Corte EDU, Prima Sezione, Casamonica c. Italia, 2 ottobre 2025, n. 21670/2024
Con la sentenza Casamonica c. Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo (nel prosieguo Corte EDU) è tornata a pronunciarsi sulla compatibilità convenzionale dell’art. 416-bis c.p., respingendo il ricorso proposto da Giuseppe Casamonica per asserita violazione dell’art. 7 CEDU.
La decisione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato in tema di legalità penale e prevedibilità della norma incriminatrice[1], offrendo al contempo un’importante legittimazione convenzionale alla più recente evoluzione interpretativa dell’art. 416-bis, estesa dalla giurisprudenza nazionale alle c.d. “piccole mafie”[2].
In tale prospettiva, la decisione assume rilievo non soltanto per la soluzione del caso concreto, ma anche per le implicazioni sistematiche in ordine ai rapporti tra interpretazione giudiziale ed esigenze di determinatezza della fattispecie.
1. Fatti e iter processuale interno. La vicenda trae origine dalla condanna in primo grado di Giuseppe Casamonica e di altri imputati per il delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., sostanzialmente confermata dalla Corte di appello di Roma e successivamente impugnata dinanzi alla Corte di cassazione.
Tra i motivi di ricorso, gli imputati contestavano la qualificazione giuridica del sodalizio, escludendo la sussistenza del metodo mafioso e prospettando, al più, la configurabilità di un’associazione per delinquere semplice. In tal senso, i ricorsi valorizzavano le limitata consistenza numerica del gruppo, la ristretta proiezione territoriale e l’assenza di un’effettiva capacità intimidatrice[3].
La Suprema Corte dichiarava i ricorsi manifestamente infondati, sul presupposto che la configurabilità di un’associazione mafiosa non dipende da parametri quantitativi o strutturali, bensì dall’impiego del metodo mafioso, inteso quale forza di intimidazione attuale, effettiva e obbiettivamente riscontrabile, idonea a determinare diffuse condizioni di assoggettamento e omertà[4].
2. La questione giuridica. Dinanzi alla Corte EDU il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 7 CEDU, assumendo che l’estensione applicativa dell’art. 416-bis c.p. alle “piccole mafie” si sarebbe consolidata solo in epoca successiva ai fatti contestati, con conseguente imprevedibilità della condanna.
La censura investe, più in generale, il rapporto tra evoluzione giurisprudenziale e principio di legalità penale, chiamando in causa i confini entro i quali l’interpretazione giudiziale può incidere sull’ambito applicativo di una fattispecie incriminatrice senza tradursi in un’inammissibile estensione analogica in malam partem.
3. La decisione della Corte EDU. Investita del ricorso, la Corte EDU ha anzitutto ribadito il proprio ruolo: non spetta al giudice convenzionale sostituirsi ai giudici nazionali nell’interpretazione del diritto interno, bensì verificare se gli effetti di tal interpretazione risultino compatibili con le garanzie della CEDU[5].
Quanto al merito, la Corte ha richiamato la propria costante giurisprudenza secondo cui l’art. 7 CEDU non impone una concezione rigidamente formalistica del principio nulla poena sine lege, ma richiede che il consociato possa ragionevolmente prevedere, alla luce del dato normativo e della sua elaborazione giurisprudenziale, le conseguenze penali delle proprie azioni. Il giudizio positivo di prevedibilità postula che l’evoluzione interpretativa di una fattispecie preesistente risulti ragionevole alla luce del diritto interno e coerente con l’essenza del reato.
Applicando tali criteri al caso di specie, la Corte EDU ha rilevato che il terzo comma della disposizione individua in termini oggettivi gli elementi costitutivi dell’associazione di tipo mafioso, ancorandone la tipicità all’avvalimento della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e alle conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà. Ne consegue che, una volta accertata la sussistenza del metodo mafioso, la riconducibilità del sodalizio alla fattispecie incriminatrice prescinde dalle dimensioni dell’organizzazione. A conferma di ciò anche l’ultimo comma della disposizione, quale chiara espressione della volontà legislativa di costruire una fattispecie aperta, suscettibile di applicazione anche a formazioni diversa delle organizzazioni mafiose storiche.
Pur ammettendo che la nozione di “piccole mafie” abbia trovato una più compiuta sistematizzazione solo in tempi recenti[6], la Corte ha escluso che tale sviluppo configuri uno scostamento giurisprudenziale imprevedibile, costituendo, invece, esso una fisiologica opera di chiarificazione dell’ambito applicativo della disposizione, coerente tanto con il dato letterale (bastano tre persone) quanto con l’intento repressivo del legislatore.
Ne consegue che l’interpretazione data dalla Corte di cassazione non ha inciso in modo innovativo sulla struttura del reato, limitandosi a esplicitare un contenuto già ricavabile dal quadro normativo[7].
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4. Osservazioni. La portata sistematica della pronuncia emerge con particolare evidenza se rapportata al precedente Contrada c. Italia (2015)[8], quale principale parametro convenzionale in materia di prevedibilità della responsabilità penale per fatti connessi alla criminalità associativa mafiosa.
Le due decisioni, pur muovendo dal medesimo riferimento all’art. 7 CEDU, approdano a esiti opposti, offrendo così un utile terreno di confronto per delimitare il confine tra interpretazione evolutiva consentita e creazione giurisprudenziale vietata.
Nel caso Contrada, la Corte EDU aveva ravvisato la violazione del principio di legalità con riferimento alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, rilevando come, all’epoca dei fatti, tale istituto non presentasse confini applicativi sufficientemente determinati né fosse sorretto da un orientamento giurisprudenziale consolidato, sicché l’intervento interpretativo, operato dai giudici italiani, andando al di là dei limiti della mera specificazione ermeneutica, si sarebbe tradotto non già in una mera precisazione del contenuto normativo, bensì nell’elaborazione di una forma autonoma di responsabilità[9].
Diversamente, nella vicenda Casamonica la condanna si fonda su una fattispecie espressamente tipizzata dal legislatore, i cui elementi costitutivi sono descritti in termini oggettivi. L’applicazione dell’art. 416-bis c.p. alle “nuove o piccole mafie” non estende l’area del penalmente rilevante né altera la struttura della fattispecie, ma si configura piuttosto come chiarificazione interpretativa coerente con il dato letterale e la ratio della disposizione. Decisivo, nella valutazione della Corte EDU, risulta il costante ancoraggio della giurisprudenza nazionale agli elementi oggettivi della fattispecie, con particolare riferimento all’effettiva esteriorizzazione della forza intimidatrice quale tratto qualificante del metodo. In tale direzione si colloca l’elaborazione maturata dal noto caso Mafia Capitale, che ha rappresentato un significativo banco di prova per la tenuta applicativa dell’art. 416-bis c.p. rispetto a fenomeni criminali non riconducibili alle mafie storiche. Tale impostazione, improntata a un rigoroso controllo della tipicità, conferma come l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 416-bis si sviluppi in senso non espansivo, bensì selettivo, circoscrivendo l’area del penalmente rilevante entro confini oggettivamente verificabili. È proprio questa coerenza sistematica che consente di escludere, anche nel caso Casamonica, un’estensione analogica o imprevedibile della fattispecie incriminatrice.
Se in Contrada l’intervento interpretativo aveva assunto – ad avviso della Corte EDU – carattere sostanzialmente creativo, generando retroattivamente una responsabilità non chiaramente desumibile dall’ordinamento, in Casamonica esso si limita a esplicitare un contenuto già immanente alla fattispecie legale.
La presente pronuncia del Giudice di Strasburgo, pertanto, non segna affatto un arretramento delle garanzie convenzionali, ma ne conferma l’impostazione sostanziale, precisando che solo le innovazioni interpretative imprevedibili o analogiche risultano incompatibili con l’art. 7 CEDU, mentre restano ammissibili gli sviluppi ragionevoli e coerenti con l’essenza del reato.
[1] Tra gli altri, F. PALAZZO, Considerazioni minime sulla prevedibilità della decisione giudiziale (tra miti, illusioni, pragmatismi), in Cassazione Penale, fasc. 3, 2022, p. 941; M. PICCARDI, L’art. 7 CEDU quale possibile limite garantistico alla giurisprudenza creativa, in Diritto di Difesa, fasc. 4, 2021, p. 835; F. MAZZACUVA, La Corte europea ritorna sul principio di “prevedibilità” del diritto penale tra irretroattività, retroattività della lex mitior e prééminence du droit, in Sistema Penale, 2020.
[2] G. TURONE, F. BASILE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè editore, Milano, 2024, pp. 146 ss.
[3] L. CONFENTE, La Cassazione conferma: il clan Casamonica è un’associazione mafiosa, in IUS Penale, 2024.
[4] Cass. pen., Sez. II, sent. 24 novembre 2023, n. 2159, par. 2 «Sulla scorta del dato positivo e di un’imponente opera interpretativa in letteratura e in giurisprudenza è da tempo consolidato l’orientamento, a cui il Collegio intende dare piena continuità, in materia di rilevanza penale ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. anche di organizzazioni criminali non solo diverse dalle mafie storiche (nonché dalle loro cellule, insediate, in continuità e col beneplacito dell’associazione made, al di fuori dei territori di provenienza, secondo lo schema delle cosiddette mafie delocalizzate […]), ma neppure riconducibili al paradigma delle grandi formazioni criminal-imprenditoriali, che agiscono a livello nazionale o transnazionale o comunque su un’ampia area territoriale»
[5] Corte EDU, Sez. I, sent. 11 settembre 2025, ric. n. 21670/2024, par. 12
[6] A ben vedere, già nel 1989, con riferimento al gruppo Teardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare: «nello schema previsto dall’art. 416-bis non rientrano solo le grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti; dotate di mezzi finanziari imponenti; che assicurano l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone: rientrano anche le piccole mafie con basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi però del metodo della intimidazione da cui deriva assoggettamento e omertà» (Cass. Sez. VI, sent. 10 giugno 1989, in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, 1990, pp. 1177 ss.)
[7] Corte EDU, Sez. I, sent. 11 settembre 2025, ric. n. 21670/2024, par. 17
[8] Corte EDU, Sez. IV, sent. 14 aprile 2015, ric. n. 66655/2013
[9] Corte EDU, Sez. IV, sent. 14 aprile 2015, ric. n. 66655/2013, par. 75. Per alcuni ri lievi critici su tale sentenza si veda, in ogni caso, anche per ulteriori riferimenti, G. TURONE, F. BASILE, Il delitto di associazione mafiosa, op. cit. p. 338 ss.