Corte cost. sent. 22 settembre 2025 (dep. 7 novembre 2025), n. 166, Pres. Amoroso, red. Viganò
Abstract. Con la sentenza n. 166 del 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata su due rilevanti questioni che attengono all’applicabilità della confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p. in relazione ai delitti in materia di stupefacenti “di lieve entità” di cui all’art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990 (T.U. stup.). Si tratta di una pronuncia, in parte di rigetto e in parte interpretativa di rigetto, che delinea principi generali in tema di confisca destinati a operare ben oltre la sola materia degli stupefacenti e in relazione a tutti i casi nei quali è prevista la confisca allargata. In primo luogo, si afferma che, se – da una parte – non è in astratto costituzionalmente illegittimo aver esteso (attraverso la modifica dell’art. 85-bis T.U. stup. ad opera del c.d. “decreto Caivano” del 2023) tale confisca anche a “delitti-presupposto” di modesta gravità e offensività, come quelli di cui all’art. 73 c. 5 T.U. stup., è però doveroso – d’altra parte – non ricorrere in concreto ad alcun automatismo applicativo, disponendo tale misura ablatoria solo a determinate condizioni, che si traggono da un’interpretazione restrittiva e secondo la ratio (ripristinatoria) dell’istituto e che vengono precisate nella sentenza. In secondo luogo, si esclude l’illegittimità costituzionale del diritto vivente secondo cui tale misura (in quanto non punitiva) può essere disposta anche in caso di condanna o patteggiamento per reati-spia commessi prima dell’entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, a condizione che i fatti da cui si ritiene provenga l’arricchimento illecito fossero già previsti come reato all’epoca e per questi fosse già prevista dalla legge la confiscabilità del profitto delittuoso.