la criminalizzazione del dissenso politico; la repressione penale di forme di disagio, povertà e marginalità sociale; nonché il potenziamento della tutela penale per le forze dell’ordine. L’autore evidenzia come, in prospettiva storica, ciascuna di queste direttrici rappresenti un freno e una controspinta rispetto al difficile processo, non ancora concluso, di liberazione del codice Rocco dalle incrostazioni illiberali che, geneticamente, lo affliggo. Ne derivano disposizioni caratterizzate da più o meno evidenti profili di contrasto tanto con la Costituzione, quanto con i diritti fondamentali nella loro essenziale funzione di limiti alla potestà punitiva statale; contrasti rispetto ai quali, constatata difficoltà di avviare proficui confronti sul piano politico, si prospettano possibili rimedi sul piano giurisdizionale.
Pellizzone I., Da disegno di legge pendente in Parlamento a decreto legge: la vicenda del “pacchetto sicurezza” come iperbole dell’abuso dell’art. 77 Cost., p. 233 ss.
La vicenda istituzionale, originata dal disegno di legge recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, poi trasformato dal Governo in decreto legge, costituisce una grave anomalia, sia su un piano procedurale, sia nei contenuti. Lo scritto mette in evidenza, in primo luogo, il problematico ricorso all’art. 77 Cost. da parte del Governo, che espropria di fatto il Parlamento del potere di proseguire nell’esame del disegno di legge, già peraltro approvato in una Camera, soffermandosi anche sul ruolo giocato dal Capo dello Stato. In secondo luogo, lo scritto mette in evidenza alcune frizioni delle norme contenute nel decreto legge con alcuni principi costituzionali della materia penale.
Della Bella A., Paesi sicuri e oltre: problemi dell’esternalizzazione della detenzione amministrativa (e penale?), p. 245 ss.
Partendo dalla considerazione che il modello proposto nel Protocollo Italia-Albania è presumibilmente destinato a sopravvivere, qualunque sia la decisione che assumerà la Corte di giustizia dell’Unione europea sulle questioni relative all’individuazione dei Paesi di origine sicura, nel contributo si sviluppano alcune riflessioni circa la compatibilità dell’esternalizzazione del trattenimento con i principi costituzionali e convenzionali. Nel contributo si esprime inoltre la convinzione che le problematiche relative all’esternalizzazione della detenzione non sembrano collocarsi al di fuori dell’orizzonte concettuale del penalista, sia perché il tema riguarda l’esecuzione di una misura che, anche se di natura amministrativa, incide sulla libertà personale, sia perché in un futuro non troppo remoto l’esternalizzazione potrebbe estendersi anche all’esecuzione della detenzione penale.
Mentasti G., Paesi sicuri, diritti incerti: l’esternalizzazione delle procedure d’asilo e del trattenimento amministrativo al vaglio della giurisprudenza, p. 255 ss.
Collocando il tema in un più ampio fenomeno internazionale di esternalizzazione delle procedure di frontiera e del trattenimento amministrativo, il presente contributo analizza i profili critici della disciplina dei centri di detenzione per migranti in Albania, frutto del Protocollo italo-albanese del 2023. Dopo un esame del quadro normativo di riferimento, del funzionamento delle cd. procedure accelerate e del concetto di “paese sicuro”, il lavoro approfondisce le principali questioni sollevate dalla giurisprudenza — italiana ed europea — che nell’ultimo periodo sembrano aver messo in discussione il funzionamento stesso di tali centri. Nelle riflessioni conclusive, l’analisi si concentra sul futuro dell’esternalizzazione delle procedure di frontiera e del trattenimento, anche alla luce delle più recenti evoluzioni del diritto europeo in materia di immigrazione.
Favilli C., La nozione di Paese sicuro e i fisiologici strumenti di composizione del conflitto tra ordinamenti, p. 273 ss.
L’utilizzo della nozione di Paese sicuro in funzione anti-immigrazione è all’origine delle tensioni sorte nella sua applicazione. Il contrasto tra la legislazione italiana e i criteri codificati nella direttiva 2013/32/UE dovrebbe essere superato attraverso gli ordinari strumenti a disposizione dei giudici, valorizzando la tutela immediata dei diritti delle persone attraverso la disapplicazione e la cooperazione con la Corte di giustizia, le cui sentenze hanno efficacia in tutto l’ordinamento giuridico dell’Unione.
Siccardi C., La giurisprudenza sulle procedure “Paesi sicuri” e sui trattenimenti in Albania: problematiche costituzionali, p. 283 ss.
Lo scritto commenta le recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea e dei giudici nazionali in tema di c.d. Paesi sicuri e del Protocollo Italia-Albania. L’analisi è condotta nella prospettiva del diritto costituzionale, ponendo in particolare l’attenzione su alcune problematiche costituzionali delle novità normative e sul possibile ruolo della Corte costituzionale, sinora esclusa da questa vicenda.
Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni della seguente monografia:
Ronco M., Itinerari della modernità penale in Italia. Profili critici (1800-1930), G. Giappichelli Editore, Torino, 2025, pp. 419 (Gabriele Civello), p. 399 ss.