ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Articolo  
18 Febbraio 2025


Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina


AbstractCon la sentenza n. 42174 del 27 giugno 2024, le Sezioni unite, nel risolvere un contrasto interpretativo di esclusivo risalto processuale, hanno affrontato il tema della applicabilità della attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.al delitto di rapina, ribadendo l’assunto, già più volte affermato in giurisprudenza, secondo il quale, ai fini del riconoscimento di tale attenuante, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione alla persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia. La tesi viene criticata sulla base delle differenze che caratterizzano la struttura dell’attenuante a seconda che si tratti di delitto contro il patrimonio o di delitti determinati da motivi di lucro e della “nuova” attenuante del fatto di lieve entità, introdotta additivamente per il delitto di rapina dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024.

SOMMARIO: 1. Le Sezioni unite e la conferma “incidentale” di un orientamento consolidato. – 2. Il delitto di rapina e la sua, non sempre pacifica, oggettività giuridica. – 3. L’attenuante comune del danno di speciale tenuità. – 4. Corte costituzionale e rapina “di lieve entità”.

 

* In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.