Cass. Sez. un., 22 maggio 2023 (ud. 23 febbraio 2023), n. 21716, Pres. Cassano, rel. Aprile
Segnaliamo ai lettori e pubblichiamo in allegato la sentenza, depositata il 22 maggio 2023, con cui le Sezioni unite si sono espresse in materia di legittimazione del Procuratore Generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado.
L'ordinanza di rimessione (già segnalata in questa Rivista e qui consultabile) aveva posto le seguenti questioni di diritto:
«Quali presupposti legittimino il procuratore generale ad appellare la sentenza ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.;
se l'acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593 bis, comma 2, cod. proc. pen.) sia riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado;
se, in assenza delle condizioni per l'appello del procuratore generale di cui all'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione dello stesso possa essere qualificato come ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen. ovvero come ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.».
In attesa di ospitare contributi di commento, riportiamo di seguito i principi di diritto formulati dalle Sezioni unite:
«La legittimazione del Procuratore generale della Repubblica a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell’acquiescenza del Procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis disp. att. c.p.p. che impongono al primo di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del secondo in ordine all’impugnazione della sentenza.
L’acquiescenza del Procuratore della Repubblica al provvedimento non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado.
In assenza delle condizioni per proporre appello ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, c.p.p., il Procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 c.p.p.».
(G.M.)