Cass., Sez. un., sent. 27 gennaio 2022 (dep. 12 maggio 2022), n. 18891, Pres. Cassano, est. De Amicis, ric. Ubaldi
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite, chiamate a pronunciarsi sulla compatibilità tra il riconoscimento della continuazione tra reati e l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, hanno formulato il seguente principio di diritto:
«La pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale.
In presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall’art. 131-bis c.p., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti».
In attesa di pubblicare un primo commento di illustrazione e commento, per una panoramica della questione può leggersi in questa Rivista una nota all’ordinanza di rimessione a firma di Edoardo Zuffada.