Cass. pen., Sez. II, 30 dicembre 2025 (dep. 3 febbraio 2026), n. 4428, Pres. Ariolli, Rel. Bifulco
1. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità dell’esclusione della particolare tenuità del fatto in considerazione dell’assenza di un comportamento susseguente riparatorio o ripristinatorio che «avrebbe potuto contribuire a una diversa e più positiva valutazione della condotta».
La decisione rappresenta un’occasione per riflettere sulla portata dell’introduzione della condotta susseguente al reato tra gli indici di cui all’art. 131-bis c.p. ad opera del d.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia).
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta al ricorrere degli “indici-requisiti” di non abitualità del comportamento e tenuità dell’offesa. Quest’ultima si articola a sua volta in due “indici-criteri”: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, che vanno valutati secondo i criteri di cui all’art. 133 co. 1 c.p. e, a seguito del d.lgs. 150/2022, anche in considerazione della condotta susseguente al reato.
Sebbene l’intento del legislatore della riforma espresso nella Relazione illustrativa al decreto legislativo fosse quello di ampliare il perimetro applicativo della causa di non punibilità mediante la possibilità per il giudice di valorizzare – pro reo – un fattore ulteriore nella formazione del proprio convincimento circa la tenuità dell’offesa[1], si registrano a tal proposito orientamenti interpretativi di segno diverso[2], ai quali, per certi versi, pare potersi ricondurre anche la pronuncia in commento.
2. La decisione trae origine dalla condanna del ricorrente per l’appropriazione indebita di una fotocopiatrice ricevuta a titolo di noleggio e non restituita allo scadere del termine nonostante le reiterate richieste della persona offesa. La Corte d’Appello di Napoli conferma la decisione del giudice di prime cure, escludendo, tra l’altro, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorso per cassazione si articola in cinque motivi, tutti dichiarati inammissibili.
Per quel che qui interessa, la parte ricorrente con il terzo motivo lamenta la mancata considerazione sia della «limitata entità dell’episodio contestato» sia del «comportamento complessivo del reo» ai fini del riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Nonostante la Suprema Corte dichiari l’inammissibilità del motivo per la sua aspecificità, in un passaggio particolarmente interessante, i giudici della Seconda Sezione si soffermano sulla correttezza dell’argomentazione della Corte d’Appello, osservando che è legittima l’esclusione della particolare tenuità del fatto attesa l’assenza di condotte susseguenti al reato di tipo risarcitorio o ripristinatorio e ribadendo che anche il riferimento a questo solo aspetto non rappresenta un vizio della motivazione, conformemente al principio di diritto – ormai consolidato – secondo cui il giudice che motivi circa l’esclusione dell’art. 131-bis c.p. non è tenuto a fare riferimento a tutti gli indici previsti dalla norma, potendo richiamare solo quelli ritenuti rilevanti.
3. La sentenza in commento non solo attribuisce al postfatto un’autonoma rilevanza, ma reputa l’assenza di condotte susseguenti risarcitorie o ripristinatorie un fattore negativo, soprattutto in considerazione della patrimonialità dell’offesa. In altre parole, laddove siano possibili condotte risarcitorie o reintegratorie, come nei casi in cui il bene giuridico leso è il patrimonio, il fatto che queste non siano realizzate nella dinamica susseguente al reato corrisponde a una condotta post delictum negativa.
Sin dalla sua entrata in vigore, l’introduzione della condotta susseguente al reato all’interno del meccanismo contemplato nell’art. 131-bis c.p. ha sollevato dubbi sotto diversi profili. In particolare, ci si è chiesti, da un lato, quale ruolo attribuire al postfatto nell’economia dell’istituto e, dall’altro, quali siano le tipologie di condotte susseguenti in grado di assumere rilievo ai fini dell’art. 131-bis c.p.
Il dibattito sul tema è ancora aperto e, quanto al primo aspetto, in dottrina sembrano essersi fatte strada essenzialmente due opzioni ermeneutiche: da un lato, l’orientamento, condiviso dalla Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022, secondo cui la novità avrebbe una portata limitata, assumendo il postfatto una valenza meramente confermativa della tenuità[3]; dall’altro, invece, la visione fondata sull’attribuzione alla condotta post delictum della capacità di sovvertire, di per sé sola, il giudizio di esiguità, sia in positivo che in negativo, incidendo sull’offesa e rendendola più o meno tenue[4].
Quanto al secondo aspetto evidenziato, relativo alla tipologia di condotte postdelittuose da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., si registrano voci secondo cui rileverebbero ai fini della non punibilità solo le condotte susseguenti al reato che si riverberano sull’offesa oggettivamente intesa[5] ed altre secondo cui andrebbero valorizzati anche i contegni indicativi della capacità a delinquere del reo, ossia gli stessi che il giudice valuta ai fini della commisurazione della pena[6].
La copiosa giurisprudenza in materia registra su questi temi un andamento ondivago, collocandosi in una posizione più affine all’una o all’altra delle prospettazioni appena riportate.
La pronuncia pone (o meglio ripropone) il quesito di fondo circa l’impatto della recente, richiamata modifica sull’art. 131-bis c.p.: quid iuris in caso di assenza di una condotta susseguente al reato rilevante?
4. La soluzione offerta dalla Cassazione nel caso di specie è, come si è detto, di segno affermativo: per i giudici di legittimità l’assenza di una condotta susseguente di tipo riparatorio/rispristinatorio è un elemento negativo in grado di determinare l’esclusione della non punibilità.
Tale orientamento ci pare tuttavia criticabile da diversi punti di vista e, soprattutto, concretizza il rischio – di non poco conto – di determinare una eccessiva e illogica restrizione dell’ambito applicativo della causa di non punibilità di cui si tratta.
In primo luogo, si consideri che, come ricordato in avvio, l’obiettivo del legislatore è stato quello di ampliare, seppur limitatamente, il perimetro dell’art. 131-bis c.p.: ciò – vale la pena ribadirlo – si evince dalla Relazione illustrativa al d.lgs. che espressamente fa riferimento alla necessità di valorizzare la condotta susseguente al reato solo in senso favorevole all’autore, come conferma dell’esiguità di un fatto che è già tale avuto riguardo agli indici. Il mancato richiamo all’art. 133 co. 2 n. 3) c.p., infatti, non è dovuto solo all’intento di escludere che la novità aprisse le porte a valutazioni relative alla capacità a delinquere del reo, ma anche a quello di evitare che si potesse prendere in considerazione tale indice come elemento negativo[7].
La valorizzazione contra reum dell’assenza di una condotta ripristinatoria o risarcitoria, come all’esito del vaglio della Corte di Cassazione nel caso di specie, sembra dunque collidere con l’intento alla base dell’intervento riformatore.
Vi è di più. Nell’ottica della pronuncia in questione, il postfatto viene ad essere considerato un vero e proprio requisito aggiuntivo, in contraddizione con la lettera della norma[8].
L’art. 131-bis c.p., invero, prevede l’esclusione della punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato». La formulazione dell’inciso – in particolare la congiunzione “anche” – sembra indicare che la condotta susseguente al reato si aggiunge ai criteri di cui all’art. 133 co. 1 c.p. ai fini della valutazione di modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo, non già agli “indici-requisiti” (abitualità del comportamento e tenuità dell’offesa) o agli stessi “indici-criteri”[9].
Peraltro, nonostante l’assenza di un rapporto gerarchico tra i criteri valutativi e pur essendo il giudice tenuto a effettuare una valutazione complessiva e congiunta degli stessi, c’è una differenza di non poco momento tra quelli di cui all’art. 133 co. 1 e la condotta susseguente al reato: mentre i primi sono necessari, la seconda è solo eventuale.
Se non c’è reato senza condotta, danno o pericolo per il bene giuridico tutelato ed elemento soggettivo di cui valutare rispettivamente modalità, gravità e intensità o grado, d’altro canto è ben plausibile l’ipotesi che non ricorra alcuna condotta susseguente, positiva o negativa, da prendere in considerazione ai fini dell’art. 131-bis c.p. Dunque, mentre per gli altri indici il giudizio si concentra direttamente sul quomodo o sul quantum, per il postfatto occorre una verifica preliminare relativa all’an.
Orbene, pare che l’inciso vada inteso come volto a valorizzare l’“eventuale” condotta susseguente al reato rilevante, in mancanza della quale dovrebbero essere considerati ai fini del giudizio di tenuità solo gli altri criteri valutativi.
5. Da ultimo, è il caso di ampliare la prospettiva. La particolare tenuità del fatto era stata concepita dal legislatore delegante come una formula nelle mani dell’interprete in grado, in relazione al caso concreto, di ritagliare i fatti che, pur “classificabili” come reato, non risultano bisognosi di pena in quanto “ordinabili” in una posizione nella scala di disvalore dell’offesa particolarmente bassa[10].
Lo schema delineato dal vigente art. 131-bis c.p., invece, presenta alcuni aspetti che rendono meno nitido il fondamento dogmatico dell’istituto, esponendolo al rischio di essere snaturato[11].
Le modifiche operate dalla Riforma dalla Cartabia hanno per certi versi – e la sentenza in esame offre una testimonianza al riguardo – complicato il quadro[12].
In conclusione – impregiudicato l’auspicio di un intervento di razionalizzazione, anche in ottica evolutiva – una lettura del ruolo della condotta susseguente al reato il più aderente possibile alla logica di fondo dell’istituto sembrerebbe l’unico strumento per evitare che essa ne risulti irrimediabilmente alterata.
[1] V. Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022, 345, in cui si legge, con riferimento alla condotta susseguente al reato, che «anche tale modifica normativa consente di ulteriormente ampliare l’ambito di applicazione della causa di non punibilità».
[2] Il riferimento è, ad esempio, alle decisioni che valorizzano nel giudizio di tenuità anche le condotte susseguenti al reato negative che sarebbero in grado di aggravare l’offesa. In questo senso, tra le altre, Cass. pen., Sez. III, sent. 4 aprile 2023 (dep. 2 maggio 2023), n. 18029, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta.
[3] Cfr., tra gli altri, Di Vizio F., La nuova disciplina della particolare tenuità del fatto: tra spinte alla deflazione e tensioni di sistema, in disCrimen, (1) 2023, 22; Gullo A., Art. 131-bis c.p. - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, in Dolcini E., Gatta G.L., Marinucci G. (diretto da), Codice penale Commentato, tomo I, VI ed., Assago, 2025, 1621. Da ultimo, La Rosa E., Violazioni infortunistiche, condotta susseguente e particolare tenuità del fatto, in Giurisprudenza italiana, (3) 2026, 717.
[4] Cfr. Colombo D., Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e condotta susseguente al reato. Le prime pronunce della cassazione sul novellato art. 131-bis c.p. in Sistema penale, (7-8) 2023; Romano M., Non punibilità, estinzione del reato, Riforma Cartabia, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, (2) 2024, 445-446.
In senso critico su questo ultimo aspetto, invece, v. Paliero C.E., “Principio di esiguità” e deflazione penale: la ricetta italiana del “tipo bagatellare”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, (2) 2023, 545, che sottolinea che il postfatto ontologicamente non è in grado di tangere l’offesa, ma può rilevare sul piano di un giudizio di complessiva opportunità politico-criminale.
[5] Così, Gullo A., Art. 131-bis c.p., cit., 1621.
Cfr. sul punto anche La Rosa E., Violazioni infortunistiche, cit., 719-720, che estende la necessità di una certa cautela anche alla valutazione del momento in cui le condotte riparatorie o ripristinatorie siano state poste in essere, attribuendo rilevanza esclusivamente quelle realizzate nell’immediatezza o comunque in prossimità del fatto.
[6] V., per tutti, Pierdonati M., Verso una tenuità “allargata”. L’introduzione della condotta susseguente al reato nell’art.131 bis c.p. e il nuovo assetto dell’irrilevanza penale del fatto, in Archivio penale, (3) 2024; Brunelli D., Le modifiche alla non punibilità per tenuità del fatto, in Diritto penale e processo, (1) 2023.
[7] Nella Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022, 345-346, si legge: «[…] la condotta susseguente al reato è apprezzabile, rispetto all’art. 131 bis c.p., solo quando concorre alla tenuità dell’offesa e non anche quando, al contrario, aggrava l’offesa stessa. Anche per questa ragione è apparso opportuno evitare un espresso richiamo all’art. 133, co. 2, n. 3 c.p.».
Tuttavia, rileva, in senso critico, Di Vizio F., La nuova disciplina, cit., 20-21, che la lettera della norma, nonostante la chiara volontà del legislatore storico, non sia altrettanto univoca perché non impedisce espressamente di tenere in considerazione anche condotte post factum negative.
[8] Cfr. Di Vizio F., La nuova disciplina, cit., 21-22.
[9] Si veda anche la Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022, 346.
[10] Il riferimento è al binomio concetti ordinatori-concetti classificatori che si è affermato intorno agli anni ’50 dello scorso secolo nella dogmatica giuridica tedesca, sulla scia dell’influente teorizzazione di Radbruch G., Klassenbegriffe und Ordnungsbegriffe im Rechtsdenken, in Revue internazionale de la théorie du droit – Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts, (12) 1938, 46-54 (traduzione in italiano di Carlizzi G., Concetti classificatori e concetti ordinatori nel pensiero giuridico, in Carlizzi G., Omaggio V. (a cura di), L’Ermeneutica Giuridica Tedesca Contemporanea, Pisa, 2016, 159-168).
[11] V. Paliero C.E., “Principio di esiguità” e deflazione penale: la ricetta italiana del “tipo bagatellare”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, (2) 2023, 550.
[12] Testualmente, ivi, 551.