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24 Gennaio 2025


Il parere negativo del CSM sul disegno di legge di separazione delle carriere e riforma del CSM

Disegno di legge costituzionale n. 1917 recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”



Sempre in tema di separazione delle carriere della magistratura, pubblichiamo in allegato il parere del CSM, reso con delibera dell'8 gennaio 2025, in merito al disegno di legge costituzionale n. 1917 recante “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. 

Il parere, fortemente critico rispetto al d.d.l. costituzionale attualmente all'esame della Camera, è stato approvato dal Plenum con 24 voti favorevoli; solo 4 voti sono stati invece espressi a sostegno della proposta di parere favorevole alla riforma (v. allegato), mentre si è registrata un'astensione.

 

Come riportato sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura, il parere si esprime criticamente rispetto ai quattro profili nei quali la proposta riforma si articola.  In particolare:  

«1) Separazione delle carriere. Sul punto, il parere, dopo la disamina della disciplina del mutamento di funzioni giudicanti/requirenti sotto il profilo storico, procede ad esporre i dati relativi ai passaggi di funzione successivi all’entrata in vigore della riforma ordinamentale del 2006, che ha ridotto drasticamente la possibilità di mutamento di funzioni, dati che confermano l’incidenza estremamente ridotta del fenomeno rispetto al totale complessivo dei magistrati in servizio. Inoltre, la delibera procede a spiegare come la separazione delle carriere non incida – tenuto conto del vigente assetto normativo - sul principio del giusto processo e della parità delle parti nel processo. Infine, il parere espone le principali conseguente sistematiche della riforma, in termini di necessità di riscrivere l’intera normativa primaria in tema di accesso alla magistratura, di attività e competenze della Scuola superiore della magistratura, di conferimento delle funzioni di legittimità per meriti insigni, di collocamento fuori ruolo, di conferimento di posti direttivi e semidirettivi, di valutazioni di professionalità, di composizione della Corte costituzionale. Inoltre, la delibera pone in rilievo il rischio di autoreferenzialità insito nella creazione di un ordine autonomo per la magistratura requirente, rischio allo stato contrastato dalla comune cultura della giurisdizione che accomuna giudici e pubblici ministeri.

2) “Sdoppiamento” del Consiglio superiore, che rappresenta la conseguenza della separazione delle carriere. In proposito, il parere pone in luce le questioni problematiche derivanti dalla scelta legislativa, in termini di rapporto fra le competenze dei due organi e di risoluzione di eventuali conflitti, dalla mancanza di visione unitaria del funzionamento e dell’organizzazione del sistema giustizia, di organizzazione delle strutture di supporto ai due Consigli, di funzionamento dei Consigli giudiziari

3) Composizione e sistema elettorale dei due Consigli. In particolare, il parere si concentra sul metodo del sorteggio per la selezione dei componenti dei due organi, con i correlati problemi, per i componenti togati, in termini di rappresentatività delle diverse categorie e funzioni e di pluralismo ideale e culturale in seno agli organi di governo autonomo e, per i componenti laici, di individuazione della platea di sorteggiabili. Inoltre, la delibera sottolinea le interconnessioni della scelta del sorteggio sulla natura e le funzioni dell’organo di governo autonomo della magistratura.

4) Istituzione dell’alta corte disciplinare. Sul punto, il parere, dopo un’ampia analisi delle varie istanze di riforma del sistema disciplinare, con sottrazione al CSM della giurisdizione disciplinare, rileva che la creazione dell’Alta corte per i magistrati ordinari si risolve nella istituzione di un giudice speciale, che si collocherebbe fra gli organi di rilievo costituzionale. Successivamente, la delibera procede ad esaminare le problematiche connesse alla composizione dell’organo, alla durata dell’incarico, alle incompatibilità, all’impugnazione delle decisioni di tale organo, alla riserva di legge relativa alla fissazione degli illeciti disciplinari, alle forme del procedimento disciplinare e al funzionamento dell’Alta corte».

 

Nel rinviare ai documenti allegati, segnaliamo la scheda di lettura sul tema pubblicata negli scorsi giorni a firma del prof. Gian Luigi Gatta