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10 Dicembre 2025


Furto con strappo: non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell’attenuante della lieve entità

Corte Cost., sent. 22 settembre 2025 (dep. 27 novembre 2025), n. 171, Pres. Amoroso, red. Buscema



*Contributo pubblicato nel fascicolo 12/2025.

 

1. Con la sentenza n. 171/2025la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze[1] e dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano[2], che denunciavano una violazione degli artt. 3 e 27, comma 1 e 3 Cost.id est del principio di proporzionalità sanzionatoria – da parte dell’art. 624 bis, comma 2 e 3 c.p. (i delitti di furto con strappo e furto con strappo aggravato), laddove non prevede una diminuzione di pena “in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”.

 

2. Prima di analizzare i passaggi salienti della pronuncia de qua, è opportuno dare brevemente conto dei fatti alla base delle due ordinanze di rimessione.

Quella del Tribunale di Firenze prendeva le mosse dalla sottrazione di una collana d’oro, che veniva asportata dal collo di un malcapitato passante in una piazza affollata. L’autore dell’azione predatoria, subito rincorso e bloccato da un altro individuo, dopo aver tentato invano di divincolarsi, era stato tratto in arresto e sottoposto a giudizio direttissimo. La vicenda, inizialmente qualificata come rapina impropria, veniva poi ricondotta nell’alveo dell’art. 624 bis, comma 2 c.p.

In parte analogo è il caso affrontato dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano: qui s’ipotizzava che l’imputato si fosse impossessato di una collana d’oro, strappandola dal collo della vittima a bordo di un convoglio ferroviario che stava facendo ingresso in stazione, dandosi poi alla fuga non appena sceso alla fermata.

 

2.1. I giudici rimettenti lamentavano l’eccezionale asprezza del trattamento repressivo riservato al furto con strappo, fattispecie delittuosa autonoma che, al pari del furto in abitazione di cui al primo comma del medesimo art. 624 bis c.p., prevede una forbice sanzionatoria da quattro a sette anni di reclusione (unitamente alla pena della multa). Sicché, a fronte di un minimo di pena particolarmente elevato, la mancata previsione dell’attenuante c.d. della lieve entità recherebbe un grave vulnus al rispetto del principio di proporzionalità sanzionatoria, e ciò tanto sul piano estrinseco-relazionale, quanto su quello intrinseco cardinale[3].

In primis, sul piano comparativo, i rimettenti fanno leva sui recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia di reati contro il patrimonio e, segnatamente, sulle sentenze n. 120 del 2023[4] e n. 86 del 2024[5], che, con una fine opera di ingegneria ermeneutica, hanno introdotto l’attenuante della lieve entità nei delitti di estorsione e rapina (propria e impropria), destinata a operare come “valvola di sicurezza” a garanzia della ragionevolezza, della proporzionalità e della capacità rieducativa della sanzione.

Si è dunque sostenuto che l’inserimento di tale circostanza in riferimento ai delitti di cui agli artt. 628 e 629 c.p. – e non, invece, in relazione al confinante reato di cui all’art. 624 bis, comma 2 –  finirebbe con il pregiudicare la coerenza del sistema; più nel dettaglio, a fronte di una pena minima di tre anni e quattro mesi di reclusione (ferma restando la possibile concessione di ulteriori attenuanti) irrogabile per una rapina giudicata di lieve entità, il meno grave delitto di furto con strappo verrebbe sempre e comunque punito in maniera più severa, con una pena minima di quattro anni di reclusione (ferma restando la possibile concessione di ulteriori attenuanti). 

Il giudice milanese riteneva, inoltre, irragionevole l’equiparazione tra furto con strappo e furto in abitazione, in quanto il secondo delitto sarebbe connotato “da maggiore carica offensiva, atteso come la norma tuteli anche la sfera del domicilio come luogo ove si esplica la sfera personale delle personali”[6].

Sul versante della proporzionalità intrinseca, poi, è stato sottolineato che, in assenza dell’attenuante della lieve entità, la sanzione comminabile per il furto con strappo sarebbe manifestamente eccessiva rispetto al ridotto disvalore oggettivo e soggettivo del fatto commesso e all’importanza del bene giudico leso; il che tanto più varrebbe laddove, in virtù del concorso con una delle aggravanti di cui all’art. 625 c.p. (come, nella vicenda affrontata dal Tribunale meneghino, quella del furto commesso sul mezzo di trasporto), l’azione predatoria venisse assoggettata al più severo regime previsto dal comma 3 dell’art. 624 bis c.p., ove la pena va da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni di reclusione.

 

3. Così schematicamente riassunti gli argomenti richiamati dalle ordinanze di rimessione, veniamo ora alla pronuncia della Corte. La sentenza n. 171/2025 procede, innanzitutto, a una dettagliata ricostruzione dell’evoluzione normativa del furto con strappo (o scippo che dir si voglia), fattispecie che, nell’originario dettato codicistico (e al pari del furto in abitazione), integrava gli estremi di una circostanza aggravante (prevista dall’art. 625, comma 1, n. 4, secondo periodo), configurabile ogniqualvolta la sottrazione e l’impossessamento della cosa mobile altrui avvenissero mediante l’esercizio di una minima forma di violenza “immediatamente rivolta verso la res e solo indirettamente sulla persona che la detiene”, perché – in caso contrario – si avrebbe rapina[7].

E, tuttavia, nel 2001, a fronte della diffusa percezione di insicurezza suscitata da queste peculiari ipotesi di furto, la legge n. 128 del 26 marzo (il primo della lunga serie di “Pacchetti sicurezza” che avrebbero caratterizzato la legislazione penalistica del nuovo Millennio) abrogò le menzionate aggravanti e, contestualmente, introdusse, all’art. 624 bis primo e secondo comma, due autonome figure delittuose (rispettivamente, furto in abitazione e furto con strappo), sanzionate in egual misura e con più rigore rispetto al furto “base” ed in radice sottratte al giudizio di bilanciamento[8].

A questa riforma, fecero seguito altri interventi legislativi (nel 2017 e nel 2019), nel complesso orientati ad inasprire la risposta punitiva al cospetto di delitti ritenuti di notevole allarme sociale[9].

Del resto, quello dei reati contro il patrimonio è un terreno assai fertile per attuare strategie politico-criminali dal forte valore simbolico e propagandistico, sulla cui reale necessità è però lecito fortemente dubitare, se non altro perché la percezione della crescente frequenza e dell’elevata pericolosità di tali delitti[10] non è, a ben vedere, sorretta da alcun riscontro empirico[11]. In ogni caso, il trattamento sanzionatorio loro riservato si distingue per una severità notevole, “tanto da risultare iperbolico, perfino rispetto ai criteri rigoristici” seguiti dal legislatore del 1930[12].

Di tutto ciò la Corte mostra di aver piena contezza, quando constata – e non per la prima volta – che “la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante[13]. Il che, se di certo suona come un campanello d’allarme per la tenuta costituzionale del sistema, non è di per sé sufficiente ad affermare la manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 624 bis, comma 2 c.p.

 

4. A questo punto, la Consulta richiama alcune delle sue precedenti pronunce che hanno affermato l’illegittimità costituzionale della mancata previsione dell’attenuante indefinita della lieve entità in relazione alle più disparate tipologie delittuose.

Come è noto a tutti, la sentenza “apripista” è la n. 68 del 2012, la quale – mediante un controllo ancora a “rime obbligate” – era intervenuta sull’art. 630 c.p. (il sequestro di persona a scopo di estorsione), concludendo per la manifesta irragionevolezza dell’assenza, in quel contesto, di una circostanza analoga a quella prevista dall’art. 311 c.p., che poteva invece trovare applicazione con riguardo al simmetrico delitto di cui all’art. 289 bis c.p. (il sequestro a scopo di terrorismo o eversione)[14]

Con il mutare della “stagione della giurisprudenza costituzionale” e il progressivo passaggio ai “versi sciolti”[15], la Corte ha via via ritenuto indispensabile introdurre una attenuante siffatta in relazione a una pluralità di figure delittuose. Essa ha così assunto “funzione di riequilibrio del trattamento sanzionatorio” giudicato manifestamente incongruo ed eccessivo. Il pensiero corre, in primo luogo, alle pronunce in tema di rapina ed estorsione, ma anche a quelle sul delitto di sabotaggio militare[16], sulla pornografia minorile[17] e, infine, sul reato di cui all’art. 583 quinquies c.p. (la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)[18].

 

4.2. Il comune denominatore tra fattispecie delittuose oggetto delle pronunce richiamate poc’anzi è rappresentato dall’ampissima “latitudine tipica del fatto-reato”[19]: nel loro perimetro possono, infatti, ricomprendersi condotte espressive di un disvalore assai diverso. Sicche, a fronte di vicende che – pur integrando gli estremi obiettivi e subiettivi del tipo legale – si distinguono per una offensività risibile, l’introduzione dell’attenuante della lieve entità rappresenta la via costituzionalmente obbligata per garantire l’irrogazione di una pena non manifestamente sproporzionata e dunque un rimprovero sufficientemente individualizzato, “in attuazione del mandato costituzionale di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost.”[20].

A detta della Consulta, questo discorso non è replicabile con riguardo al delitto di furto con strappo, nel cui alveo rientrano condotte sostanzialmente omogenee “sul piano criminologico e del tasso di disvalore”[21]. Non sembra, infatti, possibile individuare vicende, che – sebbene astrattamente riconducibili all’art. 624 bis, comma 2 c.p. – presentano una carica offensiva marcatamente inferiore rispetto a quelle di norma riportabili al “nucleo centrale” della fattispecie, risultando, pertanto, “totalmente immuni dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire un minimo edittale di così notevole asprezza”[22].

In effetti, come afferma la pacifica giurisprudenza, lo strappo “indicato dalla norma come modalità attraverso la quale si spossessa la vittima” postula la realizzazione di una condotta “connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona”[23]. È però ovvio che tale azione violenta in qualche misura si rifletta sul soggetto scippato, il quale subisce, pur in via mediata e indiretta, una indebita intrusione nella sua sfera personale inviolabile.

Inoltre, dalla prassi emerge che la condotta dello strappo è tendenzialmente connotata da un “livello di pericolosità significativo”, in quanto “può facilmente degenerare in rapina” – per la cui integrazione è sufficiente che la violenza “sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona”[24] – o determinare conseguenze deteriori in capo alla vittima. Si pensi al caso dell’anziana signora che, a causa dello scippo di una borsetta commesso da una persona a bordo di un motorino, cade a terra subendo gravi lesioni[25].

 

4.3. Appurata, dunque, l’intrinseca gravità del delitto in parola e la tendenziale omogeneità delle vicende riportabili del suo orizzonte operativo, la Corte conclude per l’infondatezza delle questioni prospettatale.

A riprova della validità di una conclusione siffatta, vengono richiamati ulteriori argomenti di carattere “comparativo”.

La sentenza in commento mette, infatti, a confronto l’art. 624 bis, comma 2 c.p., con i limitrofi delitti di rapina ed estorsione, con riguardo ai quali è stato invece ritenuto indispensabile introdurre la valvola di sicurezza della lieve entità (sentenze n. 120/2023 e n. 86/2024). A tal proposito, viene sottolineato che, nella fattispecie descritta dall’art. 628 c.p., la violenza alla persona è una componente soltanto eventuale, in quanto è ben possibile che la rapina, propria o impropria, sia commessa mediante una semplice minaccia, astrattamente meno grave rispetto a “qualsiasi atto violento” e che può dirsi realizzata anche al cospetto di condotte aventi una scarsissima portata offensiva. Discorso analogo vale per l’estorsione, che ricomprende nel proprio ambito applicativo “episodi notevolmente dissimili” dal punto di vista del disvalore, talora caratterizzati da “marcata occasionalità” e da “ridotte dimensioni offensive”[26].

Nel furto con strappo, al contrario, la condotta dell’agente – pur indirizzata alla res – dà luogo a un’intrusione violenta necessariamente percepita dalla vittima, che “non si presta a significative gradazioni sul piano dell’offensività” e suscita, in ogni caso, “allarme sociale” alimentando il senso di insicurezza e la frustrazione tra i consociati[27].

Sulla scorta di tali premesse, la Corte esclude anche l’irragionevolezza dell’equiparazione sanzionatoria tra lo scippo ed il furto in abitazione (in riferimento a cui non è prevista l’attenuante della lieve entità): se è vero che quest’ultimo delitto è posto a salvaguardia, oltre che del patrimonio, dell’inviolabilità di domicilio, è vero anche che il furto con strappo “coinvolge nella lesione tipica valori non solo patrimoniali ma anche inerenti all’integrità fisica della persona”[28].

 

***

 

5. Sin da una prima lettura, la pronuncia della Corte costituzionale qui brevemente ripercorsa presenta molteplici profili di interesse.

In primis, dall’analisi del contesto da cui è scaturita la q.l.c. sollevata dal Tribunale di Firenze emerge incidentalmente, ma in tutta la sua evidenza, la scivolosità dei confini tra il furto con strappo e il più grave delitto di rapina. A detta della consolidata giurisprudenza di legittimità, l’inquadramento di una certa vicenda nell’uno o nell’altro reato dipende unicamente dalla direzione dell’azione violenta, in un caso indirizzata solo e soltanto sulla res e, nell’altro, anche sulla persona. Tale discrimine, chiaro in linea teorica, diviene molto più labile in concreto, specie nei casi – in verità non infrequenti – in cui il derubato opponga una qualche forma di resistenza avverso l’azione furtiva ovvero quando oggetto dell’impossessamento sia una cosa mobile aderente al corpo, come un orologio o, per l’appunto, una collana. In ipotesi di questo tipo può risultare davvero arduo stabilire se la violenza sia stata esercitata unicamente sulla res e le sue involontarie ripercussioni sulla vittima siano dovute al naturale superamento della “forza di coesione” inerente alla stretta relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (al c.d. contraccolpo); oppure, al contrario, se la condotta del reo debba ritenersi indirizzata direttamente sulla persona e sussista, dunque, rapina[29].

Si tratta, chiaramente, di valutazioni di fatto ad esclusivo appannaggio del giudice di merito, che scontano un ineliminabile tasso di imprevedibilità.

In questa sede, ci limitiamo soltanto a rilevare che, per effetto della sentenza n. 86 del 2024, la riconduzione di una data vicenda nell’alveo del più grave delitto di rapina potrebbe, paradossalmente, risultare in concreto più favorevole al reo: qualora venisse riconosciuta e data prevalenza all’attenuante “costituzionale” della lieve entità, costui sarebbe infatti punito meno severamente che in caso di condanna per il reato di furto con strappo non circostanziato o con ritenuta equivalenza tra attenuanti e aggravanti nel giudizio di bilanciamento tra circostanze (minimo di pena di 3 anni e sei mesi di reclusione vs 4 anni di reclusione).

 

5.1. Nonostante questa non trascurabile aporia, ci pare che la declaratoria di infondatezza cui è pervenuta la Consulta costituisca la risultante di una doverosa – e a nostro avviso condivisibile – opera di self restraint.

È vero: la recente sentenza n. 46 del 2024 (che ha dichiarato l’incostituzionalità, per manifesta sproporzione, del minimo edittale dell’appropriazione indebita)[30] ci ha ricordato che la discrezionalità del legislatore “non equivale ad arbitrio”; ciò a maggior ragione in materia penalistica, ove le scelte punitive sono destinate a incidere sui diritti fondamentali della persona, in primis sulla libertà personale dell’individuo. Alla Corte spetta dunque l’oneroso compito di valutare che la compressione di tali diritti non risulti manifestamente sproporzionata rispetto alle finalità di volta in volta perseguite dal legislatore di turno. Così, a fronte di opzioni sanzionatorie guidate da un “punitivismo imperante”, essa non può limitarsi a vigilare sulla coerenza del sistema, né ad affermare – sempre e comunque – l’assoluta prevalenza della riserva di legge, ma è chiamata a provvedere a una difficile opera di riequilibrio, in modo da scongiurare intollerabili patimenti in capo al condannato. Del resto, la Corte rappresenta oggi l’ultimo baluardo avverso sempre più frequenti atti di “bullismo penale” da parte delle forze parlamentari[31].

Al contempo, è innegabile che l’assolvimento di questa indispensabile funzione di garanzia si traduca nell’esercizio di un’opera di “mediazione prettamente politica”, che postula il compimento di delicatissime valutazioni di merito[32]. Ragione per cui è necessario adottare un approccio equilibrato, comunque improntato a prudenza: il sindacato della Consulta non può, cioè, consistere in una valutazione in positivo sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio, pena realizzare un’indebita invasione del campo di azione del legislatore. Individuare l’entità della pena “giusta” e proporzionata alla gravità di un determinato delitto è infatti operazione altamente discrezionale, per sua natura opinabile, che, di norma, compete al Parlamento. La Corte, allora, non può che limitarsi ad un controllo in negativo sulla sua non manifesta sproporzionalità, volto ad assicurare un minimum di tutela ai diritti dell’individuo[33]. In altre parole, essa non opera da legislatore negativo, ma agisce piuttosto come un vigile guardiano, che deve attivarsi solo e soltanto quando risulti indispensabile per mettere al riparo il reo dagli arbitri del decisore politico.

Ebbene, ci sembra che, l’iter argomentativo e le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 171/2025 siano del tutto coerenti a tali indicazioni metodologiche.

 

5.2. Da segnalare, infine, il passaggio in cui la Corte – in linea con quanto affermato dalla di poco precedente pronuncia sull’art. 583 quinquies c.p. – chiarisce a quali condizioni sia ipotizzabile l’inserimento, per sua stessa mano, dell’attenuante della lieve entità. Questa valvola di sicurezza rappresenta sì un efficace antidoto avverso una pena manifestamente eccessiva, ma solo al cospetto di reati aventi un ampio delta applicativo, capaci di ricomprendere nel loro alveo episodi marcatamente dissimili, per disvalore, a quelli normalmente integranti gli estremi del tipo criminoso.

Eventualità che, come abbiamo visto, non sembra verificarsi nel caso dell’art. 624 bis, comma 2 c.p., nel cui perimetro – a quanto ci è dato constatare – rientrano classi di fatti espressive di un disvalore sostanzialmente omogeneo. In effetti, le due vicende poste al vaglio della Corte costituzionale costituiscono – a noi pare – ipotesi paradigmatiche di furto con strappo (con rischio, perlomeno nel caso della sottrazione della collana, di sconfinamento nella rapina), che si collocano in prossimità del “nucleo centrale” della fattispecie e non certo ai suoi margini.

Peraltro, non va dimenticato che la declaratoria di incostituzionalità e l’eventuale addizione dell’attenuante de qua dovrebbero operare in via di extrema ratio, quando la strada della riduzione teleologica della fattispecie in via interpretativa (secondo le note cadenze dell’interpretazione tassativizzante e tipizzante) si riveli impraticabile o comunque non assicuri il raggiungimento di soluzioni conformi a Costituzione.

D’altro canto, è la stessa Consulta – nella recente sentenza n. 113 del 2025 – a ricordare che il principio di proporzionalità (unitamente a quelli di offensività e colpevolezza) costituisce, innanzitutto, un fondamentale “criterio interpretativo” a disposizione del giudice comune, a cui va riconosciuto il ruolo di primo custode del diritto fondamentale a non subire una pena incongrua ed eccessiva[34]. Questi è dunque tenuto ad assicurare una lettura “costituzionalmente orientata di ogni norma incriminatrice e pertanto a espungere dall’area della rilevanza penale quelle condotte concrete che, pur se riconducibili alle espressioni linguistiche utilizzate nella formulazione della fattispecie astratta, non sono suscettibili di ledere il bene giuridico tutelato, rivelandosi così in radice inoffensive rispetto ad esso”[35]. È però facile intuire l’impraticabilità di una operazione ermeneutica siffatta a fronte dei casi analizzati dalla sentenza in commento, che, come già detto, non esprimono affatto un grado di offensività minore rispetto alle fisiologiche modalità di manifestazione del furto con strappo.

La strada maestra per mitigare il rigore del trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 624 bis, comma 2 sarebbe– naturalmente – quella di un intervento razionalizzante del legislatore sull’intera sistematica dei reati contro il patrimonio. Eventualità, quest’ultima, tanto auspicabile quanto remota, se consideriamo il furore punitivo e l’ossessione securitaria che hanno animato le maggioranze di governo di ogni colore negli ultimi decenni.

In alternativa, potrebbe ipotizzarsi un nuovo pronunciamento della Corte, questa volta direttamente sul minimo edittale, magari all’esito di un confronto con le limitrofe ipotesi di furto con destrezza e furto con mezzo fraudolento, che, giova ribadirlo, costituiscono semplici circostanze aggravanti dell’art. 624 c.p., punite meno gravemente del furto con strappo (reclusione da due a quattro anni), procedibili a querela a seguito della Riforma Cartabia. Dietro un intervento di questo tipo si celerebbe però il forte rischio di sconfinamento in un controllo in positivo sulla proporzionalità della pena, sindacando scelte che – per quanto discutibili – rientrano nella discrezionalità del legislatore. La Consulta, tuttavia, non può e non deve a cedere alla tentazione – davvero forte in tempi di populismo penale – di farsi protagonista nella (ri)definizione dei tracciati di politica-criminale, di assumere, cioè, le vesti di un deus ex machina pronto a intervenire sulle cornici edittali ogniqualvolta se ne presenti occasione, nell’utopistica ricerca di una pena ideale e completamente giusta.

 

 

 

[1] Trib. Firenze, 9 dicembre 2024, ord. n. 246.

[2] Gup Trib. Milano, 14 marzo 2025, ord. n. 59.

[3] Sul sindacato costituzionale sulla proporzionalità della pena è imprescindibile: F. Viganò, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Torino, 2021.

[4] Cfr. Corte cost., 24 maggio 2023, n. 120, commentata da A. Peccioli, La proporzionalità del minimo edittale dell'estorsione: una trasfigurazione del tertium comparationis, in Dir. pen. proc., 2023, 1323 ss.; I. Palma, L’estorsione di lieve entità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 15 giugno 2023, in Cass. pen., 2023, 1503 ss.

[5] Corte cost., 13 maggio 2024, n. 86, con nota di G. Faillaci, Corte costituzionale: introdotta la "valvola di sicurezza" dell'attenuante di lieve entità del fatto per il delitto di rapina, in Riv. pen., 2024, 603 ss.; G. Ruggiero, La valvola di sicurezza. Il minimo ombra nel compasso edittale del delitto di rapina, in Dir. pen. proc., 2025, 39 ss.; per un’analisi congiunta delle due pronunce costituzionali sia consentito il rimando a G. Ponteprino, La «storia infinita» del sindacato sulla proporzionalità della pena, in questa Rivista, 9 settembre 2024.

[6] Cfr. GUP Trib. Milano, 14 marzo 2025, ord. n. 59.

[7] Nitidamente, F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, a cura di L. Conti, Milano, 2002, 318.

[8] In argomento A. Gargani, Le modifiche al codice penale introdotte dal c.d. «pacchetto sicurezza» (l. 26 marzo 2001, n. 128), in Studium iuris, 2002, 1 ss.; P. Pisa, Le misura restrittive del «pacchetto sicurezza», in Dir. pen. proc., 2001, 937 ss.; M. Bacci, L. 26 marzo 2001, n. 128 - Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, in Leg. pen., 2002, 386 ss.

[9] Per una puntuale disamina dell’evoluzione normativa, per tutti: R. Bartoli, I delitti di aggressione unilaterale, in R. Bartoli-M. Pelissero-S. Seminara, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, IV ed., Torino, 2025, 273 ss.

[10] In effetti, stando al report di EURISPES, La criminalità tra realtà e percezione, in Rapporto di ricerca, 2023, in www.interno.gov.it, p. 6 emerge che fra i crimini che maggiormente preoccupano gli italiani sul piano della sicurezza, vi è il furto in abitazione (26,6%); in seconda posizione si colloca l’aggressione fisica (17,7%), per poi tornare ad altri reati contro il patrimonio: paura di subire uno scippo/borseggio (11,1%), una truffa (7%), il furto sull’auto in sosta e la rapina e il furto dell’auto, della moto o del motorino. Si legga altresì C. Longobardo, I reati predatori contro il patrimonio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 888 ss.

[11] Ibidem.

[12] Così S. Moccia, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, Padova, 13.

[13] Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171; in precedenza nello stesso senso: Corte cost., 21 luglio 2020, n. 190, commentata da G. Leo, La Consulta esclude la manifesta irragionevolezza dei nuovi (ed elevati) minimi edittali di pena per la rapina impropria, in questa Rivista, 3 agosto 2020; Corte cost., 7 giugno 2021, n. 117.

[14] Corte cost., 19 marzo 2012, n. 68, commentata da S. Seminara, Il sequestro di persona a scopo di estorsione tra paradigma normativo, cornice di pena e lieve entità del fatto. Nota a C. cost. (19) 23 marzo 2012, n. 68, in Cass. pen., 2012, 2393 ss. e da C. Sotis, Estesa al sequestro di persona a scopo di estorsione una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il diritto vivente «preso - troppo? - sul serio», in Giur. cost., 2012, 907 ss.

[15] Sul punto la bibliografia è sterminata. Basti soltanto il rinvio a: F. Viganò, La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio, in questa Rivista, 8 gennaio 2025; V. Manes, Il controllo di costituzionalità e il congedo dalle “rime obbligate”: il difficile equilibrio tra legalità e proporzionalità”, in Legalità e diritto penale dell’economia. Studi in onore di Alessio Lanzi, Roma, 2020, 155 ss.; R. Bartoli, Il sindacato di costituzionalità sulla pena tra ragionevolezza, rieducazione e proporzionalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, 1443 ss. v. da ultimo lo schematico quadro tratteggiato da G.L. Gatta, Un’importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali, in questa Rivista, 21 luglio 2025.

[16] Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 244, con nota di E. Penco, Proporzionalità della pena e ibridazione dei modelli di giudizio: estesa al sabotaggio militare l’attenuante della lieve entità del fatto, in Dir. pen. proc., 2023, 1145 ss.

[17] Corte cost., 16 aprile 2024, n. 91, con nota di A. Peccioli, La circostanza della minor gravità nel delitto di pedopornografia, in Dir. pen. proc., 2024, 1297 ss. e di M.F. Carriero, Brevi note sulla sent. n. 91 del 2024 in tema di pornografia minorile, in Giur. cost., 2025, 265 ss. 

[18] Corte cost., 25 giugno 2025, n. 83.

[19] Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171.

[20] Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222, con note di: P. Pisa, Pene accessorie di durata fissa e ruolo riformatore della Corte costituzionale, in Dir. pen. proc., 2019, 216 ss.; R. Bartoli, Dalle rime obbligate alla discrezionalità: consacrata la svolta, in Giur. cost., 2018, 2566 ss.; A. Galluccio, La sentenza della consulta su pene fisse e 'rime obbligate': costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta, in Dir. pen. cont., 10 dicembre 2018.

[21] Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171.

[22] Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171, che riprende testualmente i dicta di Corte cost., 24 maggio 2023, n. 120.

[23] Ex plurimis: Cass. pen., Sez. V, 26 ottobre 2016, n. 44976; Cass. pen., Sez. II, 21 gennaio 2015, n. 2533, in One Legale. Di recente, Cass. pen., Sez. II, 15 maggio 2025, n. 18414

[24] In tal senso, da ultimo, Cass. pen., Sez. II, 1° giugno 2023, n. 23932; Cass. pen., Sez. II, 21 febbraio 2019, n. 16899, in De Jure.

[25] È il caso affrontato da Cass. pen., Sez. IV, 1° aprile 2014, n. 15022, in De Jure.

[26] Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171.

[27] Ibidem.

[28] Ibidem.

[29] Cfr. R. Bartoli, I delitti di aggressione unilaterale, cit., 291; v. altresì E. Corsi, La differenza tra il furto con destrezza e il furto con strappo, in Cass. pen., 2017, 4034 ss. Cfr. Cass. pen., Sez. II, 1° giugno 2023, n. 23932, cit.; Cass. pen., Sez. II, 10 febbraio 20220, n. 12453, in De Jure, che hanno qualificato come rapina la “sottrazione violenta” di un orologio da polso.

[30] Corte cost., 22 marzo 2024, n. 46, con nota di M. Gambarati, Tra discrezionalità legislativa e arbitrio: la Corte costituzionale ravvisa la manifesta sproporzione del minimo edittale dell'appropriazione indebita, in Giur. cost., 2024, 576 ss.; A. Maccanti, Il nuovo minimo edittale del delitto di appropriazione indebita: si pronuncia la Consulta, in Studium iuris, 2025, 168 ss.; volendo, G. Ponteprino, La «storia infinita», cit., 14.

[31] L’espressione è di V. Manes, Il controllo di costituzionalità, cit., 169.

[32] M. Ruotolo, Oltre le 'rime obbligate'?, in Federalismi.it, 2021, 62.

[33] Puntualmente F. Consulich, La matematica del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell’art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990, in Giur. cost., 2019, 1244. Tale controllo si concentra, generalmente, sui minimi edittali e sulla loro non manifesta irragionevolezza al cospetto di “fatti collocati in corrispondenza del livello inferiore di gravità tra tutti quelli ricompresi della fattispecie astratta”. Cfr. F. Viganò, La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale, cit., 106.

[34] In questo senso, F. Viganò, La proporzionalità della pena, cit., 253 ss.

[35] Corte cost., 18 luglio 2024, n. 113, su cui G.L. Gatta, Un’importante sentenza, cit., secondo cui, seguendo un tale modus procedendi, dovrebbero restare fuori dal penalmente rilevante i “fatti offensivi di un dato bene ma non al punto da integrare una determinata fattispecie, [per l’appunto] in ragione della pena per essa comminata”; più in generale, sul principio di proporzionalità quale canone di interpretazione restrittiva, F. Viganò, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, cit., 300 ss.