ISSN 2704-8098
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  Articolo  
11 Settembre 2020


L’appello del pubblico ministero tra obbligatorietà dell'azione penale ed efficienza giudiziaria


Abstract. L’obiter dictum con cui la Consulta nella recente sentenza n. 34/2020 ha escluso la copertura costituzionale entro l’art. 112 Cost. del potere d’appello del pubblico ministero non costituisce certo una novità nella giurisprudenza costituzionale, la quale ormai da tempo nega che questo possa essere considerato come estrinsecazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale. Tuttavia, il ragionamento del giudice delle leggi non è immune da critiche, in quanto vi sono valide argomentazioni per avvalorare la costituzionalizzazione anche del potere d’impugnazione del p.m. sotto l’articolo 112, senza che ciò influisca sulla conclusione a cui è giunta la Corte, la quale nella citata pronuncia ha ritenuto legittima la configurazione del potere d’appello della parte pubblica come ridisegnata dalle recenti riforme. Tuttavia, sul tema, non ci si può non chiedere se tale nuovo assetto abbia o meno “sbilanciato”, in nome dell’efficienza giudiziaria, il tradizionale ruolo istituzionale del p.m. verso quello di parte processuale stricto sensu intesa, ossia come portatrice di interessi particolari.

SOMMARIO: 1. Il nuovo assetto del potere d’appello del pubblico ministero al vaglio della Consulta nella sentenza n. 34/2020. – 2. Il potere di impugnazione del p.m. ed il principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale nella giurisprudenza costituzionale. – 2.1. Osservazioni critiche sulle argomentazioni della Consulta. – 2.2. Discrezionalità tecnica del pubblico ministero ed obbligatorietà dell’azione penale. – 3. Il potere di impugnazione del pubblico ministero allo stato dell’arte. – 4. La nuova configurazione del potere d’appello del p.m.: verso una parte “parziale”?