Sez. un., c.c. 28 settembre 2023, Pres. Cassano, rel. Casa
Con ordinanza n. 10019 del 9 marzo 2023 (consultabile in allegato) la I Sezione della Corte di Cassazione, preso atto di un contrasto di giurisprudenza sul punto, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché stabilissero «Se li riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale li giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), comporti che, in sede esecutiva, per "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. debba intendersi quella risultante dalla riduzione per il rito speciale ovvero quella antecedente alla suddetta riduzione».
Secondo l’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 28 settembre 2023 le Sezioni unite – su conclusioni conformi del Procuratore generale – hanno dato al quesito la seguente soluzione: «Ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato».
Pubblicheremo le motivazioni della decisione non appena depositate.