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03 Luglio 2026


Manifestamente infondata la questione di costituzionalità del divieto di accedere al rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo anche agli imputati totalmente incapaci

Corte d'Assise di Firenze, ord. 22 giugno 2026, Pres. Dolores Limongi



1. La Corte d’assise di Firenze, nell’ordinanza che può leggersi in allegato, si è pronunciata in termini di manifesta infondatezza sull’istanza, proposta dal difensore dell’imputato, volta a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, c.p.p. In particolare, questi asseriva l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui preclude anche all’imputato totalmente incapace di intendere e volere (art. 88 c.p.) l’accesso al giudizio abbreviato in relazione ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo per contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 111 Cost. e 6 C.e.d.u. (parametro interposto ai sensi dell’art. 117 Cost.). Anzitutto, il difensore riteneva violato l’art. 32 Cost. alla luce del fatto che la preclusione di cui all’art. 438, comma 1-bis, c.p.p. impedirebbe la scelta del rito meno dannoso per la salute psichica dell’imputato totalmente incapace, esponendolo «a un lungo e potenzialmente destabilizzante dibattimento ordinario». A ciò si aggiunge la violazione dell’art. 24 Cost., dal momento che spetterebbe all’imputato, nell’esercizio del diritto di difesa, la scelta del rito più adeguato alla propria condizione. Successivamente, in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 C.e.d.u. (parametro interposto ex art. 117 Cost.) la preclusione non consentirebbe «una decisione breve allo stato degli atti e, dunque, una ragionevole durata del processo». Infine, il difensore ravvisava la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., poiché l’art. 438, comma 1-bis, c.p.p. equiparerebbe irragionevolmente l’imputato pienamente capace e il semi-infermo di mente all’imputato totalmente incapace relativamente alla funzione che il procedimento penale è chiamato a svolgere nei confronti di questi soggetti: retributivo-preventiva per i primi; terapeutico-preventiva per quest’ultimo.

 

2. La Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate.

In primo luogo, si è soffermata sull’art. 32 Cost. Sul punto, è stato rilevato che il giudizio abbreviato è «un rito speciale che ha una funzione deflattiva in un’ottica premiale per la strategia difensiva dell’imputato»: è, dunque, estranea alla ratio del rito la finalità terapeutica.

In secondo luogo, non si ravviserebbe neppure una violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost. Per quanto riguarda l’art. 3 Cost., laddove si introducesse l’accesso al rito soltanto agli imputati totalmente incapaci, alla luce delle considerazioni effettuate sul punto dal difensore, si realizzerebbe il paradosso per cui si porrebbe in essere un trattamento difforme in relazione a situazioni analoghe. Secondo la Corte, infatti, la posizione dell’incapace ai sensi dell’art. 88 c.p. e di quello ex art. 89 c.p. è ontologicamente la stessa, sia pure diversificata in termini di intesità. Relativamente all’art. 24 Cost., se è vero che il diritto di difesa implica la possibilità di scegliere il rito più adeguato alle esigenze difensive, è altrettanto vero che tale principio deve essere bilanciato con altri di pari rango costituzionale, come la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini. La Corte, inoltre, rileva che all’imputato incapace ex art. 88 c.p. non è precluso in toto l’accesso al rito abbreviato, bensì limitatamente alle ipotesi in cui il reato a questi ascritto sia punito con la pena dell’ergastolo. E ciò alla luce di una scelta discrezionale di politica criminale effettuata dal legislatore, analoga a quella sottesa all’art. 22 c.p.: in tale ordinanza, infatti, l’art. 438, comma 1-bis, viene definito quale «precipitato processuale» di questa disposizione del codice penale. Per quanto concerne l’art. 27 Cost., la Corte sostiene non ritenersi configurabile alcuna «frustrazione della finalità rieducativa», non venendo irrogata alcuna pena, non potendo essere condannato, all’esito del giudizio, l’imputato totalmente incapace. Infine, esclude la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 C.e.d.u. (parametro interposto ex art. 117 Cost.) dal momento che «la celebrazione del dibattimento in conformità a quanto disposto per il procedimento ordinario non è necessariamente fonte di pregiudizio per la ragionevole durata del processo». La Corte individua, comunque, degli istituti idonei ad una più celere celebrazione del dibattimento e definizione del processo. Tra questi, l’art. 129 c.p.p. (alla luce di una interpretazione estensiva dello stesso) e il c.d. “concordato sulla prova”, ai sensi dell’art. 493, comma 3, c.p.p.

 

3. Le argomentazioni adottate dalla Corte risultano, nel complesso, condivisibili. Sebbene vi sia qualche passaggio delicato e discutibile (in particolare, quello relativo alla lettura estensiva dell’art. 129 c.p.p.)[1], l’ordinanza in esame si colloca nel solco di un orientamento pressochè consolidato della Corte costituzionale relativo all’art. 438, comma 1-bis, c.p.p.[2]. La Consulta, in recenti pronunce di inammissibilità e infondatezza, ha ritenuto tale istituto non contrastante con il dettato costituzionale. Con riferimento alla ragionevole durata del processo – profilo particolarmente sensibile in relazione all’art. 438, comma 1-bis – nella sentenza n. 260 del 2020[3], il Giudice delle leggi ha sostenuto che la violazione di questo principio si configuri soltanto nei casi in cui la dilatazione dei tempi processuali si rilevi priva «di qualsiasi legittima ratio giustificativa». Per comprendere se l’istituto in analisi violi l’art. 111, comma 2, Cost., occorre, dunque, porsi una domanda: la celebrazione del dibattimento, come effetto della preclusione di cui art. 438, comma 1-bis, c.p.p. anche nei casi in cui sia imputato un soggetto totalmente incapace – si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui sia già stata effettuata la perizia in incidente probatorio – è sorretta da una legittima ratio giustificativa? Si tratta di un interrogativo di non semplice soluzione. Tuttavia, la risposta risulta essere positiva, rinvenendosi tale ragione giustificativa nella necessità di effettuare un bilanciamento tra i più rilevanti principi che regolano il procedimento penale e ne determinano la fisionomia: repressione con pene severe dei reati più gravi; partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia (da cui discende la celebrazione di tali processi nella loro sede naturale, vale a dire la Corte d’assise)[4]; principio del contraddittorio; pubblicità del dibattimento, nella sua duplice natura di tutela dell’individuo e della collettività; tutela della persona offesa; diritti difensivi dell’imputato.

È, forse, alla luce della delicatezza di tale bilanciamento che la Corte costituzionale, in un atteggiamento di self-restraint, nelle pronunce sul tema, ha deciso di arrestarsi di fronte alle questioni di costituzionalità sollevate, ritenendo necessario che una tematica di politica criminale di tale portata sia lasciata alla discrezionalità del legislatore e, quindi, affrontata nelle sedi opportune, vale a dire quelle legislative[5].

E la Corte d’assise di Firenze, nell’ordinanza de qua, ha fatto ragionevolmente propria questa impostazione.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Di opinione contraria rispetto all’impostazione della Corte d’assise di Firenze (che richiama varie pronunce della Corte di cassazione, in particolare Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, CED Cass., n. 266593) R. Fonti, sub Art. 129, in Codice sistematico di procedura penale, a cura di H. Belluta, M. Gialuz, L. Lupária, Torino, 2026, p. 237.

[2] Ex variis, Corte cost., 11 dicembre 2025, n. 2, in www.cortecostituzionale.it; Corte cost.,7 ottobre 2021, n. 208.; Corte cost., 18 novembre 2020, n. 260.

[3] Per un’analisi della stessa, cfr. G. Leo, L’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo: infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in Sist. pen., 2020.

[4] In relazione a tali considerazioni, cfr. N. Tronchin, La preclusione all’accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo permane anche in caso di infermità totale di mente dell’imputato, in Arch. pen., 2022, p. 5.

[5] In relazione a tali considerazioni, cfr. N. Tronchin, La preclusione all’accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo permane anche in caso di infermità totale di mente dell’imputato, cit., p. 15.