Cass., Sez. un., sent. 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, Pres. Fumu, Est. Beltrani, ric. Filardo e altri
Segnaliamo ai lettori il deposito – in data odierna – della sentenza con cui le Sezioni unite, chiamate a individuare il discrimine tra il delitto di estorsione (629 c.p.) e il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone (393 c.p.), nonché a valutare la configurabilità del concorso di persone in quest’ultimo reato, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo;
2) Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie;
3) Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità».
In attesa di ospitare prossimamente contributi di approfondimento, sulla questione decisa dalle Sezioni unite può leggersi in questa Rivista una nota all’ordinanza di rimessione a firma di Silvia Bernardi.
(F.L.)