Cass., Sez. un., c.c. 27 gennaio 2022, Pres. Cassano, Rel. De Amicis, ric. Ubaldi
Con 38174/2021, la Sezione V della Cassazione, rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «se la continuazione tra reati sia di per sé sola ostativa all’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero lo sia solo in presenza di determinate condizioni».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Suprema Corte, le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea a integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale. (Fattispecie relativa a tre condotte di violenza privata poste in essere nell’arco di un mese)».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in questa Rivista una nota all’ordinanza di rimessione di Edoardo Zuffada.