ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Scheda  
10 Settembre 2025


La responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per infortunio del lavoratore. Un caso che fa discutere

Cass. sez. IV, 27 giugno 2023 (dep. 25 settembre 2025), n. 38914, Pres. Di Salvo, Rel. Dawan



1. La “innovativa” sentenza n. 38914 del 2023. – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’ambito aziendale è figura già nota al d.lgs. 626/1994 (artt. 18 e 19). Il d.lgs. 81/2008 l’ha ripresa in termini testualmente corrispondenti (cfr. rispettivamente l’art. 19 e l’art. 50 d.lgs. cit.).  Già l’art. 9 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) aveva introdotto il controllo di rappresentanze dei lavoratori a tutela della loro salute e integrità fisica[1].

Nel commentare tale ultima disposizione la Cassazione, pur rammaricandosi che essa “non ha avuto nella pratica lo sviluppo e l’intensità di applicazione che sarebbe stata auspicabile, rimanendo la presenza dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali prevalentemente orientata alla tutela degli aspetti economici della prestazione lavorativa[2], riconosceva che il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro “trova altresì idonea tutela attraverso gli strumenti della autonomia collettiva essendosi l’azione sindacale rivelata utilissimo strumento di prevenzione” attraverso i suoi “specifici poteri sollecitatori[3].

Il RLS può essere definito come un “collaboratore” del datore di lavoro soltanto in senso lato. Più precisamente, ben diversi sono il suo status giuridico e la sua funzione rispetto al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che è designato dal datore di lavoro, al quale risponde nell’attività di coordinamento contro i rischi lavorativi. In tal senso milita anche il fatto che il primo è un “rappresentante”, il secondo un “responsabile”, e che il primo non può essere nominato nella funzione del secondo (art. 50, ult. co., d.lgs. 81/2008). Ciò non esclude a priori che anche al RLS possa essere addebitata una responsabilità concorrente per gli infortuni. È, però, evidente che si tratterà di casi limite, anche perché si può dubitare che egli rivesta una vera e propria posizione di garanzia[4].

Lo spunto per qualche riflessione sulla imputabilità al RLS di omissioni penalmente rilevanti connesse ad evento infortunistico lo offre la Cassazione con la sentenza n. 38914/2023.

Insieme al datore di lavoro era stato imputato di omicidio colposo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’infortunio occorso a un dipendente durante lo stoccaggio su una scaffalatura di tubolari d’acciaio che gli erano rovinati addosso.  Mentre al primo veniva contestato di non avere adeguatamente valutato i rischi connessi a tale attività e l’omessa formazione del lavoratore (che era stato adibito a mansioni di magazziniere nonostante fosse stato assunto come impiegato tecnico), al RLS si imputava di avere omesso di promuovere la predisposizione di idonee misure di sicurezza, di sollecitare il D.D.L. ad effettuare la formazione del lavoratore e ad informarlo dei rischi derivanti dall’attività a cui era stato assegnato l’infortunato. La Corte ha respinto entrambi i ricorsi proposti avverso la sentenza di condanna, osservando  in particolare che il rappresentante dei lavoratori ha “un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro”; al contrario non aveva ottemperato  ai “compiti” attribuitigli dal testo unico, “consentendo che il (…) fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori”.  Di talché, continua la Corte, non rileva stabilire se il RLS rivesta o meno una posizione di garanzia[5], ma semplicemente se sia ravvisabile a suo carico un contributo causale all’evento occorso ai sensi dell’art. 113 c.p., come risultava dimostrato.

La sentenza lascia perplessi prima ancora che per la decisione in sé (che nella sostanza può dirsi corretta per la ragione che verrà spiegata) per via di una motivazione francamente sbrigativa ed elusiva rispetto alla delicatezza della questione, che avrebbe richiesto ben altro impegno di giustificazione[6].

I temi che devono essere approfonditi sono, allora: a) la (eventuale) “posizione di garanzia” del RLS; b) la (eventuale) cooperazione colposa del RLS nell’infortunio del lavoratore.

 

2. Il ruolo del RLS nel sistema della sicurezza sul lavoro. – Come si è visto, prima con l’importante novità contenuta nell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori, poi con la Direttiva 89/391/CEE (volta a “promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”), e infine con il d.lgs. 626/1994 e, più incisivamente, con il d.lgs. 81/2008, che ne sono stati la traduzione nella normativa nazionale, si è esplicitamente inteso garantire alle rappresentanze dei lavoratori di avere voce in materia di salute e sicurezza all’interno delle aziende. Questa precisa ratio della legislazione non può mai essere obliterata nel percorso interpretativo sulla figura del RLS

L’art. 2, co. 1, lett. i), TUSL definisce il RLS come la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

L’art. 50 TUSL dettaglia le “attribuzioni” del RLS. Si tratta di plurime prerogative di consultazione e controllo a cui corrispondono specifici obblighi di compliance da parte del datore di lavoro (art. 18, lett. n, o, s, TUSL). Vi sono poi altre norme in cui compare la figura del RLS, che si possono tralasciare ai nostri fini.

Dall’impianto normativo è evidente che il RLS svolge essenzialmente una funzione di consultazione e controllo[7] per conto dei lavoratori sulla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. Si è così ripetutamente osservato che egli è titolare di diritti e facoltà, non di obblighi, o di “compiti” (come si esprime la sentenza n. 38914/2023)[8]. Infatti, ben diverso è il suo ruolo rispetto a quello del RSPP, come è stato chiaramente affermato dalla giurisprudenza[9].

Altri ha, invece, ravvisato a carico del RLS un “un vero e proprio obbligo giuridico di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori”, con la conseguenza che “essere titolare di un obbligo giuridico di attivarsi significa necessariamente avere il dovere e, soprattutto, il potere di attivare gli strumenti necessari per impedire l’evento lesivo o governare le fonti di rischio[10]. Anche se, poi, sulla base della distinzione tra i veri e propri obblighi di attivazione (come nel caso del RSPP) e quelli di vigilanza (tipici del RLS) si precisa che solo dai primi può derivare una responsabilità penale nel caso di condotte omissive perché correlati a poteri impeditivi, cosa che non avviene nel secondo caso[11].

Se questo è il quadro di riferimento, si spiega come sia diffusa l’opinione secondo cui il RLS non riveste una posizione di garanzia.

La conclusione non è, però, né incontroversa né scontata.

Innanzitutto, perfino il lavoratore in quanto tale ha degli obblighi (sanzionati penalmente come contravvenzione prevenzionistica), che deve osservare a tutela propria, dei compagni di lavoro e dei terzi che vengano a trovarsi pour cause all’interno dell’ambiente di lavoro[12]. E non c’è dubbio che tale impostazione normativa è segno dell’intento di reclutare in chiave solidaristica (art. 2 Cost.) tutti gli attori operanti in azienda per la tutela del bene collettivo della salute e sicurezza (art. 32 Cost.).

D’altra parte, è stato giustamente osservato che l’esclusione della posizione di garanzia non può essere fondata automaticamente sul fatto che al RLS il TUSL consegni “attribuzioni” o che l’inadempimento delle stesse non sia sanzionato[13] o, perfino, che egli abbia un ruolo di consultazione[14]. Tra l’altro, anche per il RSPP non sono previste sanzioni, ma ciò non toglie che sia riconosciuta a suo carico la possibilità di essere tenuto penalmente responsabile dell’evento dannoso[15].

Ne consegue che talvolta al RLS è stato attribuito un suo ruolo proprio di “garante” nella ripartizione di obblighi tra diverse figure secondo un modello “collaborativo”[16].

Tale visione è coerente con il fatto che la posizione di garanzia si caratterizza di regola per l’attribuzione di un fascio composito di obblighi, corrispondentemente alla configurazione estensiva dei compiti del RLS che taluni intendono dargli.

 

3. La responsabilità del RLS come cooperante ai sensi dell’art. 113 c.p. – Come si è accennato, la Cassazione (pensa di) risolve(re) la questione della responsabilità del RLS per l’infortunio aggirando la spinosa questione della sua “posizione di garanzia” e deviando sulla applicabilità tout court dell’art. 113 c.p. Mossa “astuta”[17] e astrattamente conferente. C’è, anzi, da dire che – comprensibilmente – i commenti negativi dei giuslavoristi non colgono l’importanza di questo aspetto. Infatti, secondo l’interpretazione corrente in giurisprudenza tale disposizione non è una inutile superfetazione dell’art. 110 c.p. per i delitti colposi di evento, in quanto ha una sua propria funzione incriminatrice “estensiva”.

Tuttavia, se anche si volesse ammettere sul piano generale che, almeno fino a un certo punto, non importa tanto l’attribuzione nominalistica di una posizione di garanzia quanto il contributo causale che il soggetto abbia dato al verificarsi dell’evento[18], la sentenza dimentica che, diversamente dal ragionamento probatorio che si dispiega in caso di condotta commissiva, nei reati omissivi di evento occorre in primo luogo stabilire se il soggetto fosse investito di un obbligo giuridico rimasto inosservato, tale che si possa affermare con ragionevole prognosi controfattuale che, ove l’obbligo fosse stato adempiuto, l’evento non si sarebbe verificato. Più precisamente, l’obbligo inevaso deve essere causalmente collegato all’evento, cioè deve essere imposto per evitare esattamente l’evento (la tipologia di evento) che, invece, è occorso[19]. È ciò che viene indicato con l’apparente ossimoro di “causalità della colpa”[20].

Sul punto occorre soffermarsi brevemente, pur senza alcuna pretesa di esaustività di un tema tanto complesso sia nella sua categorizzazione dogmatica sia in vivo nei casi in cui se ne invoca l’applicazione.

La sentenza Thyssen ha ridefinito il contenuto della “posizione di garanzia”, osservando che la responsabilità per l’evento dannoso ha una corrispondenza con le “aree di rischio” di cui l’evento costituisce concretizzazione, di modo che il garante altri non è che il “gestore del rischio”: “si può concludere che ruoli, competenze e poteri segnano le diverse sfere di responsabilità gestionale ed al contempo definiscono la concreta conformazione, la latitudine delle posizioni di garanzia, la sfera di rischio che deve essere governata[21]. Da questo punto di vista si può tranquillamente escludere che il RLS rientri in tale profilazione.

Le Sezioni unite dicono, però, anche altro. Nel trattare la posizione del RSPP. si osserva che questi è privo di un ruolo gestionale/decisionale e riveste solo una funzione di supporto alle determinazioni del datore di lavoro. Tuttavia, “Ciò che importa è che i componenti del SPP siano destinatari di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, essi assumano l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste[22].

D’altra parte, il RSPP deve dare il suo personale contributo alla complessiva organizzazione della sicurezza aziendale, di modo che nel caso di inottemperanza causalmente connessa all’evento ne risponderà ai sensi dell’art. 113 c.p.

Se e come si attaglia tale disposizione incriminatrice al ruolo di RLS?

In proposito si è affermato che è “lecito ipotizzare in capo al RLS la sussistenza di un profilo di responsabilità (autonoma ovvero concorrente con quella di altri soggetti) dipendente e riconducibile, sotto il profilo della causalità giuridica, all’evento dannoso verificatosi[23].

La prospettazione è pertinente, solo che si abbia presente che perfino il lavoratore può essere responsabile dell’infortunio altrui, qualora esso sia connesso causalmente, e soggettivamente, alla violazione degli obblighi si cui all’art. 20 d.lgs. 81/2008[24].  

E, in effetti vi è un (solo, peraltro) obbligo che fa capo al RLS, ossia quello di avvertire “il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività”; sicché, se resta consapevolmente inerte e si verifica un infortunio che avrebbe potuto essere evitato ove quegli avesse ottemperato all’obbligo informativo, se ne potrebbe far discendere una sua responsabilità penale per l’occorso lesivo direttamente ai sensi dell’art. 40 cpv c.p. o mediatamente attraverso l’art. 113 c.p.[25].

Si è provato ad obiettare che nel caso si è di fronte a un “mero avvertimento [che] non può considerarsi un fattore causale efficiente e adeguato, poiché tra la sua azione/omissione e l’evento si frappone, pur sempre, la condotta (colposa) del garante principale, ossia il datore di lavoro nonché degli altri soggetti garanti[26].

È evidente l’errore di tale confutazione, sia perché quello informativo deve essere considerato un vero e proprio obbligo (come reso manifesto dall’uso dell’indicativo presente “avverte”) sia perché la responsabilità di altri non esclude la propria.

Una argomentazione contraria alla responsabilizzazione penale del RLS per omessa segnalazione è stata fondata sulla distinzione definitoria che il TUSL riserva da una parte al “pericolo” e dall’altra al “rischio”, e si osserva che mentre il preposto deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente ogni condizione di “pericolo” che si verifichi durante il lavoro (art. 19, co. 1, lett. f), il RLS avverte del “rischio”. Con la conseguenza che l’ambito di intervento del RLS sarebbe tipicamente la fase di valutazione dei rischi lavorativi ai sensi dell’art. 28 TUSL, non quella di un pericolo già in atto[27].

Effettivamente, per l’art. 2, co. 1, TUSL «pericolo» è “una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” (lett. r), mentre il «rischio» è la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione” (lett. s). E per esempio l’art. 18, co. 1, lett. i), TUSL riguarda gli obblighi informativi del datore in caso di “rischio di un pericolo” (e altrettanto vale per gli obblighi del preposto: art. 19, co. 1, lett. d), lasciando forse intendere che il rischio costituisca uno stadio anticipato rispetto al pericolo[28].

Non è, però, chiaro come ciò possa incidere sulla eventuale responsabilità del RLS per il mancato avvertimento, apparendo apodittico che i rischi rilevino per il RLS soltanto nella fase programmatica della redazione del DVR. Di modo che se il RLS è tenuto a segnalare il “rischio”, non si vede, a maggior ragione, perché sarebbe esentato dall’obbligo in caso di “pericolo” manifestatosi nel corso dell’attività lavorativa[29].

Ha osservato la sentenza Thyssen a proposito del RSPP (ma il discorso è estensibile, da questo punto di vista, al RLS) che “La loro attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito. Si pensi al caso del SPP che manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche. In situazioni del genere pare ragionevole pensare di attribuire, in presenza di tutti i presupposti di legge ed in particolare di una condotta colposa, la responsabilità dell'evento ai soggetti di cui parliamo”; di talché   l’imputato ha colpevolmente mancato al “compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma esiziali per la sicurezza[30].

Se ciò è perfettamente convincente, occorre verificare se la sentenza n. 38914/2023 abbia fatto buon governo di tali principi.

 

4. L’applicazione dell’art. 113 c.p. nella sentenza n. 38914/2023. – La difesa del RLS aveva sostenuto essere altamente probabile che, se anche l’imputato avesse comunicato al datore di lavoro l’uso improprio del muletto da parte dell’infortunato – posto pure che ne fosse a conoscenza –, l’esito non sarebbe mutato, perché il datore sapeva di quella prassi. La Cassazione liquida il motivo di impugnazione come “del tutto congetturale e comunque inconferente”, senza spendere una parola di argomentazione a sostegno del proprio giudizio lapidario e apodittico.

Accanto a coloro che ne hanno “sdrammatizzato” la conclusione (sottolineando che nella specie il RLS era anche consigliere di amministrazione[31]; ruolo che però la Cassazione non richiama per nulla), vi è stato chi ha plaudito, pur esprimendo osservazioni critiche sui passaggi motivazionali, al risultato penalmente “responsabilizzante” del RLS in un’ottica integrale e integrata di tutela della sicurezza sul lavoro, che convoca anche questa figura tra gli attori che debbono garantirla.

Ora, è vero che in un caso di affermata responsabilità del RSPP per l’infortunio di un lavoratore, non avendo questi segnalato al datore di lavoro le modalità pericolose di movimentazione di pesanti cilindri di acciaio (situazione analoga a quella della vicenda che ne occupa), la Cassazione ha escluso la rilevanza della previa conoscenza del pericolo da parte del datore, dovendosi “presumere” che la formale sollecitazione del RSPP l’avrebbe comunque indotto a intervenire[32]. Tuttavia, sebbene il ragionamento controfattuale abbia carattere inevitabilmente ipotetico, la “presunzione” che l’evento sarebbe stato evitato ove il garante non avesse omesso la condotta doverosa, viene contraddetta, e quindi nullificata, allorché vi siano ragionevoli indizi contrari alla prognosi impeditiva. Altrimenti, non solo si giudica della responsabilità penale, appunto, per “presunzioni”, ma più ancora si adotta tale criterio contro l’evidenza o almeno contro il ragionevole dubbio, condannando per responsabilità oggettiva di posizione.

Nel nostro caso si può, allora, dire che è logico supporre che il datore non si sarebbe attivato a seguito della segnalazione del RLS[33], in quanto già era a conoscenza della situazione di rischio, quantomeno per averla appresa dal RSPP (che anche per questo motivo fu assolto già nei gradi del giudizio di merito).

Si è detto che esiste un obbligo di segnalazione della situazione pericolosa da parte del RLS al responsabile dell’azienda (art. 50, co. 1, lett. n, d.lgs. 81/2008). Ma c’è anche da chiedersi se tale obbligo implichi a monte quello di attivarsi al fine di verificare se rischi del genere si manifestino in azienda.

Ciò è quanto è stato affermato a riguardo del RSPP, poiché tale figura “si caratterizza per lo svolgimento, all'interno della struttura aziendale, di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa (…) Ma si è anche precisato che la condotta cautelare richiesta dal legislatore a tale figura di garante trova il proprio contenuto essenziale in un processo intellettivo (individuazione e valutazione dei rischi), cronologicamente antecedente le fasi operative/esecutive che attengono alle decisioni e al controllo sullo svolgimento dell'attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche[34].

Nel caso del RSPP l’obbligo di accertamento degli eventuali rischi dell’attività lavorativa è consacrato espressamente dalla legge (art. 33, co. 1, lett. a, d.lgs. 81/2008 che assegna al servizio di prevenzione e protezione di provvedere, tra l’altro, “alla individuazione dei fattori di rischio”).

Ben diversa è la formulazione normativa per il RLS. Infatti, questi ha un obbligo di segnalazione dei rischi “individuati nel corso della sua attività” (art. 50, co. 1, lett. n., cit.). Il precetto può essere così parafrasato: “se” nel corso della sua attività egli “ha individuato” dei rischi, ne deve avvertire il responsabile aziendale. In altri termini, l’interpretazione logico-testuale del precetto appare ragionevolmente nel senso che c’è bensì un obbligo di segnalazione, ma non anche di “darsi da fare” per ricercare e identificare il rischio che dovrebbe poi segnalare.

A supporto di tale conclusione si potrebbe anche osservare che mentre il RSPP deve possedere determinati requisiti tecnico-professionali a cui è subordinata la  sua nomina (art. 32 TUSL), non altrettanto è richiesto per il RLS, sebbene anch’egli debba ricevere una formazione, ma da parte del datore stesso (art. 37, co. 10, TUSL)[35].

 

Certamente, si potrebbe argomentare, il diligente RLS sarà quello che assume un ruolo attivo all’interno dell’azienda, anche in funzione di rintracciare i rischi a cui possono andare incontro i lavoratori. Ma non pare proprio che gli sia assegnato dalla norma uno specifico compito in tal senso tale che, ove non abbia segnalato un rischio che avrebbe dovuto individuare, ma che non ha individuato, e si verifica poi un infortunio che sia concretizzazione di quel rischio, allora il RLS ne risponde. Se poi è stato “cattivo” rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sarà revocato o non più eletto; ma questo è, come suol dirsi, un altro paio di maniche, nel senso di una sua responsabilità “politica” nei confronti dei rappresentati, non giuridica[36].

In un contesto imputativo che coinvolge olisticamente, nei limiti accennati, plurimi garanti della sicurezza sul lavoro viene anche da interrogarsi se i rappresentanti dell’organo di vigilanza nominati ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b), d.lgs. 231/2001 possano rispondere dell’infortunio in virtù dell’introduzione nel decreto dell’art.  25 septies dell’omicidio colpose e delle lesioni gravi o gravissime come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Si potrebbe, infatti, pensare che l’inottemperanza ai compiti di vigilanza sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione affidati all’OdV possa comportare una imputazione dell’evento a carico dei suoi componenti secondo le regole generali della cooperazione colposa.

Va pure considerato l’art. 30 TUSL, dedicato appunto al MOG, il cui terzo comma stabilisce: “Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio”.

Potrebbe così verificarsi un infortunio causalmente correlato, per esempio, alla inadeguatezza del modello organizzativo, o addirittura alla sua assenza, circostanze su cui l’OdV non abbia esercitato i suoi poteri di controllo.

È stata, però, fornita risposta negativa al riconoscimento di responsabilità per l’infortunio da parte dei componenti dell’OdV rimasti inerti per la ragione che ad essi è attribuito un compito di verifica sull’osservanza di protocolli cautelari piuttosto che sulla prevenzione di specifici eventi illeciti[37].

Più radicalmente è stata evidenziata l’inammissibile applicazione di una sorta di proprietà transitiva delle posizioni di garanzia all’interno del circuito delle responsabilità nel campo prevenzionistico che arrivi ad attingere i membri dell’OdV[38].

Al di là delle preoccupazioni di ordine generale, la soluzione negativa appare convincente, anche per la ragione che i compiti dell’OdV mirano ad evitare l’illecito amministrativo imputabile all’ente e non direttamente l’evento espresso dal reato presupposto.

 

5. Conclusioni. – Come si è visto, la sentenza della Cassazione n. 38914/2023, incorrendo quantomeno in un “infortunio” argomentativo, ha fomentato un dibattito molto vivace, dai toni critici spesso accesi, con qualche sdrammatizzazione della sua portata di principio, e rare adesioni, peraltro non esenti da puntualizzazioni, oltre a fondate preoccupazioni di sviamento dei ruoli[39].

È un fatto che, a quanto risulta, non vi era mai stata finora una condanna del RLS come tale per un infortunio sul lavoro[40]. Né sul piano ermeneutico la decisione apporta un qualche contributo di chiarezza, anche perché ha incomprensibilmente tralasciato un aspetto essenziale, e cioè il doppio ruolo rivestito dall’imputato – peraltro del tutto incongruo[41] – di RLS e di consigliere di amministrazione, fattore che avrebbe forse più coerentemente supportato la conferma della condanna.

Se non è condivisibile che la Cassazione abbia in definitiva formulato “un principio altamente innovativo[42], se non nel senso puramente statistico, dall’altra potrebbe essere positivo l’effetto di sollecitare anche gli RLS ad un ruolo più attivo ed efficace nella tutela dei lavoratori[43], fino all’augurio di una maggiore attenzione anche da parte degli organi inquirenti a farsi parte attiva nel dare corpo effettivo al modello di impresa sicura delineato dal legislatore[44].

In definitiva, anche se sarebbe corrivo ed erroneo affermare che il RLS non possa mai rispondere penalmente dell’infortunio, si tratterà pur sempre di casi limite di comprovata inottemperanza, purché causalmente efficiente, a specifici obblighi suoi propri di attivazione.

 

 

 

 

[1] “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

[2] Analoga osservazione hanno poi fatto molti commentatori del d.lgs. 81/2008.

[3] Cass. Sez4, 18/01/2010 Ud.  (dep. 11/06/2010 ),n. 22558, Rv. 247814 (motiv. In R. GUARINELLO, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, Wolters Kluver, 2015, 7° ed., p. 647).

[4] Si è osservato che le “posizioni di garanzia” sono assegnate dal TUSL (art. 299) soltanto al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, anche se la giurisprudenza le assegna a soggetti ulteriori come il coordinatore per la sicurezza (R. BERGAGLIO, Cooperazione colposa e responsabilità per contegni omissivi in azienda. Luci ed ombre sulle attribuzioni e sulla posizione del RLS dopo la sentenza della IV Sezione Penale della Cassazione, n. 38914 del 25 settembre 2023, in Labor on line, 29.11.2023, p. 7), per cui non si comprende perché una posizione di garanzia non dovrebbe essere attribuita anche al RLS  nella prospettiva, che si è fatta strada nella evoluzione giurisprudenziale, di composita distribuzione delle responsabilità tra tutti gli attori chiamati in un modo o nell’altro a realizzare l’obiettivo della sicurezza sul lavoro (ivi, p. 9).

[5] Hanno ammesso la cooperazione colposa del non garante per es. Cass., sez. IV pen., 18 ottobre 2013, n. 43083, CP, 2014, 2504; Cass., sez. IV pen., 26 novembre 2015, n. 46992, 7; Cass., sez. IV pen., 14 febbraio 2022, n. 5117. In senso contrario Cass. Sez. 4, del 12/04/2019 Ud.  (dep. 22/05/2019 ), n. 22214, Rv. 276685, in www.italgiure.giustizia.it/b.

[6] Si tratta di uno “scivolone” che lascia “interdetti” e che “andrebbe archiviato in tutta fretta” (B. DEIDDA, Una china pericolosa: rovesciare sui lavoratori la responsabilità dell’organizzazione delle misure di sicurezza sul lavoro, in DSL, 2023, 2, II, pp. 7-8).  Altri stigmatizza l’“incomprensione di fondo che caratterizza la sentenza della Corte” (A. INGRAO, Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Storia, funzioni e responsabilità penale, in DSL, 2023, 2, II, p. 32). Per altri ancora la pronuncia costituisce “un fulmine a ciel sereno” (F. CONTRI, Note a margine di un’inedita ( discussa) condanna del RLS per omicidio colposo, in DSL, 2023, 2, II, p. 33). O anche: “una evidente forzatura interpretativa” (R. CIAVARELLA, Verso una responsabilità penale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? in Labor, 1/2024, p. 127); “una svista esegetica [che] rischia di incidere sui principi generali del sistema” (F. STOLFA e A. CAMPIONE, Il punto di vista giuslavoristico in tema di cooperazione colposa del RLS, in Giur. it., 2024, col. 1129, 1133); “un giudizio un po’ troppo affrettato che auspicabilmente non verrà seguito in futuro” (L. VELLA, La spettacolarizzazione della sicurezza sul lavoro in un sistema che fatica a farsi comprendere, in DSL, 2023, 2, II, p. 13); “un evidente cortocircuito sistemico sul versante penalistico” (F. MALZANI, Il ruolo del RLS tra partecipazione effettiva e responsabilità”, in Lav. nella giur., 2024, p. 342). E ancora si è evocata “la frettolosità e l’inconsistenza di alcuni passaggi motivazionali della sentenza” (P. BRAMBILLA, Alcune riflessioni critiche sul riconoscimento della responsabilità penale in capo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in caso di morte o lesioni del lavoratore, in DSL, 2023, 2, II, p. 49). Con la conseguenza che molti commentatori hanno manifestato la preoccupazione che, se l’impostazione della sentenza dovesse consolidarsi, potrebbe disincentivare i lavoratori dall’assumere il ruolo di RLS.

[7] Cass. sez. IV 19.10.2017, n. 48286, in www.italgiure.giustizia.it/b. In dottrina per es.  R. CIAVARELLA, Verso una responsabilità, cit., p. 126.

[8]Non a caso, con riguardo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la fonte normativa parla di «attribuzioni» mentre, in relazione alle condotte del datore di lavoro, si parla di «obblighi»” (Cass. sez. 4, 19.10.2017, n. 48286, cit.). In dottrina ex multis: PASCUCCI, Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS, in DLS, 2023, 2, II, p. 3; B. DEIDDA, Una china pericolosa, cit., p. 7; LA TEGOLA, Quer pasticciaccio brutto della responsabilità penale a titolo di cooperazione colposa del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che non esercita i diritti attribuiti per legge, in Mass. giur. lav., 2023, p. 804.

[9]Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un soggetto che rappresenta il datore di lavoro nell'espletamento di un'attività che questi, in determinati casi, potrebbe svolgere personalmente (D.Lgs. n. 626, art. 10, all. I); esercita quindi prerogative proprie del datore di lavoro in tema di sicurezza del lavoro; contribuisce a determinare gli oneri economici che il datore di lavoro deve sopportare perché il lavoro in azienda sia e rimanga sicuro, atteso che le misure relative alla sicurezza non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori (art. 3, comma 2). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato, invece, a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza; () svolge tutta una serie di funzioni, elencate nell'art. 19, che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell'attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito (…); fruisce delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.” (Cass. civ. sez. lav. n. 19965 del 15/09/2006 (Rv. 592187 ) in www.italgiure.giustizia.it/b.

[10] P. BRAMBILLA, Alcune riflessioni, cit., pp. 54-55.

[11] P. BRAMBILLA, Alcune riflessioni, cit., pp. 55-59. Nel medesimo senso: R. CIAVARELLA, Verso una responsabilità, cit., p. 126; A. CONTE e L. CORAN, Riflessioni in materia di reato omissivo improprio: le posizioni di garanzia “di fatto” alla luce delle più recenti applicazioni giurisprudenziali, in Giur. pen. web, 2022, i quali notano che l’obbligo di sorveglianza o di attivazione sarebbero punibili solo in caso di espressa previsione normativa, come si verifica per esempio nel caso dell’omissione di soccorso ex art. 593 c.p.); N. PISANI, Posizioni di garanzia e colpa di organizzazione nel diritto penale del lavoro, RTDPE, 2009,, che argomenta anche dall’art. 299 TUSL, dal quale si evincerebbe che non è sufficiente un potere “naturalistico” o di fatto per far sorgere la posizione di garanzia, in quanto essa si deve collegare  – anche in assenza di una formale investitura – “a un titolo giuridico che fondi l’esercizio dei poteri impeditivi in questione” (pp. 129-130). Per M. LAI, Le responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in ISL, 2023, 11, p. 554, la previsione del dovere del RLS di avvertire il responsabile dell’impresa “acquista rilievo ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità”, soggiungendo però subito dopo che il RLS potrà anche avvertire “il lavoratore” (sic) in merito agli obblighi sulla sicurezza, ma non potrà essere considerato responsabile della loro osservanza. Anch’egli, comunque, esclude che le funzioni di consultazione e controllo assegnate al RLS gli attribuiscano una posizione di garanzia “se con tale termine si intende il titolare di un potere di intervento diretto in merito all’adozione delle misure di prevenzione e protezione”.

[12] A. PISANI, Posizioni di garanzia, cit., pp. 151-152, riconosce che anche il lavoratore può andare incontro a responsabilità per l’infortunio di altri, ma esclusivamente in caso di condotta commissiva. Allora, però, si può osservare che non è più questione di posizione di garanzia. PALAVERA, Fiducia e deterrenza: due paradigmi compatibili? Note in margine all’affermazione di responsabilità penale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, in DSL, 2023, 2, II, p. 82, sostiene che dalla presenza di obblighi in capo a un soggetto non può derivare l’assunzione automatica di una posizione di garanzia.

[13]L'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale, e svolge solo una funzione di supporto alle determinazioni del datore di lavoro. L'assenza di sanzioni penali, tuttavia, non è risolutiva per escludere il ruolo di garante” del RSPP (SU Thyssen, p. 116). Viceversa, Cass. Sez. 3, 23.5.2001, n. 20904, in www.italgiure.giustizia.it/b, aveva fondato anche sull’assenza di sanzioni l’esclusione della responsabilità del RLS come del RSPP per l’adozione delle misure prevenzionistiche. Per valorizzare la rilevanza esonerativa della mancanza di sanzioni in capo al RLS si è osservato che l’analogo obbligo di segnalazione del lavoratore (art. 20, lett. e, TUSL) è sanzionato (art. 59, lett. a, TUSL) (F. STOLFA e A. CAMPIONE, Il punto di vista, cit., col. 1130). Resta, però, da vedere se lo stesso lavoratore non possa rispondere dell’infortunio che trovi (con)causa nella sua omissione antidoverosa.

[14] R. GUARINIELLO, "Il dramma del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza", in DPL, 41/2023, pp. 2434-2435. In senso analogo A. BERGAGLIO, Cooperazione colposa, cit., p. 9.

[15] Per tutti SU Thyssen, punto 21.

[16] R. GUARINIELLO, RLS come garante della sicurezza tra TUSL e interpelli, in DPL, 2023, p. 1923. Conf. P. SOPRANI, La responsabilità del RLS nel sistema di organizzazione aziendale della prevenzione, ISL, 2023, pp. 562-563. Peraltro, se si può convenire con l’intento di stimolare il RLS ad assumere un ruolo proattivo, appare francamente una forzatura trasformare le sue “attribuzioni” in “compiti”, da cui discenda per esempio che egli “può/deve verificare” il DVR sotto una variegata rosa di profili anche molto tecnici (R. GUARINIELLO, RLS come garante, cit., p. 1928), specie ove vi si volesse associare una posizione generale di garanzia.

[17] Si è parlato di “escamotage” (PALAVERA, Fiducia, cit., p. 81); di “una sorta di <dribbling>” e di “artificioso stratagemma” (A. INGRAO, Il Rappresentante dei lavoratori, cit., p. 27).

[18] Bene afferma Cass. Sez. 4, 14/12/2021 Ud.  (dep. 20/12/2021 ), n. 46408, Rv. 282556, in www.italgiure.giustizia.it/b, che “È responsabile ai sensi dell'art. 113 cod. pen. di cooperazione nel delitto colposo l'agente che, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, sebbene non rivesta alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all'aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento” (Conf. Cass. S.U. 24/04/2014, n. 38343, Espenhahn; Cass. Sez3, 19/06/2019 Ud. (dep. 14/10/2019 ), n. 42105, Rv. 277054; Cass. Sez. 4, 3/10/2013, n. 43083, Redondi, Rv. 257197, in www.italgiure.giustizia.it).

[19] Cass. Sez.  11/11/2021 Ud.  (dep. 12/05/2022 ), n. 18738, Rv. 283211, in b: “Non è stato analizzato se l'evento cagionato avesse rappresentato la concretizzazione del rischio che la regola mirava a prevenire, difettando l'evitabilità qualora l'evento si sarebbe verificato anche nel caso di comportamento del soggetto nel rispetto delle norme cautelari. Il nesso eziologico, infatti, va escluso qualora una condotta appropriata (ovvero un comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento”.

[20] Cass. Sez. 4   22/11/2023 Ud.  (dep. 17/01/2024 ), n. 1929, Rv. 285635, in www.italgiure.giustizia.it/b.

[21] Cass. S.U. 24/04/2014, n. 38343, cit., p. 107.

[22] Cass. S.U. 24/04/2014, n. 38343, cit., p. 116.

[23] P. SOPRANI, “RLS: ruolo, funzioni, e azione nel sistema nel sistema di organizzazione aziendale della prevenzione”, in ISL, 2018, 1, p. 30). Favorevole alla soluzione di Cass. 38914/2023 anche chi enfatizza il “principio altamente innovativo” della sentenza (R. GUARINIELLO, Il dramma del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in DPL, 2023, p. 2437), sebbene ciò sembri fondare più sul fatto della auspicata responsabilizzazione del RLS che sulle concrete motivazioni della pronuncia.

[24] Cass. Sez. IV 17.12.2014, n. 52442; Cass. Sez. IV 1.9.2014, n. 36452; Cass. Sez. IV 6.8.2009, n. 32215 (tutte cit. in R. GUARINIELLO, Il T.U. sicurezza, cit., pp. 331 ss.); Cass. Sez.  del 16/09/2020  Ud.  (dep. 17/11/2020 ),  n. 32178,  Rv. 280070, in www.italgiure.giustizia.it/

[25] Convengono in linea di principio sulla applicabilità dell’art. 113 c.p. nella infortunistica lavorativa, richiedendo però  che si tratti di una condotta attiva (R. GARISTO e F. SAVOLDELLI, Responsabilità penale dell’RLS: Considerazioni sulla Sentenza della Corte di Cassazione n. 38914/23" in Olympus,  https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=31078:lexa23&catid=98&Itemid=126). Infatti, si aggiunge, l’omissione rileva solo qualora vi sia a monte un obbligo di attivarsi, quindi una posizione di garanzia. Di talché la sentenza n. 38914/2023 sarebbe contraddittoria nell’avere confermato la condanna del RLS sulla base dell’art. 113 c.p. a prescindere dalla configurabilità di una sua posizione di garanzia. Noi sosteniamo, invece, che l’obbligo di avvertimento ricadente sul RLS può ben rilevare a fondare la cooperazione colposa in caso di omissione causalmente efficiente, si riconosca o meno una posizione di garanzia in capo al RLS.

[26] A. INGRAO, Il Rappresentante, cit., pp. 25-26.

[27] R. GARISTO e F. SAVOLDELLI, Responsabilità penale dell’RLS, cit.

[28] Premesso che “Non si tratta di definizioni che si caratterizzino per chiarezza”, si aggiunge che “Sembrerebbe che il pericolo indichi già l’esistenza di una potenzialità di danno; mentre il rischio indicherebbe la probabilità del raggiungimento di una situazione di potenzialità di danno. Insomma, si tratterebbe di una distinzione di tipo quantitativo ma dalle caratteristiche omogenee perché nel primo caso (pericolo) il danno è probabile; nel secondo (rischio)…lo sta diventando!” (C. BRUSCO, Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. la c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”, in Criminalia, 2012, p. 384).

[29] Non convince, invece, se si è bene inteso, la condivisione della responsabilità del RLS nella sentenza n. 38914/2023 per avere omesso di sollecitare la formazione del lavoratore infortunatosi all’uso sicuro dello strumento di lavoro (il muletto) da parte di R. BERGAGLIO, Cooperazione colposa, cit., p. 4.

[30] Cass. S.U. n. 38343/2017, cit., p. 117. V. anche Cass Sez. 4   30/05/2019 Ud.  (dep. 19/06/2019 ), n. 27225, Rv. 276092, in www.italgiure.giustizia.it/, in un caso di sinistro marittimo in cui il timoniere venne condannato ai sensi dell’art. 113 c.p. per non avere sollecitato il comandante a prendere le opportune misure di contrasto del pericolo.  In dottrina v. per es. G. DE FRANCESCO, Brevi riflessioni, cit, pp. 13-14. Sul fatto che i poteri impeditivi del garante possono essere anche solo quelli sollecitatori v. Cass. Sez. 4, 9/2/2023 Ud.  (dep. 07/03/2023 ), n. 9463,  Rv. 284157, www.italgiure.giustizia.it/

[31] Il che in concreto poteva essere sufficiente a confermare la condanna.

[32] Cass. Sez. 4, 15/7/2010 Ud. (dep. 20/08/2010 ), n. 32195, Rv. 248555; Cass. Sez. 4, 4/4/2007 Ud.  (dep. 26/10/2007 ), n. 39567,  Rv. 237770; Cass. Sez. 4, 15/2/2007 Ud.  (dep. 17/04/2007 ), n. 15226, Rv. 236170), tutte in  www.italgiure.giustizia.it. Da ultimo v. Cass. sez. 4, 18.5.2023, n. 21153, in  www.italgiure.giustizia.it.

[33]  LA TEGOLA, Quer pasticciaccio, cit., p. 801; P. BRAMBILLA, Alcune riflessioni, cit., p. 66. Osserva in generale DE FRANCESCO: “(…) non sarà consentito elevare un rimprovero a tale titolo laddove la difformità dal dovere di garanzia dipenda dall’essere stata la sua effettiva osservanza ostacolata e fuorviata dalle inadempienze proprie di altri soggetti cui non era ragionevolmente ipotizzabile un comportamento scorretto e «irregolare»” (G. DE FRANCESCO, Brevi riflessioni, cit., p. 11,). Ma qui era, invece, “ragionevolmente” prevedibile che il datore non avrebbe corrisposto alla segnalazione di pericolo.

[34] Cass. sez. 4, 17/10/2109, n. 49761, Moi Loris, Rv. 277877, ripresa da Cass. Sez. 4 ,  10/3/2021 Ud.  (dep. 25/06/2021 ), n. 24822, Rv. 281433; Cass. Sez. 4,  23/11/2012 Ud.  (dep. 21/12/2012 ), n. 49821, Rv. 254094; Cass. Sez. 4, 21/12/2010 Ud.  (dep. 27/01/2011 ), n. 2814, Rv. 249626; tutte in www.italgiure.giustizia.it. Di recente Cass. sez. 4, 18.5.2023, n. 21153, in www.italgiure.giustizia.it.

[35] R. GARISTO e F. SAVOLDELLI, Responsabilità penale dell’RLS, cit.

[36] R. CIAVARELLA, Verso una responsabilità, cit., p. 129.

[37] A. PISANI, Posizioni di garanzia, cit., p. 158.

[38] A. GARGANI, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive, in RTDPE, 2017, pp. 525-526. Conf. G. DE FRANCESCO, Brevi riflessioni, cit., p. 16.

[39] R. PALAVERA, Fiducia, cit., p. 84, addebita alla sentenza il “sovvertimento del tenore letterale dell’art. 50 del d.lgs. n. 81/2008”.

[40] Difficile considerare un precedente quello di cui dà atto Cass. 34311/2018 (in www.italgiure.giustizia.it), secondo cui la posizione del RLS era stata separata e definita con patteggiamento. A sua volta Cass. Sez. 4, 4.2.2015, n. 11135 (in www.italgiure.giustizia.it) ha bensì confermato la posizione di garanzia di un imputato che era anche RLS, ma che era stato condannato nel giudizio di merito quale capo cantiere. Quanto a Cass. Sez. 4, 18.1.2013, n. 39158 (in www.italgiure.giustizia.it), uno degli imputati, per cui viene confermata la condanna, è più volte indicato come rappresentante dei lavoratori, ma in realtà dalla stessa narrativa si evince che rivestiva, invece, il ruolo di RSPP.

[41] A. INGRAO, Il Rappresentante, cit., pp. 30-31; R. PALAVERA, Fiducia, cit., p. 73.

[42] R. GUARINIELLO, Il dramma, cit., p. 2437.

[43] CANCIANI, Responsabilità penale del RLS – Osservazioni e dibattito sulla sentenza della Cassazione penale, sezione 4, 25 settembre 2023, n. 38914, in RAL, 2023, p. 1. V. anche M. LAI, Le responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in ISL, 2023, 11, p. 554; R. GARISTO e F. SAVOLDELLI, Responsabilità penale dell’RLS, cit.

[44] P. SOPRANI, La responsabilità del RLS, cit., p. 564.