Corte cost. sent. 23 marzo 2026 (dep. 30 aprile 2026), n. 66, pres. Amoroso, rel. Petitti
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Diamo notizia ai lettori del deposito della sentenza n. 66/2026 con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, con riferimento agli artt. 3, comma 2, 24, 27, comma 3, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo avuto riguardo, come parametro interposto all’art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che, «[s]e a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all’esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di [non] doversi procedere».
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni.
Di seguito, riportiamo il testo del comunicato dell’Ufficio stampa della Corte costituzionale che accompagna il deposito della motivazione.
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SE IL CONDANNATO È IN CONDIZIONI IRREVERSIBILI DI GRAVE INFERMITÀ, L’ESECUZIONE DELLA PENA PUÒ ESSERE DIFFERITA SENZA TERMINE
Non è irragionevole, né viola il diritto di difesa, la funzione rieducativa della pena e il principio di ragionevole durata del processo, l’articolo 147 del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice, a fronte dell’accertamento di uno stato di irreversibile incapacità psicofisica del condannato, non già di differire l’esecuzione della pena, con continue rivalutazioni di quello stato, ma di dichiarare non luogo a procedere alla esecuzione stessa.
Lo ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza numero 66, depositata oggi, pronunciandosi sulle questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.
La Corte costituzionale non ha condiviso il presupposto interpretativo, da cui muoveva il rimettente, secondo cui, allorché una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica, ai sensi del numero 2) dell’articolo 147, primo comma, del codice penale, il tribunale di sorveglianza, nel disporre il rinvio facoltativo dell’esecuzione, dovrebbe necessariamente fissare un termine, la cui scadenza provocherebbe l’inutile, quanto ciclica, rivalutazione della situazione del condannato.
Tale presupposto interpretativo, invero, non tiene conto dell’orientamento, espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in base al quale l’apposizione di un termine finale al differimento dell’esecuzione della pena è legittima solo qualora la durata del rinvio sia motivata anche in rapporto alla gravità e alla irreversibilità delle condizioni cliniche del condannato, rigorosamente accertate alla luce della documentazione acquisita.
Il giudice può quindi, nel rinviare l’esecuzione della pena, dare conto della sua scelta di non fissare alcun termine per il differimento in presenza di una grave infermità di durata indeterminabile, ove in tal senso orienti il bilanciamento fra tutela della salute della persona, finalità rieducative della detenzione ed esigenze di sicurezza della collettività, costituendo l’assenza di pericolosità del condannato uno dei presupposti per la concessione del rinvio ai sensi del citato articolo 147, primo comma, numero 2), del codice penale. Il rinvio dell’esecuzione della pena che non indichi la durata del periodo di differimento resta, peraltro, revocabile allorché si accerti successivamente che quelle condizioni di infermità del condannato, dapprima reputate irreversibili, siano non di meno cessate, per miglioramento o per guarigione.
Roma, 30 aprile 2026