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  Scheda  
27 Gennaio 2026


Le Sezioni Unite sul concordato in appello: il provvedimento che respinge la richiesta non è ricorribile per cassazione

Cass. Sez. un., sent. 10 luglio 2025 (dep. 22 gennaio 2026), n. 2647, Pres. Cassano, est. Guardiano



Con ordinanza del 14 marzo 2025, la Seconda Sezione penale, ravvisato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione «se avverso l’ordinanza della Corte di appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio».

Con la sentenza consultabile in allegato, le Sezioni Unite hanno stabilito che il provvedimento in esame «non è suscettibile di ricorso per cassazione».

Richiamate, in particolare, la giurisprudenza costituzionale e la propria decisione nel caso Fazio del 2022, la Suprema Corte muove dall’inquadramento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., individuandone la ratio nella «finalità di decongestionare il carico eccessivo di processi pendenti in appello, attraverso un meccanismo deflattivo». Finalità che la riforma Cartabia ha rafforzato, eliminando le preclusioni previste dalla disciplina previgente e introducendo un termine a pena di decadenza – quindici giorni prima dell’udienza – per la formulazione della richiesta.

Discende da qui la natura di istituto «più prettamente processuale», nel quale, oltretutto, «difettano quei caratteri di “premialità” sostanziale che qualificano tanto il rito abbreviato quanto il rito della applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 e segg. cod. proc. pen.».

La funzione attribuita al concordato definisce anche la natura del provvedimento di rigetto della richiesta. Venuta meno la possibilità di imprimere l’accelerazione perseguita dalle parti, del resto, il giudizio di appello rientra nello schema ordinario, destinato a concludersi con una decisione che prenda in considerazione tutti i motivi di impugnazione. Il provvedimento, quindi, «non avendo altra funzione se non quella di non consentire lo svolgimento di un giudizio meramente eventuale ed anticipato, ha natura meramente ordinatoria e non decisoria» e, in quanto tale, non è ricorribile per cassazione.

Secondo le Sezioni Unite, nemmeno sussiste l’interesse a impugnare la pronuncia. Innanzitutto, il provvedimento non può qualificarsi come una «decisione giudiziale, nel senso di atto adottato dal giudice di appello dotato di contenuto decisorio». Inoltre, non è individuabile una situazione di «svantaggio processuale», poiché il mancato accoglimento della richiesta non incide negativamente sulla posizione delle parti, limitandosi a ricondurre la definizione del giudizio di secondo grado alla sua dimensione ordinaria.

 

In allegato può leggersi il testo della sentenza.

 

(Francesco Lazzarini)