Cass., Sez. un., sent. 27 maggio 2021 (dep. 11 ottobre 2021), n. 36958, Pres. Cassano, est. Pellegrino, ric. Modaffari
In attesa di ospitare prossimamente contributi di illustrazione e commento, pubblichiamo in allegato la motivazione della sentenza, depositata ieri, con cui Sezioni unite hanno formulato i seguenti principi:
«La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi».
«Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione».
(F.L.)