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04 Giugno 2026


Novità in tema di giudizio abbreviato


Pubblichiamo di seguito il testo della relazione tenuta dal dott. Guglielmo Leo al corso per la Scuola Superiore della Magistratura in tema di "Forme alternative di definizione del procedimento penale" (n. P26030), tenutosi a Scandicci il 27 maggio 2026. 

 

***

Il giudizio abbreviato – la porzione più originale della gamma di riti alternativi che nella logica del progetto Vassalli avrebbe dovuto impedire il tracollo del modello ordinario di processo – è risultato quasi immediatamente un grave fallimento. Inutile qui richiamare statistiche, resistenze culturali al nuovo, strategie variegate di approccio al rito. Il fatto è che, come fu scritto con brillante tempismo, l’istituto era nato con una vocazione congenita alla incostituzionalità.

Leggendo oggi una descrizione delle caratteristiche fondamentali del rito, quasi si stenta a credere che non se ne fosse percepita, già in fase progettuale,  la grave dissonanza dai principi di sistema e dalle stesse regole della Costituzione. L’esercizio di quello che oggi chiamiamo senza esitazioni un diritto di accesso dell’imputato, era subordinato ad un necessario  parere favorevole del publico ministero, al quale mancava perfino una traccia dei parametri cui compiere riferimento per la relativa espressione (argomento oggetto di infiniti dibattiti).   Il provvedimento preclusivo del giudice, inizialmente calibrato sulla decidibità allo stato degli atti, era assolutamente insindacabile, così come del resto il diniego (immotivato) di consenso del pubblico ministero. Ma la caratteristica più singolare, non per stravaganza ma per l’evidente tensione con l’idea stessa di processo (una serie di atti coordinati al fine di accertare fatti processuali e sostanziali, pervenendo ad una decisione nei modi legittimi fissati dalla legge), era la velleitaria ambizione ad un assoluto blocco degli atti. Indagini preliminari concepite come strumenti per abbozzare l’accusa (art. 326 c.p.p.), e non certo come istruttorie utili a chiarire ogni aspetto della regiudicanda, avrebbero dovuto bastare alla pronuncia di una giusta sentenza. Non stupisce che, nei primi anni, molti definissero il rito abbreviato come una procedura di patteggiamento per fattispecie non definibili ex art. 444 c.p.p.

L’idea di un procedimento penale senza strumenti cognitivi era insostenibile, specie dopo che fu deciso – giustamente – che il blocco degli atti non precludeva l’autodifesa mediante interrogatorio nell’ambito della udienza camerale, con la connessa paralisi delle attività di verifica di eventuali indicazioni difensive sul fatto. Una situazione tanto assurda che la giurisprudenza dovette inventare casi di integrazione extra ordinem (ad esempio riguardo ad indagini sulla imputabilità o sulla capacità processuale), contestualmente prospettando – nella doverosa ricerca di soluzioni compatibili con le norme – un preteso divieto di indagare, comunque, a fini di ricostruzione del fatto e di accertamento della responsabilità (sic). Ne troviamo traccia in alcune riprese tralaticie, perfino nel 2020 (Cass., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 13739, C.E.D., n. 278975-01), che traggono origine proprio da quelle prime timide infrazioni della previsione insormontabile del blocco degli atti. Per inciso, è oggi pacifico che la integrazione probatoria può avere qualsiasi oggetto.

Insomma, un fallimento epico e precoce del progetto originario, ed un’opera di smantellamento cominciata ben presto ad opera della Consulta (si ricorderà qui soltanto una delle caute decisioni di esordio, che impose al pubblico ministero, almeno, di motivare il proprio parere: sentenza 9 febbraio 1990, n. 66).

In un tempo relativamente breve, circa dieci anni, lo stesso legislatore aveva dovuto risolversi ad un incisivo intervento di riforma del rito, con la cd. legge Carotti (n. 479 del 1999), centrata soprattutto sul superamento del velleitario blocco degli atti, sia quale presupposto della richiesta difensiva di accesso, sia quale strumento officioso per il completamento della base cognitiva per la decisione, una volta innescata la forma abbreviata del giudizio di merito (rispettivamente, comma 5 del novellato art. 428 c.p.p. e comma 5 del novellato art. 441 c.p.p).

Da allora, l’integrazione probatoria è uno snodo cruciale nell’economia del giudizio abbreviato,  perché ne contraddice l’ambizione almeno formale  (l’art. 438 ancora esordice con riferimento “allo stato degli atti”, pur facendo ovviamente salvo, dopo la riforma Carotti, i casi di inegrazione probatoria) e si trova in tensione  con la passione dominante verso un pilastro del modello accusatorio, cioè l’idea del dibattimento come forma preferibile e più adeguatamente garantita di accertamento dei fatti, anche dal punto di vista euristico.

Tanto questo è vero che – relativamente agli interventi sul giudizio abbreviato – il ruolo della prova integrativa nel rito è stato ancora un oggetto di rilievo nel contesto della riforma Cartabia.

Per la verità, come subito sarà detto, è dubbio che il legislatore abbia conseguito risultati innovativi ed efficaci nella ricerca di parametri generali stabili e riconoscibili per la valutazione delle richieste condizionate.

Una innovazione radicale, e probabilmente più efficace, era stata proposta dalla Commissione Lattanzi, e sarebbe consistita nel completo trasferimento alla sede dibattimentale del rito con integrazione probatoria. Le ragioni espresse ed implicite della soluzione sarebbero state diverse, ma il legislatore non ha inteso accogliere la proposta. Tra le ragioni, viene spesso citata l’esigenza di prevenire catene di incompatibilità nei piccoli e medi tribunali.

 

Comunque, allargando lo sguardo per una prima ricognizione generale delle novità concernenti il giudizio abbreviato, si possono  condividere solo in parte i primi commenti dottrinari alla novella, generalmente fondati sul rilievo di una scarsa incisività degli interventi attuati dal legislatore. La considerazione si comprende se la consistenza di questi interventi si compara a quella delle innovazioni portate ad altri istituti del processo penale (indagini, iscrizioni, “finestre di giurisdizione”, citazioni dirette, predibattimento, impugnazioni, ecc.). Non si creda, però, che i riflessi della legge Cartabia sul nostro terreno siano pochi, scarsamente rilevanti e poco problematici. Essi vanno ben oltre i due piani cui normalmente si riferiscono i commentatori, e cioè (come detto) la riformulazione del fine di economia processuale e la previsione della ulteriore diminuente di un sesto della pena per il caso della omessa impugnazione della sentenza di condanna.

 

In realtà, tra i provvedimenti che per brevità possiamo appunto richiamare con l’espressione “legge Cartabia” (cioè la l.n. 134 del 2021, il d.lgs. n. 150 del 2022, il d.lgs. n. 31 del 2024), le novità in materia di impugnazioni recate con la cd. “legge Nordio” (l.n. 114 del 2024) e alcuni recenti interventi della Consulta, le novità degli ultimi anni sono parecchie. E si innestano su precedenti e fondamentali interventi, della stessa Consulta (ancor oggi, come si vedrà, certamente precettivi) e del “pregresso” legislativo, dalla già citata riforma Carotti alla cd. “legge Orlando” (l.n. 103 del 2017), passando tra l’altro alla istituzione del processo in assenza (l.n. 67 del 2014).

In questa relazione – e specie nella sua esposizione orale - mi concentrerò per ovvie ragioni sugli aspetti essenziali di novità che riguardano il rito. Ma non si possono trascurare del tutto ulteriori profili, tra i quali segnalo a titolo di esemplificazione:

 

  1. Sono intervenute negli ultimi anni alcune rilevanti modifiche della disciplina generale dell’appello, che producono i loro effetti anche con riguardo alle impugnazioni concernenti sentenze di rito abbreviato. Il testo del comma 3 dell’art. 593 c.p.p. è stato modificato (Cartabia) al fine di escludere per il pubblico ministero la possibilità di appello contro sentenze di condanna con le quali sia stata inflitta la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 150 del 2022). Soprattutto, per quel che riguarda le sentenze di assoluzione, la l.n. 114 del 2024 (art. 2, comma 1, lettera p) ha modificato il comma 2 dell’art. 593 c.p.p., in guisa che, a far tempo dal 25 agosto 2024, il pubblico ministero non può impugnare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., cioè per i reati riguardo ai quali si procede mediante citazione diretta. La giurisprudenza ha già chiarito che la preclusione concerne anche le sentenze di rito abbreviato, posto che la citata disposizione non limita l’inappellabilità alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento (Cass., sez. II, 23 aprile 2025, n. 20143, C.E.D., n. 288070-01).

 

  1. Oggi si legge nel nuovo comma 2-ter (secondo periodo) dell’art. 420, che «È […] considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale». Deve ritenersi che, quando ricorrono le condizioni indicate, e pur mancando la presenza fisica dell’interessato, il giudice non debba dichiarare l’assenza dell’imputato ( e se lo fa, il provvedimento resta irrilevante). Ovviamente, qualora sussistano le condizioni di cui ai primi due commi dell’ 420-bis c.p.p. anche l’imputato in abbreviato va dichiarato assente, ed è rappresentato dal difensore ai sensi del comma 4 dello stesso art. 420-bis.

      Il legislatore della riforma Cartabia ha opportunamente confermato, mediante l’abrogazione del comma 3 dell’art. 442 c.p.p. e dell’art. 134 disp. att. (ex art. 98, comma 1, lett. a e b del d.lgs. n. 150 del 2022), che nel caso del giudizio abbreviato condotto contro l’imputato non comparso la sentenza non deve essere notificata. Rileva, piuttosto, lo status di imputato giudicato in absentia o di imputato considerato presente (di fatto o per la delega conferita per l’accesso ai riti).

    Comunque, già in precedenza, l’orientamento maggioritario prospettava una abrogazione implicita del comma 3 dell’art. 442 e dell’art. 134 disp. att., ed aveva trovato conferma in una pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione, cui successivamente si era adeguata la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 24 ottobre 2019, n. 698/20, Sinito, C.E.D., n. 277470-01).

 

  1. Una modifica per aggiunta del comma 6 dell’art. 441 c.p.p. estende alla prova dichiarativa nel rito abbreviato la disciplina della documentazione prevista per il dibattimento, cioè il ricorso di norma alla riproduzione audiovisiva, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 510 c.p.p.

 

Alludevo anche ad interventi della Corte costituzionale. In particolare si ripresenta la vexata quaestio delle incompatibilità interne alle procedure che, dopo l’esercizio dell’azione penale, possono condurre alla celebrazione del giudizio abbreviato.

 

  1. Con la sentenza n. 190 del 2025 è stata dichiarata infondata una questione sollevata da giudice rimettente il quale, chiamato a deliberare su una peculiare fattispecie (l’imputato, dopo un decreto di giudizio immediato, aveva chiesto ed ottenuto un provvedimento di messa alla prova, ma successivamente aveva revocato la relativa domanda e ne aveva proposta una per il rito abbreviato), aveva escluso che il provvedimento di messa alla prova l’avesse reso incompatibile per il giudizio abbreviato, avanzando però il dubbio d’un contrasto della disciplina con gli artt. 3 e 111 Cost.: in breve, l’ennesima richiesta di una pronuncia additiva per l’art. 34 c.p.p. Cuore della motivazione della Corte, l’assunto che il passaggio dalla messa alla prova all’introduzione del rito abbreviato non avesse aperto alcuna soluzione di continuità nella procedura in corso. Il principio: irrilevanza dei provvedimenti endofasici quali fattori pregiudicanti idonei in astratto a comportare la incompatibilità alla celebrazione del rito.

 

  1. Sentenza n. 64 del 2026. Con l’introduzione del nuovo istituto della udienza predibattimentale si è prospettata l’eventualità di una dinamica procedimentale analoga a quella che può segnare la udienza preliminare nel caso di giudizi contro una pluralità di imputati, nel caso che venga disposto per alcuni il rinvio a giudizio e occorra per altri celebrare il rito abbreviato. La Corte ha escluso la necessità costituzionale che l’art. 34, comma 2, c.p.p., preveda una incompatibilità del giudice che, per alcuni imputati, abbia disposto nell’udienza predibattimentale la prosecuzione del giudizio mediante il rito ordinario, e debba appunto definire la posizione di imputati ulteriori in forma abbreviata. La questione sollevata non era banale, perché proposta in un caso di concorso necessario tra più persone (per il delitto di rissa), con chiara rilevanza della pluralità di partecipi nell’uno e nell’altro procedimento. Nondimeno, i giudici costituzionali hanno rilevato che l’incompatibilità non è ravvisabile in astratto, con riferimento alla natura di reato a concorso necessario, ma può discendere solo dalla concreta valutazione del caso di specie (segnato dal fatto che la prosecuzione del giudizio era stata già disposta per cinque persone). Il principio: la incompatibilità è sempre frutto di provvedimenti assunti nello stesso procedimento, da intendersi come procedura concernente una dato fatto per una data persona. Altrimenti si passa alla astensione o alla ricusazione, ed alla valutazione dei relativi presupposti in base alle caratteristiche del caso concreto.

 

Ma veniamo alle principali questioni poste da novità legislative, per la gran parte  dovute alla riforma Cartabia, ma per qualche verso recate anche dalla cosiddetta legge Nordio.

Enumero in apertura i cinque profili che a mio avviso reclamano la maggiore attenzione:

1. Ridefinizione del parametro della migliore economia processuale quale criterio selettivo per l’accoglimento delle richieste di abbreviato condizionato.

2. Termini e limiti per l’accesso al rito nel caso vengano operate modifiche della imputazione mediante contestazioni suppletive nel dibattimento.

3. Attuali strumenti di sindacato sulle decisioni preclusive dell’accesso al rito.

4. Modificata estensione dell’obbligo di rinnovazione in appello della prova dichiarativa nel caso di impugnazione del pubblico ministero e per l’eventualità di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado.

5. Nuova diminuente in fase esecutiva per il caso della omessa impugnazione della sentenza di condanna nel rito abbreviato.

 

1. Ridefinizione del parametro della migliore economia processuale quale criterio selettivo per l’accoglimento delle richieste di abbreviato condizionato.

 

La versione del comma 5 dell’art. 438 c.p.p. introdotta dalla legge Carotti,  subordinava l’accoglimento della richiesta di abbreviato condizionato alla verifica che «l’integrazione probatoria [risultasse] necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili». In sintesi, il giudizio abbreviato doveva essere un giudizio breve.

La Consulta – soprattutto con la sentenza n. 115 del 2001 – era stata chiamata a pronunciarsi su vari profili della nuova disciplina, ad esempio sulle pretese sperequazioni in danno della parte pubblica, priva della possibilità di imporre prove integrative, negando che fossero ingiustificate: il pubblico ministero, secondo la Corte, esercita il proprio diritto alla prova osservando la direttiva di completezza delle indagini.

Quanto alla clausola di «compatibilità» con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, la risposta della Consulta era  stata complessa e non del tutto diretta. Per quanto qui rileva, dovendo anche valutare  la pretesa irrazionalità del discrimine tra integrazione officiosa (esercitabile senza limiti) e integrazione a domanda (soggetta al requisito di compatibilità), la Corte aveva risposto: «nelle situazioni in cui è oggettivamente necessario procedere ad una anche consistente integrazione probatoria, non importa se chiesta dall’imputato o disposta di ufficio dal giudice, il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto all’assunzione della prova in dibattimento».

La formula prescelta, ed appena citata, aveva indotto, secondo la gran parte dei commentatori, una sostanziale svalutazione del requisito fissato dal legislatore, poiché qualunque attività istruttoria appare «più economica» se condotta con le forme tipiche del giudizio abbreviato anziché secondo le procedure previste per l’istruzione dibattimentale. In altre parole, la lettura della Corte valeva a privare la formula legislativa di una seria capacità selettiva, aprendo ad un giudizio abbreviato senza limiti di sviluppo, oltretutto nel segno di una forma marcatamente inquisitoria dell’attività istruttoria.

Tuttavia, anche dopo la decisione della Corte, in dottrina come in giurisprudenza, si era nuovamente manifestata una resistenza ad ammettere il rito abbreviato nei casi in cui avrebbe dovuto svilupparsi una attività istruttoria imponente. Certamente l’esame delle prassi, e la ricognizione dei tentativi giurisprudenziali di recuperare una qualche stabile efficacia selettiva del  requisito mirato al risultato di economia processuale, dimostravano la necessità di seri interventi normativi sul punto.

In effetti la questione del parametro di sindacato delle richieste condizionate all’integrazione probatoria ha costituito oggetto privilegiato dell’attenzione riposta sul giudizio abbreviato in occasione della riforma Cartabia. In particolare, mediante l’art. 24, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022, la formula introdotta nel 1999 («compatibile con le finalità di economia processuale proprie  del procedimento») è stata modificata una prima volta, definendo il requisito di ammissibilità della domanda con l’espressione «il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale». Il  legislatore poi, alla luce delle critiche dottrinali intervenute dopo il decreto di attuazione della delega, si è avvalso anche del  cd. «correttivo » (art. 2, comma 1, lett. p del d.lgs. n. 31 del 2024) per intervenire una seconda volta sulla disciplina, di talché attualmente, nel comma 5 dell’art. 438 c.p.p., si legge che il rito speciale andrà ammesso se «realizza comunque una economia processuale in relazione all’istruzione dibattimentale».

Nella formula conseguente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la legge pareva riprendere quel criterio relativistico del quale sopra si  è detto, chiamando il giudice a comparare il tempo necessario all’integrazione probatoria richiesta dall’imputato (e necessaria) con quello di un’attività analoga in proiezione della sede dibattimentale: anche una ripresa, come si capisce, della logica che aveva ispirato un passaggio fondamentale della sentenza della Consulta n. 115 del 2001 (supra). Successivamente, e come si è visto, il cd. “correttivo” ha inteso eliminare il riferimento al tempo della ipotetica istruzione dibattimentale, chiamando quindi il giudice ad una comparazione complessiva delle due soluzioni, entrambe collegate ad una necessaria integrazione della base cognitiva del giudizio. Insomma, nel valutare le risorse “risparmiate” attraverso l’eventuale ricorso al rito, il giudice non dovrà limitarsi a studiare forme e durata delle attività di acquisizione delle prove integrative (certamente necessarie, ché altrimenti il problema non si pone), ma dovrà tener conto di ogni aspetto del complessivo lavoro processuale da compiere.  Sembra acquisire rilevanza, in quest’ottica, anche una qualche proporzione tra la mole della istruttoria aggiuntiva, per il caso del passaggio  al rito ordinario e dunque dell’attivazione delle inutilizzabilità fisiologiche, e quella del materiale già pronto per la utilizzazione nel rito abbreviato.

Comunque, per quanto dichiaratamente mirata al fine di fornire un parametro più obiettivo per la decisione giudiziale, alla luce della risalente preoccupazione che la genericità dell’indicazione legislativa favorisca disparità di trattamento per situazioni concrete assimilabili, si dubita da più parti che l’evoluzione della normativa abbia conseguito lo scopo. Secondo diversi studiosi, la nuova disciplina non ha determinato una significativa innovazione del quadro delineatosi dopo la decisione n. 115 del 2001 della Consulta, e dunque sostanzialmente fallisce tanto con riguardo ad una maggiore oggettività del criterio di accesso al rito, tanto con riguardo ad una effettiva incentivazione delle richieste difensive, da sostenere anche nei casi di necessità istruttorie consistenti.

Ad ogni modo, la formula definitivamente assunta dal testo della legge sembra ormai vietare che la valutazione giudiziale della richiesta condizionata si fondi in assoluto sulla durata del rito abbreviato, che potrà quindi svilupparsi anche estesamente, quando più conveniente rispetto ad una gestione dibattimentale della stessa attività istruttoria.

 

2. Termini e limiti per l’accesso al rito nel caso vengano operate modifiche della imputazione mediante contestazioni suppletive nel dibattimento.

 

Sull’accesso al rito abbreviato dopo modifiche dibattimentali dell’imputazione, ed in particolare nel caso di contestazioni suppletive,  dopo una lunga stagione di interventi manipolativi della Corte costituzionale, è intervenuto recentemente anche il legislatore, nel contesto della riforma Cartabia, attraverso la modifica dei commi 1 e 2 dell’art. 519 c.p.p.

In breve, quando vengono attivati i meccanismi regolati dagli artt. 516 (fatto diverso), 517 (reato concorrente o circostanza) e 518 (comma 2) (fatto nuovo), l’imputato deve ricevere dal giudice comunicazione del suo diritto di ottenere un termine per la difesa e comunque, per quanto qui interessa, di formulare richiesta di accesso ai riti speciali, compreso il giudizio abbreviato.

Nella fase iniziale di applicazione del codice vigente si riteneva  che l’imputato non potesse formulare richiesta di giudizio abbreviato riguardo ad imputazioni che fossero oggetto di contestazioni suppletive nel corso del dibattimento.

Per qualche anno la Consulta aveva resistito a sollecitazioni affinchè il muro fosse superato, soprattutto avuto riguardo a contestazioni patologiche (cioè non generate da nuove emergenze probatorie, ma tardive). Poi la stessa Consulta aveva modificato il proprio orientamento, anzitutto con riguardo al procedimento di applicazione della pena su richiesta (Corte cost., 22 giugno 1994, n. 265) e poi con riferimento alla oblazione per reati oggetto della contestazione suppletiva (Corte cost., 29 dicembre 1995, n. 530). Alla base delle decisioni il rilievo che le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito speciale dipendono dalla impostazione che il pubblico ministero conferisce all’accusa, cosicché, quando l’imputazione deve essere modificata per un errore od una negligenza dello stesso pubblico ministero (e non per la sopravvenienza di nuovi elementi di prova), la preclusione dell’accesso al rito appariva ingiustificatamente lesiva del diritto di difesa.

Naturalmente si era posta la questione se considerazioni analoghe non dovessero valere anche per il rito abbreviato, così come sostenuto da molteplici voci dottrinali, ma per varie ragioni l’atteggiamento negativo si era protratto nel tempo. Alla fine però, nella perdurante inerzia di quel legislatore più volte chiamato ad introdurre una disciplina discrezionale della materia, era maturato il primo intervento additivo: illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato relativamente fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, in caso di nuova contestazione fondata su atti di indagine già disponibili al momento di esercizio dell’azione penale (Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 333).  Soluzione espressamente limitata, comunque, ai soli reati di nuova contestazione, e con esclusione di quelli addebitati con l’imputazione originaria, anche nel caso dell’addebito aggiuntivo di una circostanza aggravante). Con ciò legittimando – si osserva per inciso – la tesi che il giudizio abbreviato non sempre richiede che l’intera regiudicanda sia compresa nell’ambito relativo.

Dopo la rottura del «muro» che ostacolava l’innesto del rito speciale nella sede dibattimentale, si era avviata una sequenza di nuovi provvedimenti dichiarativi di illegittimità costituzionale, che sembra inutile ricordare partitamente. Si segnala solo una prima sentenza di apertura per la definizione alternativa di reati contestati con modifiche « fisiologiche » dell’imputazione, cioè sulla base di nuove emergenze dibattimentali: «condizione primaria per l’esercizio del diritto di difesa è che l’imputato abbia ben chiari i termini dell’accusa mossa nei suoi confronti [....] se all’accusa originaria ne viene aggiunta un’altra, sia pure connessa (peraltro, nella lata nozione desumibile dal vigente art. 12, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.), non possono non essere restituiti all’imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni».

Come accennato, negli anni successivi la Consulta, con metodo casistico e frammentario, aveva pronunciato molte sentenze additive riguardo agli artt. 516 e 517 c.p.p., separatamente per ciascuna tipologia di contestazione e per ciascuno dei riti speciali da recuperare.

Il risultato era ed è un quadro composito, non del tutto perequato riguardo appunto alle varie tipologie di procedimento speciale, e non del tutto chiuso riguardo all’intero complesso delle tipologie di modifica della contestazione nell’ambito del medesimo rito. Per quanto riguarda il giudizio abbreviato, in particolare, ancora mancava all’appello la possibilità di formulare richiesta al giudice dibattimentale allorquando vi fosse contestazione di una circostanza aggravante i cui fatti costitutivi fossero emersi nel corso della istruttoria dibattimentale (e cioè nel caso di contestazione fisiologica).

Su questo quadro si è innestata la riforma Cartabia dell’art. 519 c.p.p.: come si è visto, il nuovo testo della norma si riferisce indiscriminatamente ad ogni tipo di mutamento della imputazione, tanto che si estende finanche alla ipotesi del fatto nuovo non connesso (art. 518 c.p.p.), e tuttavia collega l’attivazione del nuovo compito informativo alla insorgenza dei «casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2», che sono quelli risultanti dai testi originari delle disposizioni richiamate e dalle sentenze additive della Consulta.

Ora, si può discutere se il nuovo testo dell’art. 519 c.p.p. abbia la capacità di superare l’estensione casistica conseguita alle addizioni della Consulta per approdare ad una generalizzata previsione di diritto al rito speciale per qualunque contestazione modificativa od aggiuntiva. La sua funzione, anche in base alla costruzione del testo, pare piuttosto quella di conferire un diritto all’informazione circa la possibilità di accesso al rito, e non quella di conferire ex novo la relativa facoltà.

Per una soluzione “generalizzante” sembra per la verità militare l’ampio mandato che il Governo aveva ricevuto, sul punto, dal legislatore delegante. Alla lettera e) del comma 10 dell’art. 1 della l.n. 134 del 2021 era infatti assegnato il compito di «coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali». Né sembra emergere, in fase di preparazione o di commento a questo aspetto della riforma, una qualche preoccupazione per una residua incompletezza del quadro.

Per altro, se il tema della contestazione fisiologica di una circostanza aggravante può sembrare marginale, la difficoltà di reperire una norma fondativa del diritto di accesso al rito nel caso della contestazione ex art. 518, comma 2, pare spiccata. Rispetto al fatto nuovo non connesso, nonostante qualche rilievo dottrinale, non è mai intervenuta una addizione formale, e del resto l’imputato che voglia fruire del rito abbreviato per la nuova contestazione può tranquillamente negare il consenso alla contestazione, così costringendo il pubblico ministero a muoversi per il fatto nuovo in fase di indagine preliminari, con l’ovvio recupero della possibilità di accesso  ai riti speciali.

Conviene anche ricordare come, con la sentenza n. 139 del 2015, la Corte costituzionale abbia trattato una questione che concerne tutte le occasioni di accesso “tardivo” al rito, e che riguarda la possibilità, nel caso di contestazioni suppletive, di estendere la “riapertura del termine” per la richiesta di giudizio abbreviato alla intera regiudicanda, cioè anche alle imputazioni originarie, enunciate con il provvedimento introduttivo del giudizio.  Nell’occasione il rimettente aveva chiesto una manipolazione della disciplina in senso favorevole alla generalizzazione del transito al rito speciale, sebbene la celebrazione del rito ordinario per i reati “originari” fosse il frutto di una libera e consapevole scelta dell’interessato (astenutosi a suo tempo, ed appunto, dalla richiesta di procedere con rito abbreviato). Ebbene, la Corte aveva ribadito il giudizio, più volte anticipato, per il quale non vi sono ragioni costituzionali tali da imporre al legislatore una riapertura generalizzata dei termini, quando si discute di reati volutamente sottoposti dall’imputato alle cure del giudice dibattimentale (nel senso della manifesta infondatezza della questione anche Cass., sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147, C.E.D., n. 264627-01; per l’inammissibilità di richieste estese alle contestazioni originarie Cass., sez. II, 11 marzo 2015, n. 28582, C.E.D., n. 264562-01).

La Consulta aveva posto anzi in evidenza i profili di sperequazione al contrario che sarebbero indotti dall’invocata manipolazione del sistema. Non solo sarebbe «illogico — e, comunque, non costituzionalmente necessario — che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d’accusa), l’imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all’intera platea delle imputazioni originarie, relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine (…). Soluzione, questa, che rischia di privare di ogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso all’opzione per il rito speciale». Addirittura, l’imputato «verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato “parziale” (limitata alla sola nuova imputazione) e una richiesta globale: facoltà di scelta della quale [...] non fruirebbe invece nei casi ordinari, essendogli consentita solo la seconda opzione».

E infatti è stato ribadito recentemente, cioè pur prendendo atto delle modifiche recate all’art. 519 c.p.p. con il d.lgs. n. 150 del 2022,  che la domanda di accesso al giudizio abbreviato per le imputazioni modificate non determina, per l'imputato, la possibilità di sollecitare l’estensione del rito speciale ai reati originariamente contestati, rispetto ai quali aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta: il rito alternativo è accessibile solo per l'imputazione oggetto di modifica (Cass. sez. V, 14 luglio 2025, n. 29392, C.E.D., n. 288406-01).

 

3. Attuali strumenti di sindacato sulle decisioni preclusive dell’accesso al rito.

 

Come abbiamo visto, nell’impianto originario erano insindacabili tanto i provvedimenti del pubblico ministero che quelli del giudice, sebbene si discutesse di quello che, sempre più chiaramente, sarebbe emerso come un diritto dell’imputato, nei suoi riflessi sul trattamento sanzionatorio.

La giurisprudenza costituzionale e quella delle Sezioni unite, nel giro di pochi anni, aveva dato vita ad un sistema di sindacato sulle decisioni negative circa l’accesso al rito dell’imputato, sistema inizialmente fondato sulla disgiunzione tra forma del processo (inevitabilmente destinato al modello dibattimentale ordinario) e riduzione premiale della pena, applicata in favore dell’accusato per il caso della condanna nonostante la mancata attivazione del rito più economico. Con il diniego di consenso del pubblico ministero, o con l’ordinanza di rigetto da parte del giudice, la celebrazione del giudizio abbreviato restava in effetti preclusa; tuttavia il giudice dibattimentale, all’esito del giudizio ordinario, valutava il fondamento dei provvedimenti negativi, cioè, in sostanza, se il processo avrebbe potuto essere definito sullo stato degli atti, e, qualora ritenesse la preclusione risultasse ingiustificata, irrogava una pena ridotta ai sensi del comma 2 dell’art. 442 c.p.p.  In sostanza il sistema — di fronte ad una reiezione in ipotesi erronea — garantiva il «diritto» dell’imputato ma non la funzionalità del processo: era stata scardinata la corrispondenza tra risparmio di energie processuali.

Dopo la riforma Carotti il problema del sindacato era divenuto soprattutto un problema di valutazione del rigetto della richiesta «condizionata», deliberato in esito alla valutazione di «merito» sui relativi presupposti. E ci si era chiesti se lo schema del controllo solo postdibattimentale dovesse essere conservato, o se fosse possibile piuttosto ricongiungere il trattamento premiale alla celebrazione effettiva del rito speciale.

Un passo decisivo, nel secondo senso, era venuto ancora una volta dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 maggio 2003, n. 169. In sostanza, era stata accolta l’idea di un controllo antecedente alla fase dibattimentale, tale da condurre, in caso di accoglimento delle censure difensive, alla celebrazione effettiva del giudizio nelle forme abbreviate: «non vi è alcun ostacolo a che, qualora l’imputato riproponga prima dell’apertura del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato condizionata, sia lo stesso giudice del dibattimento, ove ritenga ingiustificato il rigetto della precedente richiesta, a disporre e celebrare il giudizio abbreviato».

Sulle prime, l’adozione di un criterio che poneva rimedio all’erroneo rigetto della domanda difensiva attraverso la celebrazione effettiva del giudizio abbreviato era parsa implicare un completo ribaltamento del sistema antecedente. Ben presto, tuttavia, le prove pratiche di attuazione del nuovo sistema avevano messo in luce problemi cruciali. Di qui la progressiva convinzione che il meccanismo fondato sulla richiesta predibattimentale, più che sostituirsi, si cumulasse alla possibilità per il giudice, in esito al giudizio condotto nelle forme ordinarie, di diminuire la pena come se il rito speciale fosse stato effettivamente celebrato.

Una prima decisione della Cassazione (sez. I, 12 giugno 2003, n. 39462, C.E.D., n. 225986-01) aveva appunto stabilito che il provvedimento di rigetto assunto nell’udienza preliminare potesse essere sindacato dal giudice dibattimentale a seguito di nuova proposizione in limine della domanda, con la conseguente celebrazione del rito, ma anche nell’ambito della decisione di condanna deliberata in esito al dibattimento, con l’applicazione, per il caso di valutazione negativa del rigetto, della riduzione di pena regolata all’art. 442 c.p.p.

La soluzione, pur raggiunta da decise critiche dottrinali, scioglieva molti dei nodi creati dalla decisione manipolativa della Corte costituzionale. La permanenza di un controllo postdibattimentale valeva a consentire il riesame (e soprattutto il sindacato di questo attraverso i mezzi di impugnazione) delle decisioni di rigetto adottate direttamente dal giudice dibattimentale (come avveniva nel caso del giudizio direttissimo o della citazione diretta), oltre che a risolvere situazioni di «diritto transitorio». Ed infatti si era rapidamente consolidata.

La materia aveva poi trovato sistemazione organica in una celebre pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Suprema (27 ottobre 2004, n. 44711, Wajib,  C.E.D., n. 229173- 01).

Nonostante le critiche dottrinali, una conferma pur parziale della coesistenza di meccanismi diversi di sindacato della decisione giudiziale di rigetto era venuta – più volte ed anche in tempi recenti – dalla stessa Corte costituzionale.

Chiamata ad occuparsi, in particolare, della tutela nei confronti del provvedimento negativo assunto in apertura del giudizio a citazione diretta,  la Consulta aveva infatti ammesso la perdurante attualità di casi di riduzione postdibattimentale della pena: «risulta del tutto fisiologica una eterogeneità dei meccanismi di sindacato sui provvedimenti che regolano l’introduzione dei riti speciali quando l’azione penale viene esercitata secondo modalità che consentono al pubblico ministero l’accesso diretto alla sede dibattimentale [...] la celebrazione del procedimento nelle forme ordinarie [...] non esclude che debba essere valutato, in esito al giudizio, se sia legittima una commisurazione della pena senza la diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p. » (ordinanza 19 dicembre 2006, n. 433).

Una conferma si questo atteggiamento è venuta anche in epoca recente, con la sentenza 12 maggio 2021, n. 127. Un fatto nuovo era sopravvenuto, cioè che per la prima volta v’era stato un intervento legislativo sulla materia. Con la novella in materia di delitti punibili con l’ergastolo (l.n. 33 del 2019) era stato inserito nell’art. 438 c.p.p. un comma 6-ter, con il seguente testo: «Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2». Quindi un controllo esclusivamente postdibattimentale.

Proprio per questo il giudice rimettente aveva ipotizzato che ormai mancasse quello strumento di sindacato predibattimentale, capace di dar vita al rito speciale, che a suo tempo la Consulta aveva affermato quale soluzione necessaria per la compatibilità del sistema con i principi costituzionali. Ecco allora una serie di questioni mirate dichiaratamente a ripristinare il meccanismo introdotto nel sistema dalla sentenza n. 169 del 2003, e mai (o meglio non ancora) trasfuso dal legislatore in norme di diritto positivo.

Ebbene, le questioni sollevate erano state giudicate inammissibili, in base alla consueta giurisprudenza che conduce a quell’esito quando le questioni medesime si fondano su un erroneo presupposto interpretativo. In sintesi la Corte aveva preso atto che i dicta enunciati con l’ormai risalente sentenza n. 169 del 2003 non erano (fino a quel punto) mai stati ripresi nella disciplina positiva del rito, neppure in occasione delle recenti riforme. Cionondimeno, doveva considerarsi ancora intatta la “prescrizione” connessa al dispositivo di quella sentenza, secondo cui «in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa [poteva] rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa [poteva] disporre il giudizio abbreviato». Vero che, con la l.n. 33 del 2019, il legislatore aveva aggiunto una nuova fattispecie, costituita dalla riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato dichiarata inammissibile all’inizio dell’udienza preliminare per essere il reato punito con l’ergastolo.  E tuttavia le novità non avevano affatto interrotto la continuità del complessivo sistema di sindacato dei provvedimenti  preclusivi dell’accesso al rito. Oltretutto, ove ciò fosse avvenuto, le nuove norme sarebbero state illegittime per violazione del giudicato costituzionale.

Un problema dello stesso genere si pone nuovamente in esito al più recente fatto nuovo, e cioè con l’addizione di un secondo periodo al comma 6-ter dell’art. 438 c.p.p., operata nella sede della riforma Cartabia. In coda al testo introdotto nel 2019 è stato inserito il testo che segue:  «In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato».

Potrebbe porsi a questo punto una domanda. La connotazione eccezionale del nuovo ed unico presidio normativo di garanzia a livello postdibattimentale, cioè quello per l’indebita contestazione di un reato preclusivo, ed il riferimento pluricomprensivo (“in ogni altro caso”) ad un meccanismo solo predibattimentale, implicano il superamento della complessa combinazione (di matrice pretoria) tra sindacato introduttivo e sindacato successivo delle decisioni preclusive del giudice?

Si deve dare una risposta negativa al quesito, sia perché permangono le esigenze a suo tempo individuate – soprattutto riguardo ai casi di instaurazione diretta del giudizio senza udienza preliminare o decreto di immediato – sia perché la nuova fattispecie si riferisce espressamente al diniego espresso in sede di udienza preliminare, con connessa ed evidente rinuncia ad intervenire su tutto il diritto antecedente per i casi i casi di prima domanda in sede dibattimentale.

Da notare che è risolta una annosa incertezza sui rimedi per le ingiustificate dichiarazioni di inammissibilità. Al proposito, si era sviluppato nel tempo un sistema di sindacato modellato nelle forme del ricorso per abnormità o (minoritariamente) della rilevazione di nullità, anche se, nella pratica, era maturata una riconduzione di fatto al rimedio concernente il rigetto, con lo strumento ormai generalizzato  della rinnovazione della richiesta in limine litis. Ad ogni modo, considerando che il periodo finale del comma 6-ter riguarda indiscriminatamente ammissibilità e merito della richiesta difensiva, quale che sia la ragione della pronuncia preclusiva, il problema, nei suoi termini generali, è risolto.

Va infine considerato un ulteriore aspetto del sistema attuale di sindacato, cioè la questione del rigetto deliberato nella sede della udienza predibattimentale, sulla sindacabilità del quale il legislatore della più recente riforma non ha adottato disposizioni espresse.

A norma del comma 2 dell’art. 554-ter c.p.p., come introdotto dalla riforma Cartabia, le domande di accesso al rito devono essere proposte prima che il giudice pronunci una eventuale sentenza di non luogo a procedere. Si tenga conto che l’udienza predibattimentale non conosce una fase di integrazione probatoria, quindi, salva l’eventualità di un interrogatorio o di questioni procedimentali, la domanda deve essere presentata precocemente, al massimo entro la fine della discussione.

Ebbene, il legislatore non ha inteso regolare espressamente la garanzia di riesame della decisione preclusiva del giudice della udienza predibattimentale, restando per definizione esclusa la pertinenza della nuova disposizione inserita nel comma 6-ter dell’art. 438 c.p.p., che concerne la riproposizione di una domanda già proposta e respinta nella udienza preliminare (supra). Chiaramente non è concepibile l’assenza della tutela, alla luce delle risalenti pronunce della Consulta, ma non è banale la domanda se sia prospettabile una reiterazione della richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, o se piuttosto, poiché una decisione nella fase è stata già presa, sia pure nell’ambito del segmento predibattimentale, debba attivarsi il solo sindacato conseguente ad un giudizio ordinario con decisione di condanna. Ove si ammettessero entrambi i meccanismi, secondo la logica fissata dalle Sezioni unite e dalla giurisprudenza connessa e conseguente (supra), dovremmo registrare la singolarità di un triplice passaggio di valutazione sulle domande difensive nel contesto unitario del giudizio dibattimentale.

A mio avviso, una qualche perplessità potrebbe riguardare l’eventualità della rinnovazione immediata dopo il provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio (per altro favorita dal mutamento della persona fisica del giudice), ma non pare comunque concepibile una esclusione del meccanismo di sindacato postdibattimentale costruito dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità. Negli interventi dottrinali sul tema, per qual che risulta ancora embrionali, si profila comunque un favor per la reiterabilità della domanda già nella fase di apertura del dibattimento indotto dalla decisione di prosecuzione del giudice della udienza filtro. A questo punto, per la ragione anticipata poco sopra, si configura una sequenza che muove dal rito celebrato in sede di udienza predibattimentale, al rito “recuperato” mediante riproposizione della istanza prima delle formalità di apertura del dibattimento, fino alla diminuzione di pena in occasione della condanna deliberata in esito al giudizio in forma ordinaria.

Certo è che, nonostante l’impegno del più recente riformatore, prosegue una tradizione di riluttanza alla costruzione su base legislativa di una chiara, completa e razionale disciplina della garanzia in questione.

 

4. Modificata estensione dell’obbligo di rinnovazione in appello della prova dichiarativa nel caso di impugnazione del pubblico ministero e per l’eventualità di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado.

 

Le interferenze tra la disciplina del rito abbreviato e lo statuto della prova dichiarativa sono molteplici, e coinvolgono ad esempio il tema dei presupposti cui è subordinata l’integrazione della base cognitiva, nel giudizio di primo grado, su domanda dell’imputato o per decisione del giudice.

Per valutare la novità recata dalla riforma Cartabia vanno ricordati gli specifici effetti in materia di rito abbreviato della generale discussione che, nella prospettiva del fair trial (art. 6 C.E.D.U.), ha coinvolto i criteri di accertamento e valutazione della prova da parte del giudice di appello, quando si discuta di elementi decisivi riferibili, appunto, ad una prova dichiarativa. Si tratta, in  particolare, delle condizioni per il ribaltamento in appello della sentenza assolutoria.

Si ricorderà, in sintesi estrema,  come la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, specie dopo la nota sentenza Dan v. Moldavia del 5 luglio 2011 (e le molte successive conformi), avesse affermato che la riforma di una sentenza assolutoria, per effetto d’un diverso e decisivo apprezzamento della prova dichiarativa, avrebbe dovuto fondarsi sul rinnovato esame del dichiarante, in osservanza dell’art. 6 della C.E.D.U., ed in particolare del § 3, lett. d), che assicura il diritto dell’imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico». Non erano mancate, nella giurisprudenza italiana, forme di resistenza all’idea che l’obbligo di rinnovazione si ponesse nel giudizio abbreviato in termini analoghi a quelli che segnano la forma ordinaria del giudizio. Era poi nato, su di un piano più generale, un contrasto sulla rilevazione del vizio indotto dalla mancata attivazione del meccanismo di integrazione della prova, essendosi la giurisprudenza divisa tra decisioni che esigevano una puntuale denuncia della violazione di legge mediante il ricorso per cassazione e decisioni che, invece, attribuivano alla Corte di legittimità un compito di rilevazione officiosa del vizio. Risolvendo la questione (il vizio va rilevato ex officio dalla stessa Corte di cassazione), le Sezioni Unite avevano colto l’occasione per un completo esame della rinnovazione dell’istruttoria quale presidio di legalità convenzionale della sentenza d’appello che riformi una decisione assolutoria (Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta)

Il principio della rinnovazione doverosa dell’istruttoria, anche in assenza di istanza delle parti, era stato esplicitamente affermato per ogni tipo di prova dichiarativa, e ciò sia quando si trattasse di valutare il gravame del pubblico ministero contro la decisione assolutoria, sia quando si discutesse dei soli effetti civili del reato su impugnazione della parte civile.

Sebbene non dovessero nel caso di specie fare applicazione del principio, le Sezioni Unite avevano voluto esplicitamente estendere al rito abbreviato il regime della prova che rapidamente si è descritto, sempre quando si trattasse  di pervenire ad una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive: ciò in quanto il giudice di appello deve «porre in essere i poteri di integrazione probatoria adottabili anche in questo speciale rito (ex Corte cost., sent. n. 470 del 1991); ed essendo irrilevante che gli apporti dichiarativi siano stati valutati in primo grado sulla base dei soli atti di indagine ovvero a seguito di integrazione probatoria a norma dell’art. 438, comma 5, o dell’art. 441, comma 5 […] ».

Come si vede il massimo Collegio non aveva distinto affatto tra richiesta condizionata e richiesta non condizionata di accesso al rito, ed aveva tenuto a precisare come la prova dovesse essere assunta direttamente anche quando lo stesso giudice di primo grado ne avesse data una valutazione meramente cartolare, trattandosi di dichiarazioni rese in sede diversa da quella del rito abbreviato.

Occorre aggiungere che — proprio sul terreno del rito abbreviato — la presa di posizione (obiettivamente incidentale) delle Sezioni Unite aveva subito incontrato significative resistenze, anzitutto per il caso di accesso incondizionato: « il giudice di appello che, sulla base di un diverso apprezzamento degli apporti dichiarativi assunti in sede di indagine, intenda riformare l’assoluzione pronunciata in primo grado non è obbligato a rinnovare l’istruttoria mediante l’esame dei dichiaranti, fermo restando il dovere di fornire una motivazione “rafforzata” dotata di una forza persuasiva superiore a quella della sentenza di prime cure e fatta comunque salva la scelta di incrementare il compendio probatorio con l’audizione dei dichiaranti, qualora lo reputi necessario per superare, nel caso concreto, ogni ragionevole dubbio» (Cass., sez. III, 12 luglio 2016, n. 43242, C.E.D., n. 267626-01). In altro caso, un Collegio della Cassazione aveva ritenuto addirittura di sollecitare direttamente una rimeditazione delle Sezioni Unite circa la rilevanza dei principi affermati nell’ambito del giudizio abbreviato, muovendo da ampie considerazioni sulla natura del rito, e negando che la giurisprudenza europea imponga l’applicazione dei principi medesimi nel caso di scelta negoziale dell’imputato per un giudizio sullo stato degli atti, o comunque di natura eminentemente cartolare (Cass., sez. II, 28 ottobre 2016, n. 47015, non massimata).

Le Sezioni Unite avevano mantenuto un atteggiamento intransigente nonostante i segnali di disagio promananti dalle posizioni critiche assunte da singole sezioni. In effetti, nel 2017, il massimo Collegio aveva voluto ribadire e specificare che pure nel rito abbreviato il giudice di appello, ove intendesse procedere ad una riforma della sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa — fosse  stata assunta, o non,  la prova medesima dal giudice di primo grado in sede di integrazione probatoria — avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell’istruzione, e pervenire quindi ad un nuovo esame del dichiarante (Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano). Riprendendo il proprio precedente arresto, la Corte aveva attribuito rilievo decisivo al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, certamente valevole anche per il giudizio abbreviato. Per questa ragione, in sostanza, la Corte aveva ritenuto che la regola della rinnovazione necessaria dovesse applicarsi finanche quando il giudice di prime cure non avesse assunto direttamente la fonte dichiarativa, come generalmente avviene nei casi di abbreviato incondizionato.

Nella sequenza fin qui descritta si è poi inserita la l. n. 103 del 2017, con la quale il legislatore aveva  inteso « normativizzare » il principio della rinnovazione necessaria della prova dichiarativa (“il giudice dispone” in tutti i casi di appello del pm contro la sentenza assolutoria), traendo appunto dalla relativa giurisprudenza il testo di un nuovo comma 3-bis dell’art. 603, e per altro (quel che più interessa in questa sede) omettendo un riferimento espresso ai procedimenti di rito abbreviato.

Con una nuova sentenza, pubblicata nel 2018, la Corte aveva confermato l’obbligo per il giudice di appello di assumere direttamente la prova dichiarativa che risultasse decisiva, ogni volta che si prefigurasse la possibilità di una decisione sfavorevole per l’imputato, e comunque d’una riforma della sentenza assolutoria di primo grado. Va aggiunto che la Corte, in armonia con i propri precedenti, aveva specificato espressamente come i principi affermati valessero anche per il giudizio abbreviato: «L’interpolazione operata dal legislatore sul testo normativo dell’art. 603 cod. proc. pen. non contempla eccezioni di sorta, ma consente l’applicabilità della regola posta dal nuovo comma 3-bis ad ogni tipo di giudizio, ivi compresi i procedimenti svoltisi in primo grado con il rito abbreviato ».

Ad ogni modo, anche prima dell’intervento risolutivo della riforma Cartabia, si registravano di nuovo, anche in dottrina,  resistenze ad ammettere che la disciplina generale della rinnovazione, per il caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, si applicasse anche ai procedimenti di rito abbreviato.

Non si creda d’altronde che le spinte ad un ridimensionamento dell’obbligo di rinnovazione si connettessero solo ad ambizioni di semplificazione dei giudizi impugnatori di rito abbreviato. Emerge con chiarezza sempre maggiore il tema della tensione tra l’eventuale interesse difensivo a lasciare che il processo d’appello venga definito in base ad una prova dichiarativa lacunosa (tanto da implicare una sentenza assolutoria nel primo grado di giudizio) e la eventuale portata “correttiva” di che può assumere una prova dichiarativa rinnovata innanzi al giudice del gravame, tale da giustificare in ipotesi il ribaltamento del verdetto liberatorio ed una decisione di condanna non più sindacabile nel merito. Torna e si ripropone il tema della pretesa tutela di un interesse difensivo al « blocco degli atti », agitato da una parte della dottrina già con riguardo all’introduzione dei poteri officiosi di integrazione della prova a mente dell’art. 441, comma 5, e puntualmente ripreso, appunto, con riferimento ai ipotesi “obbligatorie” (e dunque non controllabili dall’imputato) di rinnovazione della istruzione.

Nel contesto sommariamente descritto, come anticipato, si inserisce il testo novellato del comma 3-bis dell’art. 603, come scaturito dalla riforma Cartabia. In sintesi, è preclusa ormai ogni discussione sulla pertinenza della disciplina al rito abbreviato, che viene espressamente richiamato nella nuova previsione. Al contempo – per quanto debba considerarsi l’eventuale permanente incidenza della costruzione operata dalle Sezioni unite della cassazione sul principio del ragionevole dubbio (e dunque  in relativa autonomia dalla previsione normativa) – sembra chiaro che, anche nel rito speciale, la rinnovazione risulta obbligatoria solo quando il giudice di primo grado abbia assunto direttamente la prova integrativa.

A tale ultimo proposito, si vanno moltiplicando le pronunce che riconoscono il carattere facoltativo  della rinnovazione riguardo  ai giudizi abbreviati introdotti da richieste incondizionate, con l’ulteriore condizione che non sia stata disposta una integrazione probatoria d’ufficio. La Suprema Corte ha stabilito che, in vista della riforma di una decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria, il giudice di appello non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta dal giudice di prime cure, in quanto l’opzione processuale dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all’oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova (Cass., sez. II, 4 dicembre 2025, n. 175/26, C.E.D., n. 289106-01; nello stesso senso, in precedenza, Cass., sez. V, 20 marzo 2024, n. 16423, ivi, n. 286266-01;  Cass., sez. V, 10 novembre 2023, n. 49667, ivi, n. 285490-02, che ha pure dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3-bis, nella versione novellata, nella parte in cui, in caso di ribaltamento in appello della sentenza di proscioglimento, non prevede la rinnovazione obbligatoria delle prove dichiarative quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata all’esito di giudizio abbreviato nel quale non si sia proceduto ad integrazione probatoria).

A proposito dell’abbreviato scaturito da richiesta incondizionata, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di rinnovazione ha comportato che precedenti sentenze di annullamento con rinvio, deliberate alla luce del precedente regime e dunque impositive del compito di rinnovazione, non vincolino ulteriormente il giudice del rinvio all’effettuazione della nuova attività istruttoria (Cass., sez. I, 15 novembre 2024, n. 45235, C.E.D., n. 287399-01).

Le decisioni appena evocate hanno tenuto in espressa considerazione una recente pronuncia della Corte E.D.U. (sez. I, 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari c. Italia, ric. n. 15931/15 e 16459/1. È importante notare che la Cassazione ha negato la necessità della rinnovazione, in assenza di prove dichiarative direttamente assunte nel giudizio di primo grado, proprio ed anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte europea: quella pronuncia – si è rilevato – concerne l’audizione dell’imputato, da rinnovare obbligatoriamente, nel solo caso in cui la stessa sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese dal predetto imputato nel corso delle indagini preliminari (Cass., sez. II 13 febbraio 2024, n. 10401, C.E.D., n. 286100-01).

Si è manifestato anche sullo specifico terreno del rito abbreviato un contrasto nella giurisprudenza che discute se, nei casi di rinnovazione obbligatoria, possa assumere rilievo, a fini di esonero del giudice dal compimento dell’atto, la concorde rinuncia delle parti alla nuova assunzione della prova dichiarativa.  Proprio con riferimento al procedimento speciale, in una occasione, la Cassazione aveva ritenuto necessaria la rinnovazione, considerandola materia sottratta al principio dispositivo (Cass., sez. VI, 13 novembre 2019, n. 18530, C.E.D., n. 279303-01). Tuttavia, in epoca più recente, e sia pure interpretando in generale la disciplina della rinnovazione, la stessa Corte suprema ha ripetutamente affermato il principio opposto, considerando rinunciabile dall’imputato la garanzia di contraddittorio assicurata dalla disciplina (Cass., se. V, 11 novembre 2022, n. 46855, C.E.D., n. 283879-01; Cass., sez. V, 28 marzo 2023, n. 16286, ivi, n. 284397-01; Cass., sez. IV, 16 novembre 2023, n. 8283, ivi, n. 285869-01).

Quanto infine alla tipologia della prova dichiarativa cui applicare la disciplina della rinnovazione obbligatoria, si è già accennato che la giurisprudenza recepisce un’ampia nozione, che comprende ogni adempimento che tipicamente consista in una comunicazione orale nell’ambito del giudizio. In questa sede merita un cenno specifico il tema della perizia. Si è stabilito che anche nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal perito, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste per il giudice di appello l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale, qualora la riforma della sentenza di assoluzione si fondi sul diverso apprezzamento delle dichiarazioni peritali rese in primo grado (Cass., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 15255, C.E.D., n. 278878-02).

 

5. Nuova diminuente in fase esecutiva per il caso della omessa impugnazione della sentenza di condanna nel rito abbreviato.

 

Nell’intento di incentivare la forza attrattiva del rito abbreviato, con la  riforma Cartabia  è stato introdotto nell’art. 442 c.p.p. un comma 2-bis, ove è stabilito che «quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto  dal giudice dell’esecuzione».

In apertura conviene richiamare l’attenzione sul passaggio testuale che illustra come, per l’attivazione del nuovo meccanismo premiale, occorra che neppure il difensore dell’imputato provveda a proporre l’impugnazione: la ragione appare ovvia, per quanto buona parte della Relazione illustrativa concernente il d.lgs. n. 150 del 2022 sia dedicata proprio al profilo in questione (in effetti la specificazione mancava nella legge delega).

A proposito della entità della riduzione, diversi commentatori della riforma hanno segnalato che, per effetto della medesima, con il concorso della riduzione applicata già nella fase cognitiva del giudizio, la pena da eseguire dopo una decisione di condanna non impugnata, in esito al giudizio abbreviato, corrisponderebbe alla metà del valore determinato in base ai criteri stabiliti dal diritto sostanziale, ed a misura ancor maggiore per le contravvenzioni. Specie su questa premessa, si comprende come, sia pure in termini ben più ridotti di quanto non fosse stato con l’entrata in vigore del codice vigente, nuovamente si discuta dei rapporti tra disciplina del rito abbreviato e principio di proporzionalità della pena. Va detto per altro che i rilievi dottrinali postulano che il valore di partenza sul quale operare la ulteriore riduzione sia quello fissato dal giudice della cognizione ai sensi dell’art. 133 c.p., prima della riduzione ordinaria del terzo connessa alla forma del rito. Solo in questo caso, infatti, il valore finale in executivis sarebbe pari ai tre sesti della pena, cioè alla metà.

Nella pratica invece sembra affermarsi l’idea che la nuova riduzione si applichi detraendo un sesto dalla pena inflitta in concreto dal giudice della cognizione, cioè una quantità diversa (e più ridotta) di quella ipotizzata dalla dottrina della quale si è detto. Per chiarezza: una pena finale di sei anni di reclusione, diminuita di un terzo, comporta la condanna in abbreviato a quattro anni di reclusione; se l’ulteriore riduzione si riferisce al valore iniziale (sei anni), la pena verrà diminuita di un anno, con valore finale pari a tre anni; se la stessa diminuzione viene misurata sui quattro anni irrogati, la riduzione di un sesto sarà pari a otto mesi, e quindi la condanna eseguibile sarà pari a tre anni e quattro mesi.

Il segnale linguistico proveniente dalla norma sembra orientare in tale ultima direzione, perché allude ad una riduzione della “pena inflitta”, mentre la tesi opposta dovrebbe valorizzare, non senza difficoltà, la qualifica della diminuzione come “ulteriore”, attribuendo all’espressione un ruolo di collegamento diretto con la riduzione originale.

Tornando alla fisionomia del nuovo istituto, il vantaggio atteso da parte del legislatore riguardava soprattutto un’auspicata deflazione dei giudizi di appello, spesso promossi solo al fine di ottenere una riduzione della pena inflitta, portando un contributo non secondario al sovraccarico dei ruoli delle Corti territoriali, anche se, come si vedrà tra breve, deve ritenersi che la riduzione spetti anche a coloro che, dopo la condanna in appello, rinuncino a proporre il ricorso per cassazione.

Con il trascorrere del tempo sarà chiaro se la novella avrà esplicato un effetto significativo di deflazione, specie ed appunto con riguardo ai giudizi di secondo grado. Certo è che l’opzione legislativa, per questo aspetto, è stata accolta con un certo scetticismo da una parte degli studiosi; per un verso, dovrà vedersi se la riduzione delle procedure varrà a diminuire le probabilità per i condannati in primo grado di ottenere, nella fase di appello, una decisione di non procedibilità fondata sulla eccessiva durata del procedimento; per altro verso, andranno verificate le possibili interferenze connesse alla permanente possibilità del cd. patteggiamento in appello, fondato anche sulla rinuncia alla impugnazione

Anche (ma non solo) per l’assenza di una disciplina transitoria, l’applicazione della nuova fattispecie premiale ha suscitato, comunque, notevoli questioni interpretative.

In primo luogo la giurisprudenza ha stabilito che il meccanismo può attivarsi esclusivamente a fronte di sentenze di condanna divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione (cioè dal 30 dicembre 2022). Di qui vari corollari. Ad esempio, l’applicazione in sede esecutiva della diminuente in questione per reati giudicati con rito abbreviato, in continuazione con reati precedenti ed a loro volta posti ad oggetto di giudizi abbreviati, non autorizza il giudice a diminuire di un sesto anche la pena per tali ultimi delitti, per la mancanza nel loro caso della condizione indicata (cioè una irrevocabilità sopravvenuta alla novella: Cass., sez. I, 14 maggio 2025, n. 30447, C.E.D., n. 288342-01).

Ancora, la giurisprudenza maggioritaria (si veda comunque infra) ha stabilito che la diminuente opera solo quando il giudizio impugnatorio non è stato attivato, cioè nei casi di radicale mancanza della impugnazione, di talché risulta irrilevante la circostanza che l’interessato formuli rinuncia alla impugnazione già proposta (Cass., sez. I, 26 settembre 2023, n. 49255, C.E.D., n. 285683-01; Cass., sez. I, 12 ottobre 2023, n. 51180, ivi, n. 285583-01).

Per altro verso, il tentativo di accedere tardivamente al rito abbreviato mediante rimessione in termini per la relativa domanda, allo scopo di provocare la pronuncia di una sentenza verso la quale non proporre impugnazione, e dunque con il fine di conseguire l’applicazione del comma 2-bis dell’art. 442 c.p.p., è stato respinto dalla giurisprudenza di legittimità, con la motivazione che l’indicata restituzione nel termine determinerebbe la regressione del giudizio a fasi procedurali già definite (Cass., sez. V, 2 febbraio 2024, n. 23569, C.E.D., n. 286740-01).

Tutto ciò premesso, va detto che, nel giudizio pendente a far tempo dal 30 dicembre 2022, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna può essere utilmente provocato sia omettendo l’appello contro il provvedimento assunto in primo grado, sia omettendo il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello (Cass., sez. I, 7 marzo 2025, n. 20346, C.E.D., n. 288216-01). Sarebbe possibile inoltre, secondo una isolata pronuncia della giurisprudenza di legittimità, una omissione parziale dell’atto di impugnazione, nel senso che, proposta la stessa solo con riguardo ad una parte dei reati oggetto della sentenza di condanna, l’interessato potrebbe accedere, in fase esecutiva, all’applicazione della diminuente per i reati restanti (Cass., sez. I, 21 gennaio 2025, n. 8236, C.E.D., n. 287627-01).

Ci si è chiesti se l’imputato condannato possa valersi della riduzione de qua qualora proponga una impugnazione incidentale dopo che la relativa sentenza sia stata impugnata dal pubblico ministero, oppure quando si tratti di impugnare una decisione di condanna che abbia determinato la reformatio in peius di una sentenza assolutoria. Sulla seconda questione è già intervenuta la Suprema Corte, stabilendo che la diminuzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, non si applica nel caso in cui l’imputato, assolto in primo grado e condannato in appello su impugnazione del pubblico ministero, proponga ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, essendo il beneficio subordinato dalla citata disposizione alla mancata impugnazione della “sentenza di condanna” (Cass., sez. VII, 18 dicembre 2025, n. 4134/26, in C.E.D., n. 289124-01).

Ci si è chiesti, ancora, se il beneficio premiale possa essere riconosciuto all’imputato non appellante anche quando questi si giovi, ai sensi dell’art. 587 c.p.p., della estensione degli effetti di una sentenza impugnata, invece, da coimputati.  In dottrina è stata sostenuta una risposta affermativa al quesito.

In termini procedurali, la legge ha stabilito chiaramente che la riduzione della pena per omessa impugnazione sia disposta dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna e dunque ad opera del giudice dell’esecuzione. L’inciso che si legge in chiusura del comma 2-bis è ribadito e precisato, sempre per effetto della riforma Cartabia, al comma 3-bis dell’art. 676 del codice di rito, ove la competenza a decidere sull’applicazione della diminuente è attribuita appunto al giudice della esecuzione, il quale deve procedere d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.

 È stato recentemente stabilito che, qualora la sentenza di condanna non impugnata venga in rilievo nell’ambito di un procedimento di esecuzione comprendente più provvedimenti, prima che la pena sia stata d’ufficio ridotta di un sesto dal giudice che l’ha deliberata, la riduzione stessa può essere applicata dal giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 665, comma 4, c.p.p. (Cass., sez. I, 18 dicembre 2025, n. 232/26, C.E.D. n. 289310-02).

L’iniziativa officiosa per l’incidente di esecuzione mirato alla decurtazione della pena è stata sancita espressamente dal legislatore grazie alla introduzione del comma 3-bis nell’art. 676, operata per mezzo dell’art. 2 del d.lgs. n. 31 del 2024 (correttivo Cartabia), ed ha dunque perso di interesse il dibattito dottrinale suscitato sul punto dalla disciplina del 2022, ove la soluzione non era esplicita.

Piuttosto, fa ancora difetto una regolazione positiva del raccordo tra la procedura necessaria per la riduzione ex art. 442, comma 2-bis, e la procedura mirata alla esecuzione, mediante ordine del pubblico ministero, della sentenza di condanna divenuta irrevocabile. È delicato in effetti il caso in cui, proprio per effetto della riduzione da applicare, la pena da eseguire scenda sotto i limiti concernenti la sospensione dell’esecuzione da disporre, a cura del pubblico ministero, a norma dell’art. 656, comma 5, c.p.p.. Si è osservato che nei casi in questione il pubblico ministero deve previamente trasmettere gli atti al giudice della esecuzione, che non abbia già proceduto ex officio, affinché sia determinata la nuova pena eseguibile e possano essere adottati i provvedimenti conseguenti.

Nella pratica, al fine evidente di incentivare le “rinunce” al rimedio impugnatorio, si è talvolta registrata la prassi del giudice della cognizione di indicare con il dispositivo di condanna, oltre che la pena irrogata (con la diminuente per il rito), anche la pena nel valore finale che assumerebbe in caso di applicazione dell’ulteriore abbattimento a norma dell’art. 442, comma 2-bis. Questa pratica è stata definita “irregolare” dalla giurisprudenza di legittimità, la quale per altro ha escluso che l’anomalia si risolva in un caso di nullità, ed ha dunque negato che il condannato (salvo il caso di un errore di calcolo) abbia un interesse giuridicamente apprezzabile a discuterne la correttezza innanzi al giudice della esecuzione (Cass., sez. I, 26 marzo 2024, n. 28917, C.E.D., n. 286806-01).

Tornando alla procedura in fase esecutiva, va detto come in dottrina si sia sostenuto che il giudice, nell’attivarsi d’ufficio, dovrebbe fare applicazione della procedura “senza formalità” di cui al comma 4 dell’art. 667 c.p.p., anche al fine di assicurare alle parti che lo ritengano necessario, per il mezzo della opposizione, la immediata attivazione della procedura camerale partecipata. Si registra però un contrasto di giurisprudenza quanto alla necessità che il giudice proceda invece nelle forme del giudizio camerale. Sul presupposto affermativo, è stata ritenuta la nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p., del provvedimento preso de plano (Cass., sez. I, 6 febbraio 2025, n. 7356, C.E.D., n. 287522-01). In senso contrario, si è affermato che l’applicazione della diminuente deve appunto essere operata inaudita altera parte, ai sensi del comma 4 dell’art. 667, con possibilità per l’interessato di proporre opposizione mediante allo stesso giudice della procedura (Cass., sez. I, 23 maggio 2025, n. 22537, C.E.D., n. 288147-01).

Resta da dire delle spinte ad un allargamento del campo di applicazione della disciplina, prevalentemente attuate mediante la proposizione di questioni di legittimità costituzionale.

Si è detto poco sopra come, secondo una giurisprudenza unanime, la diminuente del comma 2-bis non opera in situazioni nelle quali il giudizio impugnatorio fosse già avviato, né per sentenze passate in giudicato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. In più occasioni, su questo presupposto, è stato prospettato un contrasto della disciplina con molteplici parametri costituzionali, ed in particolare un contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 C.E.D.U. In un paio di casi la Suprema Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza delle relative questioni: la condizione processuale che consente l’applicazione della diminuente, costituita dall’irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, è soggetta al principio del tempus regit actum, e non può quindi operare retroattivamente, anche data la preclusione stabilita ex art. 2, comma quarto, c.p., ove sia stata pronunziata sentenza definitiva; non sussiste inoltre violazione dei principi di eguaglianza e di responsabilità personale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Cass., sez. I, 10 marzo 2023, n. 16054. C.E.D., n. 284545-01; Cass., sez. I, 27 settembre 2023, n. 42681, ivi, n. 285394-01).

A concretare un contrasto di giurisprudenza, per altro, in una diversa occasione la Corte ha negato fondamento al dubbio di compatibilità costituzionale postulando l’applicabilità della diminuente anche nei giudizi pendenti in appello al momento della riforma, sul presupposto in sintesi della natura sostanziale (e quindi retroattiva in melius) della previsione in discorso (Cass., sez. II, 17 novembre 2023, n. 4237/24, C.E.D., n. 285820-01).

Non ha avuto successo il tentativo di estendere al giudizio ordinario, per il caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna, la possibilità di diminuire la pena in fase esecutiva: una questione di legittimità costituzionale mirata allo scopo, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., è stata ritenuta manifestamente infondata: il trattamento di favore per l’imputato che abbia scelto il rito abbreviato non è irragionevole né arbitrario, ma rientra in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, giustificata dalla natura deflattiva del rito (Cass., sez. I, 23 maggio 2025, n. 28322, C.E.D., n. 288339-01).

Esito diverso ha invece registrato la vicenda concernente gli effetti sostanziali della diminuente, avuto riguardo per un verso alla possibilità per il giudice della esecuzione di disporre la sospensione condizionale della pena (ed eventualmente la non menzione della condanna), e per altro verso di applicare sanzioni sostitutive, nei casi in cui, proprio per effetto della riduzione intervenuta in executivis, il valore finale della sanzione diviene inferiore ai limiti che precludono l’accesso al beneficio.

Più volte la giurisprudenza di legittimità aveva escluso la possibilità di sospendere condizionalmente l’esecuzione della pena, nei casi in questione, ad opera del giudice dell’esecuzione, sull’assunto che, nella fase esecutiva, un siffatto provvedimento potrebbe essere deliberato solo nei casi specificamente previsti dalla legge, in particolare fissati al comma 3 dell’art. 671 c.p.p.

In questa situazione è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza 25 novembre 2024, n. 208. La Consulta non aveva condiviso il presupposto ermeneutico dell’ordinanza di rimessione, e cioè che la disciplina censurata davvero precludesse l’applicazione dei benefici. Al contrario, in esito ad una lunga e preziosa disamina del progressivo allargamento delle ipotesi di sospensione condizionale in executivis, realizzato dalla giurisprudenza attraverso il ricorso alla interpretazione costituzionalmente orientata, la Corte aveva sostenuto che, già sulla base del diritto vigente, nell’applicare la diminuente del comma 2-bis, i giudici dell’esecuzione avrebbero potuto accordare i benefici in questione. Tuttavia, manifestando una forte sensibilità per esigenze di certezza ed uniformità nell’applicazione del diritto, la stessa Corte aveva rinunciato allo strumento “tradizionale” dell’inammissibilità o del rigetto su base interpretativa, preferendo dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., « nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici ». La dichiarazione di illegittimità è stata estesa all’art. 676, comma 3-bis, c.p.p., « nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici ».

Quanto all’individuazione dei parametri costituzionali violati dalla disciplina, può dirsi in sintesi che si tratta degli artt. 3, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, C.E.D.U.

Viene precisato, in dottrina, che l’applicazione della sospensione condizionale, ad opera del giudice della esecuzione, deve comunque ritenersi preclusa quando la  ricorrenza dei presupposti del beneficio  sia stata già esclusa dal giudice della cognizione, a meno che – conviene aggiungere – la negazione sia stata motivata esclusivamente sulla incompatibilità del beneficio medesimo con il valore della pena in concreto irrogata. Nello stesso senso di è pronunciata anche la giurisprudenza (Cass., sez. I, 11 dicembre 2025, n. 6790/26, C.E.D., n. 289495-03).

Come accennato, una questione analoga a quella appena considerata si è posta per il caso in cui, in conseguenza della diminuzione connessa alla mancanza di impugnazione, la pena esigibile scende sotto il limite di legge stabilito per l’applicazione delle pene sostitutive, previste dall’art. 20-bis cod. pen. e disciplinate dalle disposizioni contenute nel capo III della l.n. 689 del 1981 (artt. 53-85).

In dottrina, sul presupposto che l’applicazione delle pene sostitutive sarebbe stato strutturalmente confinato dal legislatore nell’ambito del giudizio di cognizione, e che dunque la diminuzione ex art. 442-bis dovrebbe restare priva di rilevanza, si era sostenuto che un tale regime, per quanto meritevole di rimeditazione, non fosse manifestamente irragionevole, posto che il condannato, omettendo l’impugnazione e dunque provocando il passaggio in giudicato della sentenza, rinuncia implicitamente ma liberamente al beneficio della conversione ai sensi dell’art. 53 della l.n. 689 del 1981 (avrebbe infatti la possibilità alternativa di appellare al fine di ottenere comunque una riduzione di pena in fase compatibile con l’accesso al trattamento sostitutivo). Altra parte della dottrina, riferendosi anche alla valorizzazione dei “poteri impliciti” del giudice della esecuzione, attribuita alla stessa sentenza n. 208 del 2024, aveva proposto la tesi secondo cui la normativa già avrebbe consentito, a fronte di una riduzione in executivis della pena, di procedere all’applicazione delle sanzioni sostitutive.

Sebbene sul punto non fosse formato un diritto vivente contrario alla possibilità di applicare in executivis la sanzione sostitutiva, la Suprema Corte (pronunciandosi sun una specifica questione di diritto intertemporale sorta in seguito alla entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022) aveva enunciato una serie di principi in sostanziale contraddizione con il riconoscimento d’un potere di sostituzione in capo al giudice dell’esecuzione (Cass., sez. I, 6 dicembre 2023, n. 8106/24, C.E.D., n. 285987-01). La pronuncia citata, per altro, non aveva riguardato direttamente il tema delle sanzioni sostitutive, ed era stata antecedente alla sentenza n. 208 del 2024, che come si è visto – pur avendo optato per una dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 673, comma 3-bis – aveva sostanzialmente aperto ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dei poteri del giudice della esecuzione nella materia che qui interessa. Si può aggiungere che, dopo la sentenza del 2024, la giurisprudenza comune aveva già dato anche segnali di recepimento dei principi stabiliti con la medesima sentenza. Era stato stabilito in particolare che, quando la pena principale, per effetto della riduzione di un sesto, risulta inferiore ai tre anni di reclusione, il giudice è tenuto a revocare la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. E ciò, esplicitamente, in adesione alle indicazioni contenute appunto nella sentenza n. 208 del 2024 (Cass., sez. I, 3 ottobre 2025, n. 34776, C.E.D., n. 288668-01).

Nondimeno, è stata sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, analoga alla precedente e nella specie riferita alla possibilità che la diminuente in executivis giovi a fini di applicazione di una sanzione sostitutiva (nel giudizio a quo, in particolare, la detenzione domiciliare ex art. 56 della l.n. 689 del 1981). Questa volta la Consulta, con la sentenza 13 aprile 2026, n. 87, si è determinata ad una pronuncia interpretativa di rigetto (nei sensi di cui in motivazione), condividendo l’assunto della necessità costituzionale di assicurare rilevanza sostanziale alla diminuente, ma assumendo che tale necessità può essere assecondata con una valorizzazione dei cd. poteri impliciti del giudice della esecuzione, strumentali ad una gestione del tema sanzionatorio compatibile coi principi fondamentali della materia. In sostanza, un ampio richiamo alla sentenza n. 208 del 2024, con l’aggiunta di considerazioni afferenti alle tipologie di pronuncia costituzionale, qui non direttamente rilevanti.

Nella pratica giudiziaria sta emergendo un problema ulteriore, sempre connesso alle implicazioni della sentenza n. 208 del 2024. Si muove dalla constatazione che la riduzione in executivis per l’omessa impugnazione  della sentenza, anche quando comporta un abbattimento della sanzione sotto la soglia di compatibilità con il beneficio della sospensione condizionale, non consente al giudice di applicare il beneficio nei casi in cui, nella sede della cognizione, sia stata applicata una pena sostitutiva. E ciò per la semplice ragione che, in generale, le pene sostitutive non sono suscettibili di sospensione condizionale (art. 61-bis della l. n. 689 del 1981, come introdotto ex art. 71, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 150 del 2022) . Si è proposta la tesi che un esito siffatto comporta una torsione irrazionale della posizione in cui gli imputati si troverebbero di fronte alla prospettiva della irrogazione di una pena di poco superiore ai limiti fissati nel primo comma dell’art. 163 c.p.:  potrebbero chiedere una pena sostitutiva, con gli ovvi benefici nel caso della sua esecuzione e però con la conseguenza che, rinunciando all’impugnazione, otterrebbero solo una riduzione di durata; oppure potrebbero “accettare” una pena detentiva non sospesa, ovviamente più afflittiva, ma suscettibile di sospensione condizionale dopo la rinuncia all’impugnazione. In un caso il giudice della esecuzione, attraverso un problematico ricorso alla interpretazione costituzionalmente orientata, ha inteso evitare un nuovo incidente di costituzionalità ed ha direttamente provveduto a  ripristinare la pena detentiva sostituita e a disporne la sospensione condizionale (Trib. Monza, ord. 18 febbraio 2025).

 

Milano - Scandicci, 26 giugno 2026                                    Guglielmo Leo