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05 Marzo 2025


La Cassazione sulla “non occasionalità” nei fatti di lieve entità ex art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti dopo la riforma del 2023

Cass. Pen., Sez. III, 13 febbraio 2025 (ud. 22 gennaio 2025), n. 5842, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta



Con la sentenza che può leggersi in allegato, la terza sezione della Cassazione si è pronunciata sul significato da attribuire alla “non occasionalità” di cui al secondo periodo dell’art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti. Introdotta dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione dell'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. "decreto Caivano"), la disposizione prevede una circostanza aggravante che determina, per i fatti di lieve entità non occasionali, l’innalzamento del minimo edittale della pena detentiva e di quella pecuniaria.

 

Chiamata a pronunciarsi specificamente sul significato da attribuire alla “non occasionalità”, quale elemento specializzante di tale previsione normativa, la Cassazione ha precisato che la circostanza risulta integrata «allorquando l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico».

Oltre al significato letterale del termine, che richiama una condotta che si sia già verificata almeno una volta in passato, a suggerire tale interpretazione è anche il raffronto con la diversa nozione di “abitualità”, utilizzata altrove nel codice: in riferimento all’art. 131-bis c.p., dove l’abitualità della condotta porta ad escludere l’operatività dell’esimente della particolare tenuità, le Sezioni Unite si sono espresse nel senso di richiedere l’accertamento della precedente commissione, da parte dell'agente, di almeno due illeciti, ulteriori rispetto a quello sub iudice (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj). La differente nozione di “non occasionalità” sarebbe dunque individuabile, secondo la Corte, in un minus rispetto alla “abitualità”.

 

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto la circostanza integrata nel caso di specie; ad essere giudicato era infatti un soggetto cui era stata contestata la recidiva infraquinquennale specifica, «il che sta evidentemente a significare che l'agente aveva già riportato una condanna definitiva per la medesima violazione e, che, quindi, il fatto, oggetto di contestazione, non è "occasionale"».

 

(Sara Prandi)