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21 Dicembre 2023


Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 3/2023

Abstract dei contenuti (a cura di Candida Mistrorigo)



Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè Francis Lefebvre anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 3/2023).

 

NECROLOGI

Ronco M., Ricordo di Marcello Gallo, p. 861 ss.

Militello V., Ricordo di Antonio Pagliaro, p. 869 ss.

 

DOTTRINA

ARTICOLI

Illuminati G., Le modifiche al processo penale nel d.d.l. Nordio: una prima lettura, p. 883 ss.

La promessa riforma del processo penale annunciata dal Governo si è tradotta in un disegno di legge presentato al Senato il 19 luglio. Il testo si limita ad alcuni modesti aggiustamenti in tema di intercettazioni, misure cautelari, informazione di garanzia e appello del pubblico ministero e contiene diverse incongruenze tecniche che è sperabile verranno corrette dal Parlamento.

 

Demuro G.P., Il pericolo e la sua pena: tra proporzionalità e ne bis in idem, p.901 ss.

Il pericolo rappresenta una costante normativa del nostro tempo. Nel saggio si analizzano le ragioni dello straordinario incremento dei reati di pericolo e il contenuto e i limiti della categoria, soffermandosi in particolare sulla compatibilità con i principi costituzionali, ancora discussa nonostante la loro normalità normativa. Il fulcro è rappresentato dal principio di proporzionalità della pena, del quale si approfondiscono le difficoltà applicative nei confronti del giudizio di probabilità in cui si condensa il concetto di pericolo, nelle sue varie forme. Il pericolo guarda al danno e nella necessità di evitarlo trova la sua essenza: questo assunto relazionale porta poi logicamente al confronto con i casi in cui la situazione o l’evento pericoloso si realizzano effettivamente, con le diverse soluzioni della specialità e della sussidiarietà tacita, ed entra in scena un altro, possibile e discusso, principio, quello del ne bis in idem sostanziale, sempre nella prospettiva della proporzionalità della pena.

 

Tuzet G., Il paradosso della deliberazione collegiale, p. 941 ss.

L’art. 527 c.p.p. è affetto da un serio paradosso decisionale che il presente lavoro mette in luce. Ne viene dato un esempio e ne vengono indicate certe varianti. Quindi il lavoro discute alcune opzioni di trattamento del paradosso, suggerendo di adottare a riguardo un atteggiamento “pragmatista”. Dopo alcuni cenni comparativi e considerazioni sugli aspetti logico-dialettici del problema, il lavoro termina con una proposta di modifica di tale articolo.

 

Carriero M.F., L’Ingerenz- Theorie alla luce di nuove (e più sofisticate) derive giurisprudenziali, p. 957 ss.

Il presente scritto si pone l’obiettivo di realizzare una ricognizione delle ultime giurisprudenze che si sono espresse in tema di posizione di garanzia. Da tale prima analisi emergerà come sia entrato ormai in uso il ricorso a categorie il cui impiego spesso costituisce una “cartina tornasole” dell’applicazione, talvolta inconsapevole, della teoria dell’ingerenza. Lo studio, in un’ottica anche comparata, di tale teoria induce nondimeno a ritenere del tutto impraticabile la strada che pretende di assegnare, sul piano della parte generale, rilevanza a tale criterio per fondare la presenza di nuovi soggetti garanti. Diversamente opinando, si giungerebbe al risultato di ridefinire, in nome del criterio dell’ingerenza, alcune categorie di parte speciale in tema di delitti aggravati dall’evento (es. artt. 584 e 586 c.p.), ma anche interi istituti di parte generale (es. artt. 40 cpv., 43, 56 co. 4 c.p.), legittimando la presenza di “garanti omnibus” e trasformando in omissivi reati commissivi in virtù della mera creazione di un nuovo rischio illecito.

 

Beguinot G., I reati contro la sfera sessuale della persona al tempo di internet, tra criticità tradizionali ed esigenze di prevenzione, p. 1001 ss.  

La comunicazione telematica ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle relazioni personali divenendo lo strumento per intraprendere e mantenere anche relazioni sessuali. Alla dimensione fisiologica del sesso telematico (cd. Sexting) si affianca quella eventualmente patologica che viene in rilievo quando il mezzo digitale diventa veicolo di abusi, mettendo in tensione la disciplina penalistica a tutela della sfera sessuale della persona. Il lavoro, da un lato, evidenza l’obsolescenza di un codice penale che mal si adatta al progressivo scolorare della dicotomia virtuale-reale nel mondo contemporaneo, nonché alla immaterialità del cd. Sexting coercitivo e, dall’altro, sollecita una riflessione sul ruolo della cultura formativa nella tutela preventiva della libertà sessuale. In particolare, muovendo dall’analisi delle dinamiche sottese alle condotte offensive della sfera sessuale della persona commesse a mezzo internet, che rivela come esse siano espressive di un mancato allineamento del progresso culturale a quello tecnologico, si vuole mettere in luce l’importanza dell’apertura di uno spazio nel dibattito giuridico sull’incidenza della costruzione dell’identità personale operata sul sesso e dei ruoli sociali costruiti sull’identità di genere nelle aggressioni sessuali, nonché sulla potenzialità di una appropriata e tempestiva educazione alla sessualità nel consolidare quella cultura del rispetto dell’habeas corpus che rappresenta la forma di tutela preventiva dei beni giuridici tutelati dai reati sessualmente connotati più valida ed efficiente.

 

Note a sentenza

Palazzo F., La legge “radicalmente oscura” al vaglio della Corte costituzionale: profili penalistici (e non solo), p. 1050 ss.

Viene commentata la sentenza n. 110/2023 della Corte costituzionale nella parte in cui è dichiarata incostituzionale una disposizione di legge regionale in materia edilizia in quanto “radicalmente oscura”. Dopo aver ricordato il parametro costituzionale dell’eguaglianza e della ragionevolezza sotto il profilo della necessaria “minima razionalità dell’azione legislativa”, vengono esaminati i rapporti col principio di determinatezza e precisione della legge penale. Si conclude ipotizzando che i criteri ora formulati dalla Corte costituzionale possano trovare un’applicazione concreta più sicura ed efficace di quanto è accaduto col principio di determinatezza e precisione della legge penale.

 

Valentini E., Lampedusa a Strasburgo: ieri, oggi, domani, p. 1059 ss.

A poco più di un lustro dalla nota sentenza Khlaifia, con la decisione J.A. e altri c. Italia (del 30 marzo 2023) la Corte europea torna ad affrontare un tema più scottante che mai: la legittimità convenzionale del trattamento degli stranieri “accolti” nell’hotspot di Lampedusa, messa in dubbio per i suoi rapporti con gli artt. 3, 5 (§§ 1, 2 e 4) e 13 della Cedu e con gli artt. 2 e 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione. Dopo aver illustrato i contenuti della sentenza, che ha integralmente accolto le censure dei ricorrenti, l’A. si interroga sui profili di persistente attualità della pronuncia; la quale, sebbene riferita alla vicenda di alcuni cittadini tunisini trattenuti nel centro di Contrada Imbriacola nell’ottobre del 2017, descrive una serie di criticità nient’affatto superate dalle modifiche normative nel frattempo intervenute.

 

Civello G., Dolo eventuale senza accettazione dell’evento: per la Corte di Cassazione è sufficiente la prevedibilità secondo il normale “bagaglio di conoscenze dell’uomo medio”, p. 1090 ss.

La nota riguarda una sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella quale è stata riconosciuta la sussistenza del dolo eventuale in un caso di tamponamento stradale di un motociclo da parte del conducente di un’automobile, a seguito di un diverbio. Nel decidere l’impugnazione, la Corte ha svolto alcune considerazioni in tema di dolo eventuale, facendo riferimento al concetto normativo del “normale bagaglio di conoscenze dell’uomo medio” e affermando che, ai fini di tale forma di imputazione soggettiva, sarebbe sufficiente l’elemento rappresentativo, da ricostruirsi secondo lo schema dell’agente modello, senza necessità di un effettivo elemento volitivo.

 

Mentasti G., Sulla natura della libertà vigilata applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale: brevi note a margine della sentenza n. 66/2023 della Corte costituzionale, p. 1109 ss.

Con la pronuncia in commento la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con riguardo alla vigente disciplina della libertà vigilata applicata al condannato all’ergastolo ammesso alla liberazione condizionale, sospettata di incompatibilità con agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Nel proprio percorso argomentativo la Corte ha affermato che la libertà vigilata applicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 177 co. 2 e 230 co. 1 n. 2 c.p. non è né una misura di sicurezza né una sanzione aggiuntiva, ma la prosecuzione, in forme meno afflittive, della pena già subìta in origine. Ad avviso della Corte, liberazione condizionale e libertà vigilata costituiscono « un tutt’uno », e si delineano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione. Il presente contributo, nel seguire i passaggi interpretativi indicati dalla Corte, ripercorre l’evoluzione normativa degli istituti in esame e si sofferma sui possibili profili critici della pronuncia, con particolare attenzione alla ormai rilevante distanza che separa il testo normativo dalle interpretazioni fornite da dottrina e giurisprudenza.

 

COMMENTI E DIBATTITI

Spataro A., A proposito di tortura e terrorismo, p. 1133 ss.

La storia della tortura nel mondo rimanda a violenze criminali praticate da molti secoli ed in ogni continente. In anni recenti la diffusione del terrorismo internazionale ha generato strategie criminali secondo cui si dovrebbe legalizzare la tortura per contrastarlo. Si spiegano così i metodi propri della war on terror che gli Stati Uniti hanno attuato per sequestrare e torturare sospetti terroristi, con la complicità di altri Paesi, anche europei. Queste pratiche sono state denunciate e svelate nel Rapporto Feinstein, approvato dal Senato USA il 9 dicembre 2014. Il divieto e la perseguibilità penale della tortura costituiscono ius cogens a livello internazionale, anche quando assume i caratteri della tortura psicologica o di trattamenti inumani e degradanti: illuminante è il caso di Julian Assange. Il reato di tortura è stato introdotto nel Codice penale italiano solo nel luglio 2017, ma già nel novembre 2022 è stata presentata una proposta di legge per abolirlo. È invece necessario un impegno diffuso per denunciare e far conoscere gli orrori della tortura.

 

Scordamaglia I., Uso della forza e abuso dell’autorità, p. 1155 ss.

Il problema dell’abuso di autorità, che presuppone una strumentalizzazione di una posizione di supremazia, si è storicamente affermato con riferimento all’operato dei soggetti rivestiti di funzioni pubbliche, cui è consentito di far uso della forza al fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio. L’ordinamento penale nazionale, che già contemplava diverse disposizioni atte a sanzionare i comportamenti abusivi dei pubblici ufficiali, eventualmente caratterizzati dall’uso illegittimo della forza o di altri strumenti di coazione fisica, ha visto l’introduzione della fattispecie delle cd. ‘tortura di Stato’, della quale è controversa la configurazione quale fattispecie autonoma di reato o quale fattispecie meramente circostanziale. I dubbi interpretativi in ordine ad essa sono, tra l’altro, alla base della proposta di legge volta ad abrogarla.

 

LEGGI E DOCUMENTI

Filocamo G., Riflessioni sulle condizioni del sistema sanzionatorio penale in Europa, in occasione della pubblicazione dell’aggiornamento annuale del rapporto Space, p. 1179 ss.

Il presente contributo si pone l’obiettivo di illustrare le condizioni del sistema sanzionatorio penale europeo, con particolare riferimento all’esecuzione delle pene detentive e delle ulteriori e diverse misure disposte nell’ambito del procedimento penale nelle sue varie fasi. Cogliendo l’occasione della pubblicazione dei dati relativi all’anno 2022, il contributo dà atto dei più recenti rilievi statistici enucleati nei Rapporti SPACE I e II del Consiglio d’Europa e delle riflessioni che in proposito ne sono scaturite ad opera degli Autori del Progetto, per giungere poi a delle ulteriori conclusioni.

 

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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

AA.VV. Studi in onore di Roberto E. Kostoris, P.P. Paulesu, M. Daniele, S. Signorato, M. Bolognari, A. Boldrin, (a cura di), G. Giappichelli editore, Torino, 2022, pp. 384. (Paola Spagnolo)

Giunta F., L’eccezione come regola nel diritto penale. Metamorfosi di un paradigma, La nave di Teseo, Milano, 2023, pp. 189. (Gabriele Civello)     

Ronco M., Voluntas ut ratio. Sullo statuto della volontà nel diritto penale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2023, pp. 155. (Gabriele Civello)

Zilletti L., Scuto S. (a cura di), Ispezioni della terribilità: Leonardo Sciascia e la giustizia, Leo S. Olschki, Firenze, 2022, pp. 282. (Candida Mistrorigo)