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16 Febbraio 2026


Forse è grave, forse è lieve: il dubbio sul grado dell’imperizia medica

Cass. Sez. IV, sent. 16 ottobre 25 (dep. 17 nov. 25) n. 37447, Pres. Dovere, Est. Ricci



1. Rilevanza del dubbio. – Con la sentenza Mariotti delle Sezioni Unite[1], si è affermato che ex art. 590 sexies c.p. si ha non punibilità se l’evento è stato causato per imperizia lieve in fase esecutiva delle linee guida. Nella pratica giudiziaria si pone questa domanda: nel dubbio processuale sul grado dell’imperizia medica, lieve o grave, si ha comunque non punibilità? È una domanda alquanto frequente, anche se talvolta prematura, perché prima che abbia rilievo occorre avere accertato che la forma di colpa non sia negligenza o imprudenza, ma imperizia e che questa sia stata commessa in fase esecutiva delle linee guida.

Le Sezioni Unite non si sono occupate della domanda che qui interessa. L’istinto del penalista porta a rispondere: sì, nel dubbio sul grado dell’imperizia, si ha non punibilità, perché il dubbio non può andare mai contro l’imputato. Ma come un po’ tutte le risposte istintive, anche questa merita riflessione. Vediamo come risponde alla nostra domanda la sentenza in commento.

 

2. Il caso e le decisioni giudiziali. Il caso è semplice. Un odontoiatra rileva un’impronta dentaria a una paziente collocando nel porta impronte una quantità eccessiva di materiale gommoso. Una parte del materiale in eccesso viene inalato dalla paziente, senza che manifesti tosse. Dopo il rilievo dell’impronta la paziente, nel bagno dello studio medico, presenta difficoltà a respirare e va in arresto cardiorespiratorio. Viene tempestivamente soccorsa dell’odontoiatra e poi trasferita in ospedale. Il materiale inalato ha prodotto ostruzione bronchiale, che rappresenta il primum movens di una catena causale che porterà a morte la paziente, nonostante i corretti ostacoli terapeutici, anche chirurgici.

In primo grado l’odontoiatra viene ritenuto penalmente responsabile. Il giudice esclude la non punibilità ex art. 590 sexies c.p. Afferma la gravità del grado dell’imperizia, essendo il dovere di calibrare correttamente il quantitativo di materiale l’essenza stessa della prestazione medica. Secondo l’opinione del giudice per aversi gravità dell’imperizia è quindi sufficiente accertare che il quantitativo del materiale era in eccesso, senza necessità di accertare di quanto lo era. È sufficiente accertare che era troppo.

La Corte d’Appello riforma la sentenza di primo grado. Applica l’art. 590 sexies c.p. e dichiara non punibile l’imputato, ritenendo lieve l’imperizia. Motivano i giudici che la paziente non aveva risposto con la tosse all’inalazione del materiale, mentre la tosse rappresenta la normale reazione fisiologica. Aggiungono che non è stato accertato in quale misura era in eccesso la quantità di materiale[2]. Non basta quindi avere accertato che era troppo, occorreva anche accertare che era assai troppo.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato, per il proscioglimento con formula più favorevole. La Cassazione conferma la sentenza, ribadendo la motivazione dei giudici di secondo grado.

 

3. L’oggetto dell’imperizia. Va da subito sgombrato il campo da un dato posto a motivazione dell’imperizia lieve e cioè la mancata tosse della paziente all’inalazione del materiale. Questo dato non è relativo alla regola cautelare che impone di usare una quantità non eccessiva di materiale: è invece relativo alla diversa regola cautelare che impone il soccorso del paziente in crisi respiratoria con modalità tempestiva[3], non appena la crisi si manifesta. E non ci sono dubbi che questa regola cautelare sia stata osservata dall’odontoiatra. Ma è regola cautelare che viene dopo quella che impone l‘uso di una quantità non eccessiva di materiale e riguardo alla cui inosservanza occorre invece accertare il grado dell’imperizia, se lieve o grave[4]. Infatti, è l’inosservanza della modalità prevista da questa regola che ha causato la crisi respiratoria e che ha attivato la fisiopatologia letifera. Quello che viene dopo è altra storia di colpa o no.

E allora: quanto era in eccesso la quantità di materiale? Era solo troppo o era assai troppoSolo questa pare invero la domanda da porsi[5], che non ha a che vedere con che cosa si deve fare una volta che il materiale usato per l’impronta ha raggiunto l’albero respiratorio producendo dispnea. Fra l’altro, si tratta di due regole cautelari che attengono a due diverse specializzazioni mediche: odontoiatria quella sulla quantità del materiale per l’impronta, medicina di emergenza quella sul soccorso del paziente in crisi respiratoria. In termini conclusivi sul punto, oggetto del grado dell’imperizia che ci riguarda è solo la quantità in eccesso del materiale usato. Non altro.

 

4. Necessità dell’accertamento della gravità dell’imperizia. – A motivazione della sentenza rimane quindi solo il dubbio sulla quantità di materiale, della quale viene invece pretesa certezza della prova. Servendoci ancora di efficace terminologia comune, non basta accertare che il materiale era troppo, ma bisogna essere certi che era assai troppo. Non basta accertare che l’imputato ha esagerato, ma bisogna essere certi che ha esageratamente esagerato. Non dubbio quindi, ma certezza. Il principio di diritto della sentenza è chiarissimo: nel dubbio sul grado dell’imperizia il giudice deve dichiarare l’imputato non punibile ex art. 590 sexies c.p.  Questo è l’arnese giudiziario che viene messo nelle mani del pratico, senza però che venga detto il perché dell’arnese. Non vengono indicate le ragioni per le quali il dubbio sul grado dell’imperizia conduce alla dichiarazione di non punibilità ex art. 590 sexies c.p. Ma l’indicazione di quelle ragioni è tutt’altro che superflua, quantomeno perché, come si diceva, si tratta di una questione alquanto frequente nella pratica giudiziaria. E perché, sempre e comunque, il cervello del pratico non dovrebbe mai funzionare come una periferica usb del server di piazza Cavour. Il giudice di primo grado ha escluso dubbi, ritenendo grave l’imperizia perché il non eccedere costituisce l’essenza della regola cautelare inosservata. Questo è vero, ma in fondo vale per tutte le regole cautelari che impongono limiti quantitativi di uso di una sostanza. Ad es., non sovradosare un farmaco costituisce l’essenza della regola cautelare inosservata. Ma di quanto è stato sovradosato il farmaco? La metà? Il doppio?

Come diciamo anche nella vita quotidiana: c’è una misura anche nell’eccessoInoltre, l’opinione del giudice di primo grado conduce in tutte queste ipotesi ad affermare sempre la gravità dell’imperizia. Infatti, la gravità risulta legata esclusivamente alla specie di regola cautelare inosservata e cioè una di quelle che impongono limiti quantitativi di uso di una certa sostanza: accertato il superamento è automaticamente accertata anche la gravità.

 

5. Causa personale di non punibilità. – Viene quindi da chiedersi: quale potrebbe essere la disposizione di legge applicabile per ritenere che il dubbio sul grado dell’imperizia non va posto a carico dell’imputato? Quale potrebbe essere cioè la disposizione di legge da indicare nel dispositivo della sentenza?

Viene in mente l’art. 530 co. 3 c.p.p., per il quale, com’è noto, va pronunciata sentenza di assoluzione se vi è dubbio sull'esistenza di una causa personale di non punibilità, che è quella causa basata su qualità soggettive. Esempio di scuola, ma frequente nella pratica, è l’art. 649 c.p., sulla non punibilità di chi ha commesso un reato contro il patrimonio a danno di un soggetto al quale è legato da certi rapporti di parentela[6]. E la giurisprudenza è alquanto rigorosa nel limitare l’applicazione dell’art. 530 co. 3 c.p.p. alle sole cause personali di non punibilità[7].

Sorge quindi la domanda: l’art. 590 sexies c.p. prevede una causa personale di non punibilità? Non dovrebbero esserci più esitazioni, allo stato attuale della giurisprudenza, sulla natura giuridica di causa di non punibilità e non di elemento del fatto tipico[8]. Esitazioni possono invece aversi a ritenere personale la causa di non punibilità, perché parrebbe avere a riguardo non alla qualità del soggetto, ma esclusivamente alla qualità della condotta imperita, che deve essere lieve, nell’interpretazione data dalle Sezioni Unite. Tuttavia, a una più attenta lettura dell’art. 590 sexies c.p., emerge che il fatto deve essere stato commesso nell’esercizio di professione sanitaria, avente a oggetto, ex art. 5 legge 24/2017 (c.d. legge Gelli), prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale. A ciò si aggiunga che l’art. 590 sexies c.p. è stato inserito nel codice penale dall’art. 6 della legge citata, che per suo titolo espresso detta disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Stante ciò la conclusione appare obbligata: l’art. 590 sexies c.p. prevede una causa personale di non punibilità. E quindi il dubbio su un suo requisito costitutivo conduce alla dichiarazione di non punibilità ex art. 530 co. 3 c.p.p.

 

6. Il dubbio vero. – Anche con riguardo al dubbio sul grado dell’imperizia medica, per l’applicazione dell’art. 530 co. 3 c.p.p., deve trattarsi di un dubbio vero, come si suol dire nella pratica giudiziaria. Non è cioè sufficiente la sola allegazione difensiva della causa personale di non punibilità, sono anche necessari elementi a sostegno dell’allegazione[9]. Tali elementi danno luogo al c.d. mero principio di prova o principio di prova incompleta della causa personale di non punibilità e impongono la dichiarazione di non punibilità, secondo consolidata giurisprudenza[10]. Più analiticamente, la sola allegazione difensiva senza elementi a sostegno è assenza di prova della causa personale di non punibilità e non evita la condanna, mentre la presenza di tali elementi configura un dubbio vero e determina l’insufficienza o la contraddittorietà di detta prova e impone la dichiarazione di non punibilità[11].

Anche con riguardo al dubbio sul grado dell’imperizia medica, ci troviamo quindi in conclusione di fronte a una questione di valutazione della prova. E su questo punto niente di nuovo sotto il sole. Nel caso di specie della sentenza in commento è stato difensivamente addotto che per le caratteristiche dentarie della paziente il tecnico di laboratorio era stato costretto a realizzare porta impronte più larghi e ciò aveva imposto all’odontoiatra di compensare con una quantità leggermente maggiore di pasta. Dal lato accusatorio vi è la dimensione dei frammenti inalati (il più voluminoso pari a circa cm 3x1x1, gli altri due pari a circa cm. 1x1x1) e la dimensione delle colate di materiale presenti nella parte posteriore del porta impronta superiore (di lunghezza pari a circa cm 4)[12].

E dunque? Forse è lieve, forse è grave. Diceva Leopardi: Il forse è la parola più bella del vocabolario italiano, perché apre delle possibilità, non certezze… perché non cerca la fine, ma va verso l’infinito. Questo vale anche per i protagonisti del processo. Ma non per tutti.

 

[1] Sez. Un., 8770-18, Mariotti, e. Vessichelli, p. Canzio, in Dir. pen. cont., 1 mar. 18, con nota di C. Cupelli, L'art. 590-sexies c.p. nelle motivazioni delle Sezioni Unite: un'interpretazione 'costituzionalmente conforme' dell'imperizia medica (ancora) punibile. V. anche: A. Perin, Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale, Editoriale Scientifica, 2020, 137 ss. Per ulteriori approfondimenti, P. Piccialli, La responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, in La responsabilità penale in ambito medico sanitario, Giuffré, 2021, 139 ss.

[2] Corte d’Appello Milano, Sez. V Pen., sent. 450-25, ud. 23 gen. 25, dep. 24 feb. 25, Pres. e est. Vitale, che costituisce una rara applicazione dell’art. 590 sexies c.p. Altro precedente: Trib. Parma, sent. 1584-19, ud. 18 dic. 2018, dep. 4 mar. 19, est. Agostini, in Dir. Pen. Cont., 9 apr. 19, con nota di M. L. Mattheudakis, Colpa medica e legge Gelli-Bianco: una prima applicazione giurisprudenziale dell'art. 590-sexies, co. 2, c.p.

[3] Sul carattere modale della regola cautelare, D. Micheletti, Attività medica e colpa penale. Dalla prevedibilità all’esperienza, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, 137 ss.

[4] Sulla necessità di precisione della proposizione da provare v. P. Ferrua, Onere della prova, regola di giudizio e standard probatorio: alla ricerca della perduta proposizione da provare, in Cass. Pen., 2020, fasc. 7, 2639

[5] In giurisprudenza sulla nozione d’imperizia grave come ragguardevole deviazione rispetto all’agire appropriato v. Sez. IV, 15258-20, Agnello, est. Dovere. In dottrina, funditus, M. L. Mattheudakis, La punibilità del sanitario per colpa grave, Aracne, 2021

[6] Ampia esemplificazione in G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Giuffré, 2025, 509 ss

[7] Sez. 1, 40277-23, Nanni, est. Masi

[8] Le Sezioni Unite non affrontano direttamente la questione, ma in più passi della sentenza parlano di causa di non punibilità, ad es. nelle conclusive pagine 26 e 28. Nel testo de lege ferenda proposto dalla Commissione D’Ippolito al Ministro della Giustizia la natura giuridica è invece di elemento del fatto tipico: I fatti previsti dagli artt. 589, 590 e 593 bis commessi nell’esercizio dell’attività sanitaria sono esclusi quando ecc. In generale sulla proposta v. P. Piras, I nuovi artt. 590 sexies e 590 septies c.p. nella proposta della Commissione D’Ippolito, in questa Rivista, 25 febbraio 2025

[9] Sez. 5, 22040-20, Rondanini, est. Sessa; Sez. 2, 35024-20, Malfitano, est. Beltrani. La giurisprudenza in questa materia si è formata per lo più con riguardo alle cause di giustificazione, ma è di rilievo anche per le cause personali di non punibilità, in quanto le une e le altre vengono accomunate nella disciplina del dubbio processuale dall’art. 530 co. 3 c.p.p.

[10] Fra le tante, Sez. 6, 48280-18, Manzaro, est. De Amicis: La sentenza di assoluzione per il dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione presuppone la sussistenza di un mero principio di prova o di una prova incompleta della stessa.

[11] Molto chiara Sez. 2, 32859-07, Pagliaro e altri, est. Pagano

[12] Corte d’Appello Milano, cit.