Cass., Sez. I, sent. 25 marzo 2026 (dep. 28 maggio 2026), n. 19609, Pres. Boni, rel. Natalini
1. Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi della continuazione di reati[1], affermando, per la prima volta, il principio secondo cui «In sede esecutiva è consentita l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. anche in relazione a reati la cui pena, in esito a sentenza di condanna, sia stata già espiata»[2]. In particolare, la vicenda sottoposta all’esame della Corte riguardava il riconoscimento del vincolo della continuazione, da parte del giudice dell’esecuzione di Isernia, tra due soltanto dei tre reati oggetto di altrettanti provvedimenti di condanna, motivandosi l’esclusione del terzo reato proprio in ragione dell’avvenuta integrale esecuzione della pena per esso inflitta. Tale decisione è stata censurata dalla Corte di cassazione, secondo la quale l’intervenuta espiazione della pena non consente di escludere a priori che il reato di cui si tratti sia stato realizzato nell’ambito di un «medesimo disegno criminoso».
2. Per comprendere meglio la portata innovativa della sentenza in commento, appare opportuno richiamare brevemente la disciplina della continuazione in sede esecutiva. L’istituto, previsto dall’art. 81, co. 2, c.p., può trovare applicazione anche dopo la conclusione del processo di cognizione ai sensi dell’art. 671 c.p.p., consentendo al condannato di chiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze di condanna divenute definitive. Il giudice dell’esecuzione, al quale è rivolta la richiesta, può pronunciarsi sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso purché la continuazione non sia già stata esclusa nel corso del giudizio di cognizione e i reati siano oggetto di distinti provvedimenti di condanna[3]. Se il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non desta particolari problemi quando riguarda reati le cui pene siano ancora in esecuzione e già ricomprese in un cumulo materiale, più controversa è la possibilità di riconoscere la continuazione con reati già giudicati con precedenti sentenze, le cui pene siano state nel frattempo dichiarate estinte oppure, come nel caso in esame, interamente scontate.
3. La questione, a dire il vero, è già stata affrontata dalla Corte di cassazione che ha in più occasioni annullato decisioni che escludevano il riconoscimento della continuazione con reati per i quali la pena fosse estinta a seguito della concessione dell’indulto (art. 174 c.p.)[4], così come nel caso in cui il reato fosse estinto a seguito della concessione della sospensione condizionale (art. 167 c.p.)[5]. Tali pronunce prendevano le mosse dalla considerazione che il riconoscimento della continuazione, anche quando non avrebbe potuto produrre effetti diretti sull’entità della pena da scontare – perché, ad esempio, si trattava di reati le cui pene erano state entrambe condonate –, poteva comunque determinare conseguenze favorevoli per il condannato nella fase esecutiva. Si pensi, ad esempio, al calcolo del presofferto, che potrebbe mutare nel momento in cui una pena estinta venga ricompresa nel cumulo in esecuzione, oppure alla possibile concessione della sospensione condizionale della pena quando un reato oggetto di una seconda sentenza di condanna venga posto in continuazione con un altro per il quale tale beneficio era già stato concesso. A tale orientamento la Corte di cassazione ha dato continuità anche nella presente decisione, sottolineando, ancora una volta, che l’interesse del reo al riconoscimento della continuazione potrebbe risiedere anche nell’«imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.», oppure nell’«escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato»[6].
4. Occorre, inoltre, ricordare come la stessa Corte costituzionale abbia applicato la disciplina della continuazione con un reato estinto per esito positivo della messa alla prova, con evidenti ripercussioni favorevoli sulla possibilità di accedere una seconda volta al beneficio. Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2022, che ha reso possibile una seconda applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova quando questa venga richiesta per un reato riconducibile al medesimo disegno criminoso di quello per il quale l’imputato aveva già beneficiato dell’istituto. Tale risultato è stato raggiunto dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, co. 4, c.p., per violazione dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludeva una seconda applicazione della messa alla prova anche nelle ipotesi di reato continuato e di concorso formale[7]. All’origine della pronuncia vi è in realtà non tanto l’esigenza di preservare l’interesse del condannato, quanto piuttosto evitare un’irragionevole disparità di trattamento, determinata da circostanze di natura processuale, tra la posizione dell’imputato al quale siano contestati nell’ambito di un unico procedimento tutti i reati realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguente possibilità di accedere alla messa alla prova, e quella dell’imputato nei cui confronti l’azione penale sia inizialmente esercitata per alcuni soltanto di tali reati, rimanendo gli altri oggetto di un successivo procedimento, con la conseguente impossibilità di ottenere una seconda volta il beneficio.
5. Rispetto alle pronunce richiamate, la sentenza in esame compie un passo ulteriore, ammettendo la possibilità di riconoscere la continuazione non soltanto in relazione a reati estinti (come nei casi di sospensione condizionale della pena o di esito positivo della messa alla prova) o a pene estinte (come nell’ipotesi dell’indulto), ma anche rispetto a reati per i quali la pena sia stata interamente scontata. Nel silenzio della pronuncia sul punto, non sembra potersi escludere che il reato per il quale si richiede il riconoscimento della continuazione con uno precedente, la cui pena sia stata già interamente scontata, possa essere stato commesso successivamente al passaggio in giudicato della condanna precedente o, addirittura, dopo l’integrale esecuzione della pena con essa inflitta. Si tratta di un profilo particolarmente delicato, ampiamente dibattuto in dottrina, che potrebbe porsi in tensione con la funzione stessa della pena inflitta con la prima sentenza di condanna, la quale potrebbe risultare «contraddittoriamente frustrata, perché si creerebbe la licenza di commettere reati a pena “ridotta” o, addirittura, “nulla”»[8]. Tale criticità appare ancora più evidente qualora il vincolo venga riconosciuto anche rispetto a reati commessi dopo che la pena sia stata interamente scontata. In questa ipotesi, infatti, a differenza di quanto avvenuto nei casi di sospensione condizionale della pena o di concessione dell’indulto, la disciplina della continuazione troverebbe applicazione rispetto a un reato commesso da una persona che ha già affrontato un percorso che, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe essere rieducativo (art. 27, co. 3, Cost.). Sebbene anche nel caso della messa alla prova, oggetto della pronuncia della Corte costituzionale, tale percorso potesse considerarsi concluso positivamente, tutti i reati posti in continuazione erano stati commessi anteriormente alla concessione della misura e la loro trattazione in procedimenti distinti era dovuta a ragioni di natura meramente processuale. La soluzione adottata con la pronuncia in esame dalla Corte di cassazione appare, tuttavia, del tutto condivisibile e potrebbe essere letta come espressione della consapevolezza che l’attuale sistema punitivo, nel suo complesso, non è sempre in grado di disincentivare l’autore del reato dal dare attuazione all’originario disegno criminoso unitario. Una simile posizione appare tanto più coerente se si considera che la principale risposta al reato offerta dal nostro ordinamento è rappresentata dalla pena detentiva, la cui esecuzione negli istituti penitenziari presenta criticità particolarmente gravi, tali da rendere assai difficile – se non impossibile – l’effettiva realizzazione della sua funzione rieducativa e risocializzante.
6. Se dunque sembra ragionevole non ritenere a priori incompatibile il riconoscimento della continuazione anche rispetto a reati commessi dopo l’esecuzione della pena inflitta per reati precedenti, resta, comunque, necessario accertare la sussistenza del medesimo disegno criminoso. A partire dalla riforma del 1974, tale elemento costituisce il presupposto essenziale dell’istituto e, poiché il legislatore non lo ha puntualmente delineato, alla magistratura è stata lasciata un’ampia – e criticata – discrezionalità nella definizione del suo contenuto. Da qui il timore, espresso da parte della dottrina, che le maglie dell’istituto possano ampliarsi eccessivamente, dando luogo a possibili violazioni del principio di uguaglianza nella sua concreta applicazione[9]. Si è, d’altra parte, ipotizzato che i giudici, nel valorizzarne soprattutto la funzione di correttivo all’eccessiva durezza del cumulo materiale delle pene, possano applicare la continuazione tra reati anche in assenza di un effettivo medesimo disegno criminoso, andando così oltre la ratio propria dell’istituto, individuata nella minore rimproverabilità dell’agente in ragione dell’unicità del coefficiente psicologico che lega i diversi episodi criminosi, in contrapposizione a quella «reiterazione di scelte di commettere reati che invece caratterizza il concorso materiale»[10].
7. Non sembra, tuttavia, che le aperture della giurisprudenza nell’applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva comportino un superamento della ratio originaria dell’istituto. I giudici, infatti, sono soliti procedere a un accertamento rigoroso della sussistenza del medesimo disegno criminoso, che non viene confuso con l’abitualità nel delitto, né con un «programma generico di attività delinquenziale»[11]. Del resto, la giurisprudenza ha individuato proprio nell’intervenuta detenzione o, più in generale, nella privazione della libertà personale, una circostanza sintomatica dell’assenza di un medesimo disegno criminoso[12]. Una diversa valutazione è stata ammessa, fino ad oggi, soltanto con riferimento ai reati associativi di tipo mafioso, in ragione delle peculiarità del contesto criminoso nel quale si inseriscono, caratterizzato dalla possibilità che i periodi di detenzione siano «accettati come eventualità prevedibili in contesti criminosi del genere» e, di conseguenza, non interrompano necessariamente il coefficiente psicologico unitario, che potrebbe essere riconosciuto «se vi è prova che il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo, costituito da fasi di detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo in favore del sodalizio criminoso»[13]. D’altra parte, la possibilità che alla ratio propria dell’istituto si affiancasse un’ulteriore finalità di correzione dell’eccessiva durezza del trattamento sanzionatorio era stata presa in considerazione dallo stesso legislatore. Dalla Relazione al disegno di legge approvato dal Senato il 2 luglio 1971, che ha condotto all’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 81, co. 2, c.p. attraverso il d.l. 11 aprile 1974, n. 99, emerge infatti come, per bilanciare le esigenze di difesa sociale con la funzione rieducativa della pena, «il legislatore era posto di fronte ad una alternativa: o rivedere la pena edittale per tutti i reati […] oppure introdurre congegni di carattere generale atti a realizzare la finalità innanzi indicata», ed abbia optato per questa seconda soluzione.
8. In conclusione, la via aperta dalla sentenza in commento può ritenersi coerente con la ratio dell’istituto della continuazione tra reati e, al contempo, attenta alle criticità dell’attuale sistema sanzionatorio, caratterizzato da cornici edittali particolarmente elevate e da condizioni di detenzione spesso disumane. In questa prospettiva, appare dunque apprezzabile la valorizzazione dell’ulteriore funzione della continuazione quale correttivo all’eccessiva severità del cumulo materiale delle pene, soprattutto alla luce delle difficoltà che il principio di proporzionalità, ormai pacificamente riconosciuto come fondamentale anche nella fase esecutiva, incontra nella sua concreta attuazione, in assenza di strumenti specificamente destinati a garantirne il rispetto, fatta eccezione (forse) per il reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35-bis o.p. Come è stato autorevolmente affermato, «una volta calata nella fase esecutiva, la proporzione si pone in rapporto non più solo con le norme astratte ma anche – e diremmo soprattutto – con la concretezza fattuale dell’esecuzione penitenziaria. […] Insomma, una volta immersa nell’universo carcerario, la proporzione deve fare un bagno di effettività»[14].
[1] Espressione ritenuta più appropriata rispetto a reato continuato, che invece meglio si addiceva alla disciplina vigente prima della riforma legislativa del 1974, v. sul punto F. Coppi, voce Reato continuato, in Dig. Disc. Pen., vol. XI, 1996, p. 225. Sul tema della continuazione cfr., tra gli altri, L. Pillitu, Il reato continuato. Esposizione della dottrina della continuazione secondo il codice penale Rocco, Cedam, 1936; D. Pisapia, Reato continuato, Jovene, 1938; M. Punzo, Reato continuato, Cedam, 1951; A. Pagliaro, I reati connessi, Priulla, 1956; G. Flora, Concorso formale e reato continuato nella riforma del 1° libro del codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 506; A. Fiorella, Concorso formale, reato continuato e pene eterogenee, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 1553; R. Bartoli, La struttura del reato continuato, in Studium iuris, 2001, p. 1070; G. Varraso, Il reato continuato. Tra processo ed esecuzione penale, Cedam, 2003; D. Falcinelli, Il reato continuato tra Mito (del favor rei) e Realtà (del medesimo disegno criminoso), in Arch. Pen., 1/2014; A. Gaboardi, Le loquaci spoglie del reato continuato, in Cass. pen., 2014, p. 3983; C. Silva, L’evoluzione della continuazione: il problematico passaggio dalla teoria del reato alla commisurazione della pena, in Arch. Pen., 1/2015; G. Panebianco, La persistente vivacità del reato continuato nella giurisprudenza delle Sezioni unite, in Giur. It., 2019, p. 690.
[2] Cass. pen, n. 19609 del 25 marzo 2026, §1.
[3] Qualora, infatti, fossero stati contestati nell’ambito di un unico processo, il vincolo avrebbe dovuto essere riconosciuto, ove sussistente, dal giudice di merito, che avrebbe potuto rilevarlo anche d’ufficio.
[4] V, ad esempio, Cass. pen., n. 33921 del 7 luglio 2015, in DeJure.
[5] Cfr. Cass. pen., n. 25118 del 15 aprile 2025, in DeJure.
[6] Cass. pen, n. 19609 del 25 marzo 2026, §1.
[7] Sul tema v. V. Bove, Messa alla prova concedibile una seconda volta, se il reato è continuato, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 3/2022, p. 1345.
[8] Cfr. F. mantovani, G. Flora, Diritto penale, Cedam, 2025, p. 490; in senso analogo, in precedenza, E.M. Ambrosetti, Problemi attuali in tema di reato continuato. Dalla novella del 1974 al nuovo codice di procedura penale, Cedam, 1991, pp. 30 e ss.; così come A. Pagliaro, Cosa giudicata e continuazione di reati, in Cass. pen., 4/1987, p. 96.
[9] D.M. Schirò, Gli incerti confini del medesimo disegno criminoso tra favor rei ed esigenze di uguaglianza, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2025, p. 1337.
[10] Cfr. V. Zagrebelsky, voce Reato continuato, in Enc. Dir., vol. XXXVIII, 1987, p. 844.
[11] V. sul punto R. Ristori, Il reato continuato, Cedam, 1988, p. 4.
[12] Cfr., ad esempio, Cass. pen., n. 34756 del 17 maggio 2012, in DeJure.
[13] V. Cass. pen., n. 16560 del 23 febbraio 2023, in DeJure.
[14] V. sul punto F. Palazzo, Il principio di proporzionalità come fondamento e limite di una punizione giusta. Considerazioni introduttive sulla proporzionalità in fase esecutiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2025, p. 1027. Nello stesso senso, M. Bortolato, La proporzionalità in fase esecutiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2025, p. 1031.