Corte cost., sent. 21 luglio 2020, n. 156, Pres. Cartabia, Red. Petitti
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Segnaliamo ai lettori la pubblicazione della sentenza n. 156 del 2020, con cui la Corte costituzionale – che già aveva stigmatizzato la disciplina vigente nella sent. 207 del 2017, decisione di infondatezza accompagnata da un monito al legislatore rimasto tuttora inascoltato – ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.
Riportiamo di seguito il comunicato diffuso dall'Ufficio stampa della Corte in occasione del deposito della motivazione.
«La causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell’articolo 648 del codice penale, e a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione.
È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 156 depositata oggi (relatore Stefano Petitti), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131-bis del codice penale, là dove non consente l’applicazione dell’esimente ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva e tuttavia è previsto un massimo superiore a cinque anni.
La Corte ha osservato che, con la scelta di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente».
(Francesco Lazzeri)